Cassazione Civile, Ordinanza n. 18756/2022 del 10/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di vendita immobiliare avente ad oggetto un immobile sito in Taranto. Il promissario acquirente aveva trascritto, prima del fallimento del promittente venditore, la domanda ex art. 2932 c.c. per ottenere l'esecuzione in forma specifica del preliminare. Dopo la dichiarazione di fallimento del venditore, il curatore aveva comunicato di volersi sciogliere dal contratto preliminare; il giudizio promosso dal promissario acquirente non era stato riassunto nei confronti della curatela ed era quindi estinto. La corte d'appello ha ritenuto che la trascrizione della domanda avesse perso efficacia e che lo scioglimento del curatore fosse opponibile, condannando il promissario acquirente al rilascio dell'immobile e al pagamento di un'indennità per occupazione senza titolo. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: (1) violazione degli artt. 2644 e 2652 n. 2 c.c. e falsa applicazione dell'art. 72, comma 4, l.fall., sostenendo che la precedente trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. rendeva inopponibile lo scioglimento del curatore; (2) nullità della motivazione per mancata spiegazione dell'assunto sulla non incidenza dell'effetto prenotativo; (3) falsa applicazione dell'art. 72, comma 4, l.fall. in relazione alla condanna all'indennità di occupazione, negando la legittimità dello scioglimento e quindi la consapevolezza dell'illegittimità dell'occupazione; (4) violazione dell'art. 136 d.P.R. 115/2002 e delle norme sulla motivazione, contestando la revoca del patrocinio a spese dello Stato disposta dalla corte d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 18131/2015, il curatore del fallimento conserva il potere di scioglimento del contratto preliminare; tuttavia, se la domanda ex art. 2932 c.c. è stata trascritta prima del fallimento e il relativo giudizio si conclude con accoglimento, lo scioglimento non è efficace verso il promissario acquirente. Nel caso concreto, però, il giudizio introdotto dal promissario acquirente non era stato riassunto dopo l'interruzione per fallimento ed era estinto, con conseguente caducazione dell'effetto prenotativo della trascrizione e piena opponibilità della sentenza dichiarativa di fallimento e della scelta del curatore di sciogliersi dal contratto. È stata inoltre ritenuta infondata la censura sulla revoca del patrocinio a spese dello Stato, perché tale provvedimento ha natura autonoma ed è impugnabile con opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002, non con ricorso per cassazione avverso la sentenza di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente a sostegno dell'effetto della trascrizione, ma la Corte ha ritenuto decisiva la caducazione dell'effetto prenotativo per estinzione del giudizio
la trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. ha effetto prenotativo solo se il giudizio si conclude favorevolmente; se il giudizio si estingue, l'effetto viene meno e la sentenza di fallimento è opponibile
il curatore conserva il potere di scioglimento del contratto preliminare; tale potere è però inefficace verso il promissario acquirente solo se la domanda trascritta produce e conserva il proprio effetto prenotativo
azione per l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto preliminare
in caso di fallimento del convenuto, il giudizio deve essere tempestivamente riassunto nei confronti del curatore; in difetto, si estingue
richiamato per escludere che la mera permanenza della trascrizione oltre il ventennio conservi effetti se il giudizio non si conclude con sentenza favorevole
la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere disposta, ma segue il regime impugnatorio autonomo dell'opposizione
è il rimedio impugnatorio contro i provvedimenti in materia di patrocinio a spese dello Stato, inclusa la revoca
richiamato in tema di opposizione avverso la revoca del patrocinio a spese dello Stato
invocato per vizio di motivazione, ma la censura è stata respinta
richiamato dal ricorrente in tema di motivazione
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato dal ricorrente in tema di obbligo di motivazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. produce un effetto prenotativo che tutela il promissario acquirente solo se il giudizio si conclude con una decisione favorevole; se il giudizio si estingue, l'effetto prenotativo viene meno e non può essere opposto alla massa fallimentare.
- Il curatore del fallimento del promittente venditore conserva, in linea di principio, il potere di scioglimento dal contratto preliminare ai sensi dell'art. 72 l.fall.; tale potere è inefficace verso il promissario acquirente soltanto quando la domanda trascritta conservi efficacia prenotativa opponibile.
- Se, dopo l'interruzione per fallimento, il giudizio promosso dal promissario acquirente non viene tempestivamente riassunto nei confronti del curatore, esso si estingue e la trascrizione della domanda non può più fondare alcuna opponibilità del diritto azionato.
- Il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha natura autonoma e segue il rimedio dell'opposizione previsto dalla disciplina speciale; non può essere fatto valere direttamente con ricorso per cassazione avverso la sentenza di merito.
- In sede di legittimità, le censure di motivazione non sono fondate quando la decisione impugnata si conformi a un principio di diritto già consolidato e applichi correttamente gli effetti processuali dell'estinzione del giudizio e della perdita dell'effetto prenotativo.
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