Cassazione Civile, Ordinanza n. 11509/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il destinatario di un avviso di recupero crediti per euro 849,90, relativo a sanzioni per violazioni del codice della strada già oggetto di tre ordinanze-ingiunzione notificate nel 2012 e di un successivo giudizio di opposizione, ha proposto opposizione all'esecuzione deducendo la prescrizione del credito. Sosteneva che il termine applicabile fosse quello quinquennale previsto dall'art. 28 della l. n. 689/1981, decorso tra la notifica delle ordinanze e la notifica dell'avviso nel 2022. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione degli artt. 2953 c.c., 28 l. n. 689/1981, 615 c.p.c. e 7 d.lgs. n. 150/2011. In sintesi, lamentava che il titolo esecutivo fosse l'ordinanza-ingiunzione e non la sentenza di rigetto dell'opposizione, e quindi che il credito non potesse beneficiare della prescrizione decennale propria dell'actio iudicati.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo unico. Ha richiamato il principio per cui, quando l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione viene respinta, il titolo esecutivo non resta l'atto amministrativo, ma si identifica nella sentenza che definisce il giudizio e accerta definitivamente la pretesa. Di conseguenza, una volta formatosi il giudicato sulla sentenza di rigetto, il termine di prescrizione breve ex art. 28 l. n. 689/1981 si converte nel termine ordinario decennale di cui all'art. 2953 c.c. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alle spese di legittimità, a una somma in favore di Roma Capitale e a una somma in favore della cassa delle ammende, nonché dando atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
prescrizione ordinaria dell'actio iudicati
quando una sentenza passa in giudicato, il diritto azionato si prescrive in dieci anni; nel caso di rigetto dell'opposizione a ordinanza-ingiunzione, la prescrizione breve originaria si converte in quella decennale
prevede il termine breve di prescrizione per le sanzioni amministrative, ma esso è superato dalla conversione ex art. 2953 c.c. in presenza di giudicato
norma richiamata quale parametro dell'opposizione all'esecuzione, senza che la doglianza sia accolta
norma richiamata dal ricorrente in relazione al rito dell'opposizione, ma non incide sull'esito
la decisione è stata resa in coerenza con la proposta del consigliere delegato e con il relativo procedimento camerale
la Corte ha applicato le sanzioni per lite temeraria previste in caso di decisione conforme alla proposta del consigliere delegato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
è stato dichiarato il presupposto per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Se l'opposizione proposta contro un'ordinanza-ingiunzione viene respinta con sentenza passata in giudicato, il titolo esecutivo non è più l'atto amministrativo originario ma la sentenza che ha definitivamente accertato la pretesa.
- In presenza di giudicato sulla sentenza che definisce l'opposizione, il termine di prescrizione del credito non resta quello breve previsto per la sanzione amministrativa, ma si converte nel termine decennale dell'actio iudicati ex art. 2953 c.c.
- La natura meramente dichiarativa della decisione che rigetta l'opposizione non esclude che, ai fini dell'esecuzione e della prescrizione, il credito trovi titolo nella sentenza definitiva che ha confermato la pretesa.
- Quando la censura investe solo la persistenza del termine breve di prescrizione nonostante il giudicato sulla sentenza di rigetto, il ricorso è infondato se la giurisprudenza consolidata riconosce la conversione in prescrizione decennale.
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