Cassazione Civile, Ordinanza n. 21947/2022 del 11/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale nei confronti di una società che gestiva un aparthotel, l'Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento per IVA, IRES e IRAP relativo all'anno 2006, ricostruendo induttivamente i ricavi d'impresa sulla base delle formule di alloggio praticate, della distinzione tra alta e bassa stagione e delle ricevute fiscali acquisite, al netto delle presenze intermediate derivanti da convenzioni con tour operator e agenzie di viaggio. La contribuente impugnava l'atto e otteneva un accoglimento solo parziale in primo grado, poi confermato in appello. In cassazione deduceva sei motivi: omessa pronuncia e violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 per asserita insussistenza dei presupposti dell'accertamento induttivo e per la regolarità della contabilità; motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.; violazione dell'art. 2909 c.c. per preteso giudicato esterno favorevole formatosi sull'annualità 2007; omessa pronuncia e omesso esame su errori di calcolo nel numero delle presenze non intermediate e nei ricavi dichiarati; nonché, in generale, contestazione dei calcoli posti a base della ripresa fiscale.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi relativi alla pretesa omessa pronuncia, alla violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973, alla motivazione apparente e all'omesso esame degli errori di calcolo, osservando che la CTR aveva richiamato e fatto proprie le motivazioni della CTP, che queste ultime erano parte integrante della decisione d'appello e che l'accertamento era fondato su incongruenze tra prezzi comunicati e prezzi praticati, oltre che sui dati forniti dalla stessa contribuente. Ha inoltre respinto il motivo sul giudicato esterno, chiarendo che la sentenza relativa al 2007 non poteva spiegare efficacia vincolante per il 2006, trattandosi di annualità diverse e di fatti non aventi efficacia permanente o pluriennale. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro per i motivi di omessa pronuncia e di nullità della sentenza; le censure sono state dichiarate inammissibili o infondate perché la CTR aveva effettivamente preso posizione sulle questioni dedotte.
richiamato per le censure di violazione di legge; la Corte ha escluso la violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2909 c.c. per le ragioni indicate nella motivazione.
richiamato per il dedotto omesso esame dei fatti decisivi; il motivo è stato disatteso anche perché la sentenza d'appello aveva deciso sulla base delle stesse circostanze già valutate in primo grado.
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, l'accertamento fosse legittimato dalle incongruenze riscontrate e dai dati forniti dalla stessa contribuente, escludendo che si trattasse di accertamento induttivo puro basato su elementi ipotetici.
la motivazione non è stata ritenuta apparente perché la CTR ha richiamato i calcoli delle parti e ha espresso un autonomo apprezzamento sui dati utilizzati.
il giudicato formatosi su una diversa annualità d'imposta non vincola il giudizio relativo a un'altra annualità, quando la pretesa fiscale dipende da fatti annuali non permanenti.
la censura di omessa pronuncia sugli errori di calcolo è stata superata dal rilievo che la CTR aveva fatto proprie le statuizioni di primo grado e quindi aveva deciso anche su quel punto.
il motivo di omesso esame è stato dichiarato inammissibile perché l'appello era stato proposto dopo l'11 settembre 2012 e la CTR aveva deciso in modo conforme al primo giudice sulla base delle stesse circostanze.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di omessa pronuncia è inammissibile quando la sentenza d'appello recepisce espressamente le motivazioni del primo giudice e tali motivazioni divengono parte integrante della decisione impugnata.
- La motivazione della sentenza non è apparente se il giudice di merito richiama i dati di causa, i calcoli delle parti e formula un autonomo apprezzamento sui fatti controversi, anche quando la sintesi argomentativa sia contenuta.
- L'accertamento fiscale fondato su incongruenze tra dati comunicati dal contribuente e prezzi effettivamente praticati non è viziato solo perché l'Ufficio abbia utilizzato elaborazioni percentuali o medie, se la ricostruzione trova base in elementi documentali e nei dati forniti dallo stesso contribuente.
- Il giudicato formatosi su una determinata annualità d'imposta non si estende automaticamente alle annualità successive o precedenti quando la pretesa tributaria dipenda da presupposti di fatto variabili da anno ad anno e non da elementi a efficacia permanente.
- Le affermazioni rese nel corso di una procedura di accertamento con adesione non assumono, di per sé, valore di prova o di confessione nel successivo contenzioso, essendo collocate in una fase di definizione anticipata della lite.
- Quando l'appello è stato proposto dopo l'11 settembre 2012 e la decisione di secondo grado è conforme a quella di primo grado sui medesimi fatti, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. incontra il limite di inammissibilità previsto dall'art. 348-ter c.p.c.
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