Cassazione Civile, Ordinanza n. 15361/2022 del 13/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRAP relativo all'anno d'imposta 2006, impugnato dal contribuente e annullato in primo grado. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento ritenendo illegittimo l'atto perché emesso prima del decorso di 60 giorni dal processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica, senza indicazione di specifiche ragioni di urgenza, in violazione dell'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000: sostiene che il termine dilatorio non fosse applicabile, poiché la pretesa impositiva derivava non da accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente, ma dall'invito a fornire chiarimenti sullo scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi risultanti dagli studi di settore e a produrre documentazione, quindi da un controllo documentale svolto in ufficio. Il contribuente non svolge difese in Cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che le garanzie dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 operano solo per accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuati nei locali del contribuente e non si estendono agli accertamenti fondati su controlli documentali o su dati e chiarimenti acquisiti in ufficio. Poiché nel caso concreto l'accertamento derivava da un invito al contribuente a chiarire lo scostamento emerso dagli studi di settore, il termine dilatorio non era applicabile. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Calabria in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
termine dilatorio di 60 giorni
Il termine dilatorio e la previa indicazione delle ragioni di urgenza operano solo in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali svolti nei locali del contribuente; non si applicano agli accertamenti fondati su controlli documentali eseguiti in ufficio.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32
Richiamato nel ragionamento della Corte come norma relativa a controlli e richieste documentali, non soggetti al termine dilatorio di cui allo Statuto del contribuente.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51
Richiamato nel ragionamento della Corte come norma relativa a controlli e richieste documentali, non soggetti al termine dilatorio di cui allo Statuto del contribuente.
Massime di principio
- Le garanzie procedimentali previste dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente presuppongono lo svolgimento di accessi, ispezioni o verifiche fiscali nei locali del contribuente; in mancanza di tale presupposto, il termine di 60 giorni non è applicabile.
- Un avviso di accertamento fondato su controlli documentali, su dati già nella disponibilità dell'Amministrazione o su chiarimenti richiesti al contribuente in ufficio non è invalidato per la sola mancata osservanza del termine dilatorio di 60 giorni.
- L'obbligo di redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica è collegato all'accesso presso il contribuente e non è generalizzabile a ogni forma di attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15298/2022 del 13/05/2022
- ordinanza_civile · 13 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15301/2022 del 13/05/2022
- ordinanza_civile · 13 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15302/2022 del 13/05/2022
- ordinanza_civile · 13 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15303/2022 del 13/05/2022
- ordinanza_civile · 13 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15304/2022 del 13/05/2022
- ordinanza_civile · 13 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15315/2022 del 13/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →