Cassazione Civile, Ordinanza n. 30125/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossore)
La controversia
La ricorrente ha impugnato in cassazione la decisione del Tribunale che, definendo il gravame avverso la pronuncia del Giudice di Pace, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere per effetto dell'annullamento automatico della cartella ai sensi dell'art. 4 del d.l. 119/2018 e aveva compensato le spese di lite. Con un unico motivo ha denunciato la violazione degli artt. 91, 92, 100 e 615 c.p.c. e dell'art. 7 d.lgs. 150/2011, sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto applicare il principio di soccombenza virtuale, ritenendo fondata l'opposizione alla cartella e condannando le controparti alla rifusione delle spese, poiché l'opposizione sarebbe stata sorretta da interesse in quanto la conoscenza della cartella sarebbe derivata da un estratto di ruolo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la compensazione delle spese disposta dal Tribunale, osservando che la definizione ope legis della controversia per annullamento automatico delle cartelle rientra tra le ragioni eccezionali idonee a giustificare la compensazione ex art. 92 c.p.c. Inoltre ha richiamato il principio secondo cui l'annullamento previsto dall'art. 4 del d.l. 119/2018 opera automaticamente quando ricorrono i presupposti di legge e, per i debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere senza che rilevi la mancata adozione dello sgravio. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione degli intimati ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato quale norma sulla regola generale della soccombenza invocata dalla ricorrente per contestare la compensazione delle spese.
Interpretato nel senso che la definizione automatica della controversia per effetto dell'annullamento ope legis costituisce ragione eccezionale idonea a giustificare la compensazione delle spese.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'interesse ad agire nell'opposizione alla cartella.
Richiamato dalla ricorrente quale norma dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi rispetto alla cartella impugnata.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al rito applicabile all'opposizione proposta.
Indica il vizio di violazione di legge dedotto con il motivo di ricorso.
Utilizzato dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in presenza di questione già risolta in modo conforme dalla giurisprudenza.
Richiamato nel procedimento camerale per la trattazione del ricorso.
art. 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.
Richiamato per la definizione camerale sulla base della proposta del relatore.
La Corte lo interpreta come disposizione di annullamento automatico dei debiti tributari di importo inferiore alla soglia prevista, con effetto estintivo del processo per cessata materia del contendere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
sentenza Corte costituzionale n. 77/2018
Richiamata come parametro che consente la compensazione delle spese in presenza di ragioni eccezionali.
Massime di principio
- L'annullamento automatico dei debiti tributari previsto da una norma di definizione agevolata opera ipso iure al ricorrere dei presupposti legali e, nei giudizi pendenti, determina la cessazione della materia del contendere.
- Quando la controversia si estingue per effetto di una definizione ope legis del rapporto sostanziale, la compensazione delle spese può essere giustificata da ragioni eccezionali ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto la veste di violazione di legge, non si confronti con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, specie se il giudice di merito ha posto a fondamento della decisione una definizione automatica del rapporto e non solo una valutazione sull'interesse ad agire.
- Per i debiti oggetto di annullamento automatico, la mancata adozione di un formale provvedimento di sgravio non impedisce l'estinzione del processo, trattandosi di atto meramente dichiarativo e tecnico-contabile.
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