Cassazione Civile, Ordinanza n. 24787/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2008, notificato il 5 marzo 2014, con il quale l'Ufficio recuperava maggiori IRES, IRAP e IVA avvalendosi del raddoppio dei termini di accertamento. La CTP aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo decaduto l'Ufficio dal potere di accertare perché la pretesa era fondata sulla sola antieconomicità delle operazioni, condotta non penalmente rilevante, e perché l'amministratore della società era stato assolto nel procedimento penale. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 43 d.P.R. 600/1973, 56 e 57 d.P.R. 633/1972 e 2 d.lgs. 74/2000, sostenendo che l'antieconomicità era collegata a false fatturazioni e quindi a fatti penalmente rilevanti idonei a fondare l'obbligo di denuncia e il raddoppio dei termini; (2) omesso esame di un fatto decisivo, per non aver la CTR considerato il nesso tra rettifica dei costi deducibili e IVA detraibile, entrambi fondati sulla presunta inesistenza delle operazioni e su plurimi indizi di sovrafatturazione; (3) violazione degli artt. 43 d.P.R. 600/1973, 57 d.P.R. 633/1972 e 20 d.lgs. 74/2000, per avere la CTR fatto dipendere l'operatività del raddoppio dall'esito assolutorio del processo penale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi nei limiti indicati: ha affermato che, ai fini del raddoppio dei termini, occorre una valutazione "ora per allora" della sussistenza dell'obbligo di denuncia penale e che l'assoluzione nel processo penale non esclude di per sé l'operatività della disciplina. Ha rilevato che la CTR aveva trascurato gli elementi contenuti nel PVC e nell'avviso di accertamento, dai quali emergevano indizi di false fatturazioni e di reati tributari. Tuttavia, ha accolto il ricorso solo per la ripresa relativa a IVA e IRES, rigettandolo invece quanto all'IRAP, poiché per tale imposta non opera il raddoppio dei termini in assenza di sanzioni penali previste. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Per le imposte sui redditi, in caso di violazioni che comportano obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal d.lgs. 74/2000, i termini di accertamento sono raddoppiati; la verifica del presupposto va compiuta dal giudice tributario con prognosi postuma.
Per l'IVA si applica la stessa disciplina del raddoppio dei termini in presenza di violazioni penalmente rilevanti che impongano denuncia.
Le condotte di falsa fatturazione/operazioni inesistenti richiamate nel PVC e nell'avviso sono considerate possibili reati tributari idonei a fondare l'obbligo di denuncia.
Richiamato nel PVC come ulteriore ipotesi di reato collegata alle false fatturazioni.
La sussistenza dell'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. è la condizione che consente il raddoppio dei termini.
Sono i parametri invocati dall'Agenzia per denunciare violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
Richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
Richiamato nel terzo motivo in relazione all'erroneo collegamento tra raddoppio dei termini ed esito del procedimento penale.
Richiamato nel primo motivo come norma applicabile alla disciplina dei termini di accertamento IVA.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento in materia di imposte sui redditi e IVA richiede soltanto la sussistenza, al tempo dei fatti, di violazioni che comportino l'obbligo di denuncia penale; il giudice tributario deve verificarne ex post la ricorrenza, senza limitarsi alla qualificazione formale data dall'Ufficio.
- Ai fini del raddoppio dei termini non rilevano l'eventuale prescrizione del reato, l'archiviazione, l'esercizio dell'azione penale o l'esito assolutorio del processo penale, essendo distinti il giudizio penale e quello tributario.
- L'antieconomicità delle operazioni, quando risulti collegata a elementi indiziari di false fatturazioni o di operazioni inesistenti, può costituire uno dei fatti sintomatici che impongono la verifica della sussistenza dell'obbligo di denuncia.
- Se l'avviso di accertamento e il PVC contengono specifici indici di falsità documentale e di sovrafatturazione, il giudice di merito non può limitarsi a escludere in astratto la rilevanza penale della condotta, ma deve confrontarsi con tali elementi per valutare la legittimità del raddoppio dei termini.
- La disciplina del raddoppio dei termini non opera per l'IRAP quando, per le violazioni contestate, non siano previste sanzioni penali e quindi manchi il presupposto dell'obbligo di denuncia penale.
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