Cassazione Civile, Ordinanza n. 26590/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un processo in materia di responsabilità sanitaria, nel quale, all'esito dell'opposizione nel giudizio di equa riparazione, è stato liquidato un indennizzo di euro 6.440. La parte privata ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d'appello di Napoli limitatamente alla regolazione delle spese di lite, articolando cinque motivi: (1) ha dedotto vizi di motivazione della liquidazione dei compensi per la fase monitoria e per la fase collegiale/oppositiva, invocando gli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.; (2) ha denunciato la violazione della regola della reformatio in peius e dell'effetto espansivo interno, sostenendo che nella fase di opposizione non si potessero rimettere in discussione le spese già liquidate nella fase monitoria, richiamando tra gli altri l'art. 5-ter L. n. 89/2001 e varie norme del c.p.c.; (3) in via subordinata, ha censurato la liquidazione dei compensi per la fase monitoria per violazione degli artt. 10 e 91 c.p.c., 2233, co. 2, c.c., art. 24 L. 794/1942, art. 13 L. 247/2012 e d.m. 55/2014; (4) e (5) ha contestato l'omessa liquidazione della maggiorazione dei compensi per manifesta fondatezza delle ragioni dell'opponente, deducendo rispettivamente omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e violazione dell'art. 13, co. 6, L. 247/2012 e dell'art. 4, co. 8, d.m. 55/2014. La Corte d'appello aveva liquidato le spese dell'intero procedimento in misura vicina ai minimi tariffari, con aumento del 30% per l'uso di tecniche informatiche, ma senza riconoscere la maggiorazione richiesta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, affermando che la motivazione sulla liquidazione delle spese era esistente e intelligibile, che in caso di accoglimento dell'opposizione nel procedimento di equa riparazione le spese devono essere liquidate complessivamente con riferimento all'intera vicenda processuale e non solo alla fase di opposizione, e che la liquidazione complessiva operata dal giudice di merito, essendo superiore ai minimi tariffari, non era censurabile in legittimità. Quanto alla doglianza relativa alla nota spese e all'obbligo di motivazione puntuale voce per voce, la Corte ha chiarito che il giudice deve motivare in modo adeguato ma non è tenuto a rispondere pedissequamente a ciascuna singola voce indicata nella nota. Infine, ha respinto il quarto e il quinto motivo: la censura per omessa pronuncia sulla maggiorazione è stata esaminata come error in procedendo, ma la Corte ha escluso nel merito i presupposti per riconoscere la maggiorazione, assorbendo la censura di violazione di legge. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico del ricorrente secondo soccombenza.
Norme richiamate
La motivazione del provvedimento deve esistere ed essere comprensibile; il ricorso per cassazione non può fondarsi su una pretesa di motivazione analitica voce per voce oltre tale soglia.
La motivazione può essere concisa o succinta purché adeguata e logicamente coerente.
art. 111 Cost.
La garanzia costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali impone una motivazione sufficiente, non una trattazione analitica di ogni singola deduzione.
L'opposizione nel procedimento di equa riparazione è trattata come seconda fase di un unico grado di merito, con liquidazione unitaria delle spese in caso di accoglimento.
In caso di soccombenza, le spese seguono la parte soccombente e, nel procedimento esaminato, sono liquidate con riguardo all'intero giudizio.
La mancata pronuncia sulla domanda di maggiorazione delle spese integra un error in procedendo; tuttavia, la Corte può decidere nel merito se gli estremi della maggiorazione non risultano sussistenti.
Richiamato nel secondo motivo in tema di effetti delle impugnazioni, ma la Corte ha escluso che osti alla nuova liquidazione complessiva delle spese.
Richiamato dalla parte ricorrente, senza rilievo decisivo nel ragionamento della Corte.
Richiamato dalla parte ricorrente, senza rilievo decisivo nel ragionamento della Corte.
Richiamato dalla parte ricorrente, senza rilievo decisivo nel ragionamento della Corte.
Richiamato dalla parte ricorrente, senza rilievo decisivo nel ragionamento della Corte.
Richiamato nel terzo motivo in relazione al valore della controversia ai fini della liquidazione dei compensi.
Richiamato nel terzo motivo quale parametro per la determinazione del compenso professionale.
art. 24, co. 1, L. n. 794/1942
Richiamato nel terzo motivo come norma in tema di liquidazione degli onorari/professionali.
art. 13, co. 6, L. n. 247/2012
Richiamato per la determinazione e maggiorazione dei compensi dell'avvocato.
art. 2, co. 1, d.m. n. 55/2014
Richiamato quale criterio regolatore della liquidazione dei compensi professionali.
art. 4, co. 1-bis, d.m. n. 55/2014
Applicato dalla Corte d'appello con aumento del 30% per tecniche informatiche; il ricorso non ne ha scalfito la legittimità.
art. 4, co. 8, d.m. n. 55/2014
Invocato per la maggiorazione dei compensi, ma la Corte ha escluso i presupposti per riconoscerla.
tabelle n. 8 e n. 12 d.m. n. 55/2014
Usate dal giudice di merito per la liquidazione delle spese relative alla fase monitoria e alla fase di opposizione.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione, l'opposizione accolta non comporta una autonoma liquidazione delle spese limitata alla sola fase di opposizione: il giudice deve regolare le spese sull'intero procedimento di merito, secondo il criterio della soccombenza complessiva.
- La liquidazione delle spese, purché sorretta da motivazione esistente, non apparente e logicamente comprensibile, non richiede una confutazione analitica e pedissequa di ogni singola voce contenuta nella nota spese della parte vittoriosa.
- In sede di legittimità, una liquidazione dei compensi professionali complessivamente superiore ai minimi tariffari non è censurabile solo perché il ricorrente invochi una diversa ripartizione interna tra fasi, se il giudice ha applicato correttamente il criterio unitario di liquidazione.
- L'omessa pronuncia sulla richiesta di maggiorazione delle spese può essere corretta in cassazione come error in procedendo, ma la Corte può comunque decidere nel merito escludendo la maggiorazione quando non risultano dimostrati i relativi presupposti.
- La motivazione dei provvedimenti sulle spese deve essere adeguata rispetto al thema decidendum, ma l'onere motivazionale non può essere dilatato fino a imporre al giudice una risposta punto per punto a tutte le deduzioni della parte soccombente.
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