Cassazione Civile, Ordinanza n. 02636/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007 con cui l’amministrazione finanziaria aveva rideterminato il reddito ai fini IRES e IRAP e irrogato sanzioni, ritenendo la società una società di comodo per mancato superamento del test di operatività ex art. 30 della legge n. 724 del 1994. L’accertamento era scaturito da un’istruttoria svolta in occasione di una richiesta di rimborso IVA. In primo grado il ricorso della società era stato respinto, mentre in appello la decisione era stata riformata e l’atto impositivo annullato. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 30 l. n. 724/1994, assumendo che la CTR avesse erroneamente escluso la necessità dell’interpello disapplicativo come condizione obbligatoria; 2) violazione dell’art. 30 l. n. 724/1994, per avere la CTR valorizzato, ai fini del 2007, un interpello presentato per il 2009; 3) violazione delle norme sul riparto dell’onere probatorio e sulla contabilità, sostenendo che la CTR avesse indebitamente considerato corretta la contabilizzazione dell’immobile tra le immobilizzazioni in corso e avesse attribuito rilievo decisivo a una perizia di parte; 4) omesso esame di fatti decisivi, deducendo sostanzialmente gli stessi profili del terzo motivo sotto il vizio motivazionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l’interpello disapplicativo non è una condizione di procedibilità e non preclude al contribuente di superare in giudizio la presunzione di non operatività. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la sentenza impugnata non attribuiva rilievo decisivo all’interpello del 2009 per gli anni diversi. Ha dichiarato inammissibile, oltre che infondato, il terzo motivo perché diretto a ottenere una nuova valutazione del merito e perché la CTR aveva motivato in modo coerente sulla non immediata idoneità dell’immobile a produrre ricavi e sulla correttezza della sua iscrizione come immobilizzazione in corso. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché formulato secondo il vecchio paradigma dell’art. 360, n. 5 c.p.c., non più utilizzabile dopo la riforma, senza indicazione di uno specifico fatto storico omesso. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese della soccombente.
Norme richiamate
art. 30 l. 23 dicembre 1994, n. 724
La norma introduce una presunzione legale relativa di non operatività per le società che non superano il test di operatività; tale presunzione è superabile con prova contraria di oggettive situazioni impeditive, senza che l’interpello disapplicativo sia una condizione necessaria di accesso alla tutela giurisdizionale.
art. 3, comma 45, l. 23 dicembre 1996, n. 662
Richiamato insieme alla disciplina sulle società di comodo, senza specifica autonoma elaborazione nel decisum.
art. 30 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato nel motivo, senza autonoma ratio decidendi nel provvedimento.
Richiamato dal ricorrente; la Corte respinge la censura perché finalizzata a una nuova valutazione del materiale probatorio e non a denunciare un vero errore di riparto dell’onere probatorio.
Richiamato dal ricorrente in tema di corretta contabilizzazione; la Corte reputa la censura inammissibile perché diretta a rivalutare il merito contabile e probatorio.
Richiamato dal ricorrente; la Corte esclude che la sentenza impugnata abbia violato le regole sulla valutazione delle prove, trattandosi in realtà di richiesta di nuovo esame del merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro dei primi tre motivi di ricorso, ma le censure sono state ritenute infondate o inammissibili perché non coglievano errori di diritto ma miravano al riesame del fatto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che, dopo la riforma, è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non più l’insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 24 Cost.
Richiamato nella giurisprudenza citata per affermare che l’interpello disapplicativo non può comprimere il diritto di difesa del contribuente.
art. 53 Cost.
Richiamato nella giurisprudenza citata per fondare la possibilità di superare in giudizio la presunzione di non operatività.
art. 97 Cost.
Richiamato nella giurisprudenza citata a supporto della compatibilità della disciplina con il buon andamento dell’amministrazione.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato per delimitare il controllo di legittimità alla soglia del minimo costituzionale della motivazione.
Richiamato per l’interpretazione della riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c. secondo i canoni ermeneutici generali.
Richiamato in funzione sistematica per evidenziare il disfavore dell’ordinamento verso l’uso del modello societario per regolare una comunione di beni reali con finalità non imprenditoriali.
Massime di principio
- In tema di società di comodo, l’interpello disapplicativo non costituisce condizione di procedibilità né limita il diritto del contribuente di far valere in giudizio la non operatività della società e di superare la presunzione legale mediante prova contraria di circostanze oggettive non imputabili.
- Il mancato superamento del test di operatività genera una presunzione relativa di non operatività, ma il contribuente può vincerla dimostrando l’esistenza di una situazione oggettiva che abbia impedito il conseguimento dei ricavi o del reddito minimo richiesto dalla legge.
- Nel processo tributario, anche le prove atipiche e la perizia di parte possono essere considerate dal giudice, purché la motivazione dia conto delle ragioni per cui esse siano ritenute attendibili e convincenti.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove; la denuncia di violazione di legge non è ammissibile quando mira solo a sostituire la propria lettura dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito.
- Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio motivazionale è deducibile soltanto come omesso esame di un fatto storico decisivo, non come semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
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