Cassazione Civile, Ordinanza n. 22178/2022 del 13/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato imposta di registro in relazione a una sentenza resa all'esito di opposizione allo stato passivo in procedura di amministrazione straordinaria. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto illegittima la pretesa nella parte in cui applicava l'imposta proporzionale dell'1% sulla sentenza, qualificando invece l'atto come tassabile in misura fissa, e aveva altresì escluso l'imposta proporzionale dello 0,50% sulle fideiussioni enunciate in sentenza, perché riferite a operazioni di finanziamento a medio-lungo termine soggette a imposta sostitutiva. L'Agenzia proponeva due motivi: con il primo sosteneva che la sentenza costituiva accertamento di diritti a contenuto patrimoniale e quindi andava tassata proporzionalmente; con il secondo contestava l'esclusione dell'imposta proporzionale sulle fideiussioni enunciate, deducendo che l'enunciazione in sentenza dovesse comportare tassazione ordinaria. La società proponeva ricorso incidentale con tre motivi: carenza di motivazione dell'avviso per mancata allegazione della sentenza, difetto di legittimazione passiva tributaria in capo alla società veicolo per la segregazione patrimoniale prevista dalla legge sulla cartolarizzazione, e illegittimità della compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia sia il ricorso incidentale della società. Ha confermato che la sentenza resa in opposizione allo stato passivo, limitata ad accertare la natura chirografaria del credito ed escludere la condizione di preventiva escussione e la prelazione, non integra un atto di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale e va quindi tassata in misura fissa ai sensi dell'art. 8, lett. d), della tariffa del d.P.R. 131/1986. Ha inoltre ribadito che l'enunciazione in sentenza di fideiussioni relative a finanziamenti a medio-lungo termine già assoggettati a imposta sostitutiva non fa sorgere l'imposta di registro ordinaria, perché l'art. 22 d.P.R. 131/1986 non si applica agli atti soggetti a imposta sostitutiva. Sul ricorso incidentale, ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'avviso anche senza allegazione della sentenza, ha affermato che la legittimazione passiva ai fini dell'imposta di registro spetta alla società veicolo e non al patrimonio separato, e ha ritenuto corretta la compensazione delle spese per soccombenza reciproca parziale. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. 131/1986
La Corte richiama la distinzione tra atti di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, tassabili proporzionalmente, e atti che non recano trasferimento, condanna o accertamento di tali diritti, tassabili in misura fissa.
L'enunciazione di un atto non comporta tassazione quando si tratta di rapporti già assoggettati a imposta sostitutiva; la norma non si applica agli atti esenti o soggetti a imposta sostitutiva.
La pretesa tributaria può essere indirizzata nei confronti del soggetto che ha la qualità di parte/contribuente, non del patrimonio separato in quanto tale.
Il regime agevolativo per i finanziamenti a medio-lungo termine si estende anche alle garanzie; la deroga del comma 2 riguarda gli atti giudiziari relativi a tali operazioni, ma non trasforma in imponibili ex art. 22 gli atti già soggetti a imposta sostitutiva.
È richiamato per la base imponibile delle fideiussioni, pari alla somma garantita.
I crediti, gli incassi e le attività finanziarie dell'operazione di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato rispetto a quello della società e delle altre operazioni.
La disciplina della cartolarizzazione prevede la destinazione esclusiva degli incassi al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli e ai costi dell'operazione.
L'avviso di liquidazione può essere adeguatamente motivato anche senza allegare la sentenza, se riporta gli elementi essenziali dell'atto e i criteri di liquidazione.
La Corte conferma che non vi era obbligo di contraddittorio preventivo in una liquidazione da attività non qualificabile come verifica nei locali del contribuente.
Nel processo tributario la compensazione delle spese è consentita in caso di soccombenza reciproca, senza necessità di ulteriori gravi ed eccezionali ragioni.
È richiamato quale parametro per la compensazione delle spese per soccombenza reciproca o gravi ed eccezionali ragioni.
È evocato il principio di alternatività IVA/imposta di registro per escludere la tassazione proporzionale nei casi in cui l'operazione sia già soggetta a IVA.
art. 8, comma 1, lett. d), d.P.R. 131/1986
La sentenza che definisce l'opposizione allo stato passivo senza accertare trasferimento, condanna o accertamento del credito in sé è tassabile in misura fissa.
Massime di principio
- In tema di imposta di registro, la sentenza resa sull'opposizione allo stato passivo che si limiti a qualificare il credito come chirografario o privilegiato, o a rimuovere condizioni di escussione, ha natura meramente ricognitiva e non costituisce accertamento di diritti a contenuto patrimoniale ai fini della tassazione proporzionale.
- L'imposta di registro è un'imposta d'atto: il regime applicabile va determinato esclusivamente in base al contenuto del singolo atto tassato, senza far dipendere la misura dell'imposizione da atti diversi o precedenti, anche se collegati sul piano fattuale o funzionale.
- L'esigenza di evitare una doppia imposizione non può fondare, in mancanza di previsione normativa espressa, un collegamento impositivo tra il provvedimento di ammissione al passivo e la sentenza sull'opposizione, tale da mutare il regime tariffario dell'atto giudiziario.
- L'enunciazione in sentenza di fideiussioni relative a finanziamenti a medio-lungo termine non determina tassazione proporzionale quando tali operazioni sono già soggette a imposta sostitutiva, poiché l'art. 22 d.P.R. 131/1986 non opera rispetto ad atti già sottratti al regime ordinario di registro.
- Nell'ambito della cartolarizzazione dei crediti, la segregazione patrimoniale del patrimonio separato incide sulla destinazione e responsabilità dei beni, ma non trasferisce la legittimazione tributaria passiva dal soggetto societario al patrimonio stesso.
- In materia di avviso di liquidazione dell'imposta di registro su sentenze, l'assenza di allegazione dell'atto giudiziario non determina automaticamente nullità: rileva la concreta sufficienza della motivazione e la possibilità per il contribuente di comprendere an e quantum della pretesa.
- Nel processo tributario, la compensazione delle spese è legittima in presenza di soccombenza reciproca, anche parziale, senza che sia necessaria un'ulteriore motivazione sulle gravi ed eccezionali ragioni.
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