Cassazione Civile, Ordinanza n. 07286/2023 del 13/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato a un redattore di una società editoriale, a seguito di un episodio avvenuto durante l’orario di lavoro: secondo l’addebito disciplinare, il lavoratore si sarebbe intrattenuto all’esterno della sede aziendale, avrebbe rifiutato di rientrare in redazione su richiesta dei superiori e avrebbe reagito con insulti, minacce e gesti aggressivi nei confronti del direttore commerciale, alla presenza di altri dipendenti e di terzi. Il Tribunale aveva accolto l’impugnativa di licenziamento, ma la Corte d’appello ha riformato la decisione, ritenendo provati i fatti e proporzionata la sanzione espulsiva. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: violazione delle norme sulla giusta causa e sul licenziamento per mancata corretta valutazione della proporzionalità; omesso rilievo delle pregresse provocazioni e umiliazioni subite dal superiore; mancata considerazione dell’immediata ammissione dei fatti, delle scuse e dello stato di stress emotivo; violazione delle regole probatorie con riguardo a una transazione che avrebbe comportato mansioni inferiori; vizio di motivazione e omesso esame di fatti decisivi, inclusi altri episodi di offese e condotte vessatorie. Ha quindi sostenuto che la Corte territoriale avesse scomposto artificialmente la vicenda, valutando solo l’ultimo episodio e non il contesto complessivo di presunte provocazioni e demansionamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze mirassero sostanzialmente a ottenere un nuovo esame del merito e delle risultanze istruttorie, attività preclusa in sede di legittimità. Ha valorizzato la motivazione della Corte d’appello, che aveva accertato analiticamente i fatti, escluso la sussistenza di una provocazione idonea a scriminare la condotta, escluso la configurabilità di condotte mobbizzanti e ritenuto proporzionata la sanzione espulsiva rispetto alla grave insubordinazione, alle minacce e agli insulti rivolti al superiore. Ha inoltre affermato che non vi era violazione delle regole sull’onere della prova né delle norme processuali richiamate, e che i motivi ex art. 360, n. 5 c.p.c. erano inammissibili in presenza di doppia conforme. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
co. 1 n. 3; co. 1 n. 4; co. 1 n. 5
La Corte ribadisce che i motivi di ricorso devono restare entro i confini tipici del vizio dedotto; non è consentito usare le censure per sollecitare un nuovo giudizio di fatto.
Richiamati come parametri per contestare la legittimità del recesso, ma la Corte ritiene infondate le doglianze sulla giusta causa e sulla proporzionalità del licenziamento.
La gravità dell’inadempimento/condotta va valutata in relazione all’idoneità a ledere il vincolo fiduciario; nel caso concreto tale valutazione è stata ritenuta corretta.
Richiamato quale parametro di diligenza e osservanza delle disposizioni aziendali, violato dalla condotta disciplinarmente sanzionata.
La sanzione disciplinare deve essere proporzionata alla gravità del fatto; la Corte approva il giudizio di proporzionalità espresso dal giudice di merito.
Norma elastica la cui integrazione, compiuta dal giudice di merito sulla base dei fatti accertati, non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e coerente.
art. 12 preleggi
Richiamato dal ricorrente per sostenere un errore di sussunzione; la Corte non ravvisa violazioni dei criteri ermeneutici.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dei limiti legali, o disattende prove legali; tali ipotesi non ricorrono.
La censura non è fondata perché non risulta che il giudice abbia attribuito valore a prove in violazione dei criteri legali di valutazione.
Richiamato in relazione alla transazione posta a base del diverso assetto mansioni, ma la doglianza è stata ritenuta irrilevante e non decisiva.
Richiamato per lamentare il demansionamento; la Corte osserva che il precedente assetto era stato accettato in transazione e non incide sulla valutazione del licenziamento.
Il vizio di motivazione è escluso perché la sentenza impugnata è stata ritenuta motivata in modo pieno, congruo e non apparente.
I motivi ex art. 360, n. 5 c.p.c. sono dichiarati inammissibili in presenza di doppia conforme su questioni di fatto.
Non vi è violazione dell’onere della prova poiché il giudice non ha invertito il riparto probatorio; si è limitato a valutare il materiale istruttorio.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito o delle prove: la censura deve investire errori di diritto o vizi motivazionali nei limiti consentiti, non la diversa lettura dei fatti.
- In tema di licenziamento disciplinare per giusta causa, la verifica della proporzionalità della sanzione e della lesione del vincolo fiduciario è rimessa al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo se l’applicazione dell’art. 2119 c.c. si ponga in contrasto con principi di diritto o sia priva di motivazione logica e coerente.
- La presenza di una reazione emotiva, di uno stato di stress o di pregresse tensioni lavorative non esclude di per sé la giusta causa, se il giudice di merito accerta che la condotta contestata, per modalità e gravità, integra un grave episodio di insubordinazione non scriminato.
- La deduzione di provocazioni o di un contesto vessatorio deve essere supportata da elementi specifici e idonei a incidere sulla proporzionalità della sanzione; in difetto, il giudice può escludere la cosiddetta provocazione da accumulo.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata, non quando valuta in senso sfavorevole il materiale probatorio già acquisito.
- La censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. richiede l’allegazione di un vero uso di prove non dedotte, di prove disposte d’ufficio fuori dai limiti di legge o dell’inosservanza di prove legali; non basta contestare l’apprezzamento del materiale istruttorio.
- In presenza di doppia conforme, i motivi di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. sono inammissibili se riguardano questioni di fatto già esaminate dai giudici di merito.
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