Cassazione Civile, Ordinanza n. 24584/2023 del 11/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha impugnato una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa a dieci cartelle di pagamento per omessi versamenti IRAP e IVA riferiti agli anni 2010-2011. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente, per ritenuta mancata notifica di cinque cartelle. In appello l'agente della riscossione ha prodotto nuova documentazione sulla notifica delle altre cinque cartelle, sostenendo che la loro rituale notifica rendeva legittima anche la comunicazione ipotecaria. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 58 d.lgs. 546/1992 e 345 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva ammesso indebitamente nuovi documenti in appello e nuove eccezioni sulla regolarità della notifica delle cartelle; 2) omessa o insufficiente motivazione sulla pretesa inesistenza della notifica via PEC a un indirizzo che non sarebbe stato nella titolarità della società, deducendo che non risultava alcuna sua casella PEC univoca. L'amministrazione ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato, lamentando la violazione dell'art. 24 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR ritenuto ammissibili le eccezioni della contribuente nelle memorie ex art. 32, anziché solo con motivi aggiunti.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto parzialmente il processo con riferimento all'impugnativa della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria collegata a cinque specifiche cartelle, per effetto della definizione agevolata/rottamazione e del relativo effetto estintivo ex lege o per rinuncia. Per il resto ha rigettato il ricorso principale, ritenendo infondato il primo motivo perché la CTR aveva correttamente qualificato le difese dell'Ufficio come mere difese e non nuove eccezioni, e aveva legittimamente ammesso la produzione documentale in appello ai sensi dell'art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto, in sostanza, a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio e delle prove, non consentita in cassazione; il motivo incidentale condizionato è rimasto assorbito. Le spese di legittimità sono state poste a carico della ricorrente principale.
Norme richiamate
richiamato per l'eccezione di difetto di interesse ad agire, poi superata in parte per l'intervenuta estinzione del processo limitatamente ad alcune cartelle
art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
nel processo tributario consente la produzione di nuovi documenti in appello, anche se preesistenti al giudizio di primo grado, senza necessità della prova di una causa non imputabile
in appello sono precluse solo le nuove eccezioni in senso stretto; restano invece ammissibili mere difese e contestazioni dei fatti costitutivi della pretesa tributaria
richiamato dalla ricorrente per sostenere la preclusione, ma ritenuto non ostativo nel processo tributario alla produzione documentale nei limiti di legge
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per la censura di violazione di legge relativa all'ammissione di nuovi documenti ed eccezioni
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio denunciabile richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di censurare la valutazione delle prove o delle deduzioni difensive
richiamato nel ricorso incidentale per sostenere che le contestazioni nuove della contribuente avrebbero dovuto essere introdotte con motivi aggiunti e non con memorie ex art. 32
richiamato in relazione al deposito di memorie nel processo tributario
art. 6 d.l. n. 193/2016, conv. in L. n. 225/2016
la dichiarazione di definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio e la comunicazione dell'esattore determinano l'estinzione del giudizio; se vi è integrale pagamento può dichiararsi cessazione della materia del contendere
indicato come base della declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione nei casi di rinuncia o di estinzione ex lege connessa alla definizione agevolata
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
la dichiarazione di estinzione parziale esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per la parte impugnante
art. 32, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
richiamato indirettamente in relazione ai termini per il deposito e il contraddittorio sui documenti in appello
Massime di principio
- Nel processo tributario il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda solo le eccezioni in senso stretto; sono invece sempre proponibili le mere difese e la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa tributaria o delle censure del contribuente.
- L'art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992 consente la produzione di nuovi documenti in appello anche se già esistenti in primo grado, purché nel rispetto del contraddittorio e dei termini processuali applicabili.
- Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è utilizzabile per contestare la valutazione delle prove o chiedere una nuova lettura del materiale istruttorio.
- La definizione agevolata dei carichi con impegno a rinunciare al giudizio, seguita dalla comunicazione dell'agente della riscossione, determina l'estinzione del processo di cassazione limitatamente alle pretese oggetto della definizione; se interviene anche il pagamento integrale, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La rituale notifica delle cartelle sottese a un'iscrizione ipotecaria è fatto costitutivo rilevante per la legittimità dell'atto cautelare/esecutivo; la relativa contestazione può essere contrastata dall'Amministrazione con documenti prodotti in appello nei limiti consentiti dal rito tributario.
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