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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23679/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di fallimento avviata su istanza di una società che si dichiarava titolare di un credito inserito in un'operazione di cessione in blocco di crediti bancari. Il tribunale aveva inizialmente accolto l'eccezione del debitore circa il difetto di legittimazione attiva della cessionaria, ritenendo non provata l'inclusione del credito nel portafoglio ceduto; la corte d'appello, in un primo momento, aveva invece riconosciuto la legittimazione attiva e il fallimento era stato poi dichiarato. Nel giudizio di reclamo contro la sentenza di fallimento, la corte territoriale ha rigettato il reclamo, ritenendo sussistente lo stato di insolvenza sulla base di elementi complessivi e non del solo credito azionato. Nel ricorso per cassazione la società debitrice ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 6, comma 1, l.f. e 276, comma 2, c.p.c., sostenendo che la corte d'appello avrebbe invertito l'ordine logico delle questioni, affrontando prima lo stato di insolvenza e così, di fatto, affermando la possibilità del fallimento anche in assenza di un creditore legittimato, senza esaminare la validità della cessione in blocco e la concreta riferibilità del credito alla cessionaria. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la corte territoriale avrebbe trascurato di valutare la nullità del contratto di cessione per indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto, nonché la natura e l'efficacia probatoria del documento contenente le segnalazioni alla Centrale dei Rischi e l'effettiva identificazione della propria posizione nel portafoglio ceduto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la censura sull'asserita inversione dell'ordine delle questioni, ai sensi dell'art. 276 c.p.c., non era stata accompagnata dalla necessaria specifica indicazione del contenuto dei motivi di reclamo ex art. 18 l.f. che si assumevano pretermessi; inoltre, la corte d'appello non aveva affermato che il fallimento fosse stato dichiarato d'ufficio in assenza di istanza di un creditore. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, poiché la ricorrente mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e documentale, attività non consentita in sede di legittimità; la corte territoriale aveva già esaminato i fatti dedotti e la questione della titolarità del credito rilevava solo ai fini della già accertata insolvenza. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, l.f.

    richiamato come norma asseritamente violata in relazione ai presupposti e all'ordine logico dell'esame delle questioni nella procedura fallimentare

  • art. 276, comma 2, c.p.c.

    l'ordine di trattazione delle questioni non può essere censurato in astratto senza specificare i motivi di reclamo che si assumono pretermessi

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    usato per veicolare la censura di violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    invocato per denunciare omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte ha rilevato che si trattava di richiesta di nuova valutazione del merito

  • art. 18 l.f.

    il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento non ha effetto pienamente devolutivo e resta circoscritto alle questioni tempestivamente dedotte

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione all'eventuale omessa pronuncia su specifici motivi di reclamo

  • art. 4, comma 1, legge 30 aprile 1999, n. 130

    richiamato nel contesto dell'avviso di cessione in blocco dei crediti

  • art. 58 TUB

    richiamato per la pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti in blocco

  • art. 20, comma 1-bis, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    evocato dalla ricorrente per contestare l'efficacia probatoria del documento informatico, ma senza accoglimento della censura

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    fondamento della condanna all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento il devolutum è limitato alle questioni tempestivamente dedotte: in cassazione non è sufficiente denunciare in modo generico l'erronea trattazione delle questioni, ma occorre indicare specificamente i motivi di reclamo asseritamente non esaminati.
  • La censura ex art. 276 c.p.c. sull'ordine di trattazione delle questioni presuppone l'esistenza di più questioni o motivi effettivamente devoluti al giudice di merito; in mancanza della trascrizione o sintesi puntuale del contenuto dei motivi, il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che, sotto l'apparenza di un vizio motivazionale o di omesso esame, chieda una nuova valutazione del compendio istruttorio è inammissibile, perché la rivalutazione del merito è preclusa al giudice di legittimità.
  • Quando la corte di merito ha già accertato compiutamente lo stato di insolvenza sulla base di un quadro complessivo di elementi, eventuali contestazioni sulla titolarità del singolo credito azionato incidono solo in via residuale e non impongono, di per sé, una diversa conclusione sul presupposto fallimentare.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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