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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31911/2026 del 26/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato, sottoposto a procedimento per concorso nei reati edilizi e di violazione dei sigilli, aveva ottenuto la sospensione del procedimento con messa alla prova per sei mesi. Il Tribunale di Bari aveva poi prorogato la prova e, all'udienza fissata per la verifica degli esiti, ne aveva disposto la revoca ritenendo non adempiuto l'obbligo di rimuovere gli abusi edilizi. L'imputato ha proposto ricorso con cinque motivi: violazione del contraddittorio per mancata fissazione di un'udienza specificamente finalizzata alla revoca e mancato preavviso; violazione degli artt. 464-bis e 464-septies c.p.p., poiché l'obbligo di rimozione degli abusi non sarebbe stato previsto nell'ordinanza ammissiva; motivazione contraddittoria e apparente rispetto alla relazione positiva dell'UEPE, alla sanatoria di parte degli abusi e all'impossibilità tecnica di demolire la restante porzione; violazione delle norme sull'astensione del giudice e erronea revoca in assenza di trasgressioni gravi e reiterate; omessa dichiarazione di estinzione del reato nonostante l'esito positivo della prova. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, poiché l'udienza era stata fissata per la verifica della messa alla prova, formula idonea a informare le parti anche della possibile revoca. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che l'ordinanza ammissiva del 29 novembre 2023 elencava gli obblighi imposti, ma non prevedeva alcun obbligo di rimozione, demolizione o sanatoria delle opere abusive. La revoca era stata quindi motivata su un inadempimento apparentemente estraneo al programma di trattamento. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti, in parte perché attinenti a vizi motivazionali non deducibili nel limitato ambito del ricorso contro la revoca della messa alla prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza di revoca della messa alla prova con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo giudizio. Il giudice del rinvio dovrà verificare se l'ordinanza del 29 novembre 2023 sia stata successivamente modificata o integrata prevedendo anche l'obbligo di rimozione dei manufatti abusivi. La Corte ha precisato che la revoca è impugnabile per violazione di legge e che il giudice deve individuare concretamente uno dei presupposti previsti dalla legge, non potendo fondare la decisione su un obbligo non compreso nel programma di trattamento.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Norma contestata quale base del concorso di persone nei reati oggetto del procedimento.

  • art. 44, comma 1, lett. b), D.P.R. 380/2001

    Norma relativa al reato edilizio contestato.

  • art. 349 c.p.

    Norma relativa alla violazione di sigilli contestata.

  • art. 168-bis c.p.

    La messa alla prova comporta lo svolgimento di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato e, ove possibile, il risarcimento del danno.

  • art. 168-quater c.p.

    Prevede i casi di revoca della messa alla prova: grave o reiterata violazione del programma o delle prescrizioni, rifiuto del lavoro di pubblica utilità e commissione durante la prova di determinati nuovi reati.

  • art. 464-bis c.p.p.

    Disciplina la richiesta e il contenuto del programma di trattamento per la messa alla prova.

  • art. 464-sexies c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta estinzione del reato all'esito positivo della prova.

  • art. 464-septies c.p.p.

    Richiamato in relazione alla valutazione dell'esito della messa alla prova e agli obblighi del programma.

  • art. 464-octies c.p.p.

    Disciplina la revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova; il provvedimento è impugnabile per violazione di legge e deve indicare la concreta sussistenza di uno dei presupposti legali di revoca.

  • art. 127 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente con riguardo alle forme dell'udienza camerale e al previo avviso alle parti.

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La revoca adottata senza previa udienza camerale partecipata e senza avviso sul relativo oggetto è affetta da nullità generale a regime intermedio; nel caso concreto, tuttavia, l'avviso risultava adeguato.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.

    Indica i motivi di ricorso per violazione di legge e vizi della motivazione dedotti dalla difesa.

  • art. 37 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente con riguardo all'astensione del giudice.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova deve essere fondata su uno dei presupposti tassativamente previsti dalla legge e deve individuare concretamente la grave o reiterata violazione del programma o delle prescrizioni, il rifiuto del lavoro di pubblica utilità oppure la commissione di un nuovo reato rilevante.
  • Il giudice non può revocare la messa alla prova per l'inadempimento di un obbligo non previsto dall'ordinanza ammissiva o da una successiva modifica o integrazione del programma di trattamento; una motivazione fondata su un obbligo estraneo al programma è apparente e integra violazione di legge.
  • Nel procedimento di revoca della messa alla prova, il rinvio dell'udienza espressamente disposto per la verifica della messa alla prova è sufficiente a informare le parti della possibile valutazione dell'esito e della conseguente revoca, anche senza un riferimento testuale specifico ai presupposti della revoca.
  • Il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di revoca della messa alla prova è ammesso per violazione di legge; il controllo comprende la verifica dell'adeguatezza giuridica della motivazione circa la sussistenza dei presupposti di revoca, mentre i meri vizi motivazionali sono deducibili solo nei limiti consentiti dalla legge processuale.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioRiti alternativiImpugnazioni
RamiReati ediliziProcesso penale

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