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Sentenza

Sentenza del 17/06/2022 n. 192 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Documenti probatori - Presentazione in appello.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente impugnava due atti di pignoramento deducendo che i titoli esecutivi (cartelle di pagamento e avvisi di addebito) non erano stati validamente notificati in violazione degli artt. 25 e 26 DPR 602/73 e chiedeva l'annullamento dei pignoramenti.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di primo grado aveva accolto il ricorso e annullato i pignoramenti. In appello l'Agenzia, rimasta inattiva in primo grado, ha depositato documentazione comprovante il perfezionamento delle notifiche (tramite PEC) e ha chiesto la riforma della sentenza. Il giudice d'appello ha ritenuto ammissibile la produzione documentale in sede di gravame ai sensi dell'art. 58, co. 2, D.Lgs. 546/1992, ha verificato la documentazione depositata e ha accertato che le cartelle erano state effettivamente notificate via PEC agli stessi indirizzi e con le stesse modalità dei successivi pignoramenti. Perciò l'appello è stato accolto e la decisione di primo grado deve essere riformata. Le spese di questo grado sono compensate a causa della mancata costituzione della parte contribuente in appello.

Norme richiamate

  • art. 58, co. 2, D.Lgs. 546/1992

    Consente la produzione di documenti anche in sede di appello, anche se i documenti sono preesistenti al giudizio di primo grado; la norma processuale tributaria prevale sulla corrispondente norma processuale civile.

  • art. 345, co. 3, c.c.

    Norma del processo civile che limita la produzione documentale in appello; il giudice ha ritenuto che tale norma non si applica al processo tributario in presenza dell'art. 58 D.Lgs. 546/92.

  • art. 25 e 26, DPR 602/1973

    Norme che disciplinano la notificazione delle cartelle e degli avvisi di addebito; nel caso il giudice ha ritenuto, sulla base della documentazione PEC, che le notifiche erano state effettuate validamente.

Massime di principio

  • Nel processo tributario è ammessa la produzione di documenti anche in appello anche se preesistenti al giudizio di primo grado (art. 58, co. 2, D.Lgs. 546/1992).
  • La mancata costituzione dell'Amministrazione in primo grado non impedisce che quest'ultima produca in appello documentazione capace di rimettere in discussione la decisione di primo grado.
  • La prova della notifica via PEC, se documentata e coerente con gli indirizzi soggetti a processo, può essere valutata dal giudice d'appello e portare all'accoglimento dell'impugnazione dell'Amministrazione.
  • La mancata costituzione della parte contribuente in appello può comportare la compensazione delle spese di questo grado, in deroga al principio di soccombenza.
  • Linee pratiche: costitursi sempre in entrambi i gradi; conservare ricevute/attestazioni di PEC e documenti di notifica; se si contesta una notifica, produrre subito evidenze tecniche (ricevute PEC, log di invio) e, se possibile, anticipare tali prove in primo grado.

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