Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31938/2026 del 26/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato era stato condannato per avere detenuto illegalmente, in concorso con altra persona, materiale pirotecnico artigianale non riconosciuto e non classificato, costituito da 51 manufatti denominati “cipolle” e 98 denominati “track con botto”, rinvenuti nel portabagagli del veicolo da lui condotto. La Corte d’appello aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e rideterminato la pena in otto mesi di reclusione e 2.000 euro di multa. Con il primo motivo il ricorrente lamentava il rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per l’espletamento di una perizia sulla composizione, natura e capacità micidiale della polvere pirotecnica. Sosteneva che gli artificieri avessero effettuato soltanto un esame esterno dei manufatti, senza accertamenti invasivi sulla miscela, e che non fosse quindi possibile determinarne l’effettiva composizione e pericolosità. Con il secondo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nella contravvenzione di cui all’art. 678 c.p., sostenendo che non fosse stata dimostrata l’elevata capacità distruttiva o la micidialità del materiale e che la Corte d’appello avesse motivato in modo meramente apparente e adesivo rispetto alla decisione di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato e comunque generico il primo motivo, rilevando che la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello è eccezionale e che la perizia è un mezzo di prova neutro, rimesso alla discrezionalità del giudice. La Corte territoriale aveva motivato in modo non apparente né manifestamente illogico il diniego, valorizzando gli elementi già acquisiti: natura artigianale e mancata classificazione dei manufatti, sensibilità delle miscele a urto, sfregamento e aumento di calore, pericolosità e modalità di trasporto. È stata ritenuta irrilevante la mera possibilità materiale di eseguire ulteriori accertamenti, non coincidente con la loro necessità processuale. Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La micidialità del materiale può essere desunta non soltanto dalla composizione chimica del singolo manufatto, ma dall’insieme delle sue caratteristiche, dal quantitativo, dal numero degli ordigni e dalle concrete modalità di detenzione e trasporto. Nel caso concreto, circa dieci chilogrammi di materiale pirotecnico artigianale e non classificato erano stipati nel bagagliaio di un’utilitaria, senza cautele contro inneschi accidentali. Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti a integrare il delitto di illegale detenzione di esplosivi, anziché la contravvenzione di detenzione abusiva di materie esplodenti. La Corte ha inoltre escluso che la motivazione d’appello fosse meramente adesiva o apparente e ha rilevato che le doglianze miravano a ottenere una diversa valutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 2 l. n. 895 del 1967

    detenzione illegale di materiale esplosivo

    La condotta contestata è stata ricondotta al delitto di illegale detenzione di esplosivi, in ragione della micidialità desunta dall’insieme delle caratteristiche dei manufatti e dalle concrete modalità di detenzione e trasporto.

  • art. 678 c.p.

    detenzione abusiva di materie esplodenti

    La contravvenzione è stata ritenuta non applicabile, poiché il materiale, considerato nel suo complesso, presentava caratteristiche di micidialità e pericolo per persone o cose.

  • art. 603 c.p.p.

    rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello

    La rinnovazione ha natura eccezionale e può essere disposta quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.

    motivi di ricorso per cassazione

    Le censure sono state ritenute inammissibili perché, sotto l’apparente deduzione di violazioni di legge e vizi motivazionali, sollecitavano una rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    limiti necessari della motivazione della sentenza

    Richiamato per delimitare la sintesi dei motivi di impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna alle spese processuali e alla Cassa delle ammende

    La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello costituisce evenienza eccezionale e può essere disposta soltanto quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti; il relativo diniego è legittimo se fondato su una motivazione non apparente e non manifestamente illogica.
  • La mancata ammissione di una perizia, quale mezzo di prova neutro rimesso alla discrezionalità del giudice, non determina di per sé un vizio deducibile in cassazione, quando il giudice di merito abbia ritenuto sufficienti gli elementi già acquisiti e abbia spiegato logicamente tale valutazione.
  • La micidialità del materiale pirotecnico rilevante ai fini della distinzione tra il delitto di illegale detenzione di esplosivi e la contravvenzione di detenzione abusiva di materie esplodenti può essere desunta dall’insieme delle caratteristiche dei manufatti, dal quantitativo e dalle concrete modalità di detenzione e trasporto, anche senza un accertamento isolato sulla composizione chimica della polvere.
  • Materiali pirotecnici singolarmente non necessariamente micidiali possono integrare il delitto di illegale detenzione di esplosivi quando, per quantità, confezionamento, concentrazione e condizioni di custodia o trasporto, assumano complessivamente attitudine a porre in pericolo persone o cose.
  • È inammissibile in cassazione la censura che, sotto la forma della violazione di legge o del vizio di motivazione, richieda una diversa lettura del fatto o una rivalutazione del compendio probatorio, quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieDetenzione di armiProveImpugnazioni
RamiArmiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.