Cassazione Penale, Sentenza n. 31905/2026 del 26/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Milano, in esecuzione di un mandato di arresto processuale emesso dall'autorità austriaca, aveva convalidato l'arresto e applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente, richiesto per procedimenti relativi a reati associativi finalizzati alla commissione di ulteriori delitti aggravati, il cui dettaglio non è determinabile dal testo. Il ricorrente ha proposto due motivi. Con il primo ha dedotto la nullità dell'intera procedura per l'omessa traduzione scritta del mandato di arresto europeo, nonché della notifica e dell'esecuzione della misura cautelare, affermando di conoscere soltanto la lingua georgiana e di non comprendere il tedesco né l'italiano. Con il secondo ha denunciato violazione di legge per l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Ha contestato la riferibilità dei reati, ritenendo insufficienti la circostanza di essere stato arrestato in compagnia di un coindagato e il possesso di una torcia e di un cannocchiale, strumenti di comune reperibilità. Ha inoltre negato il pericolo di fuga, richiamando la disponibilità a partecipare al giudizio in Austria, l'assenza di precedenti e la mancanza di elementi indicativi di una propensione alla reiterazione delittuosa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, conclusivamente, inammissibile. Quanto alla mancata traduzione, ha rilevato che nella fase di convalida era stato nominato un interprete e che il ricorrente aveva potuto esercitare compiutamente le proprie facoltà difensive. La traduzione scritta degli atti della procedura di consegna non è necessaria quando la comprensione del contenuto sia assicurata dall'interprete. Inoltre, la mancata traduzione del mandato non era stata eccepita all'udienza di convalida e l'eventuale nullità sarebbe stata sanata ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.p.; analoga censura relativa alla misura cautelare è stata ritenuta generica e comunque non dimostrata. Quanto ai gravi indizi, la Corte ha escluso che il giudice italiano debba svolgere una verifica di merito sulla responsabilità o sulla gravità indiziaria nell'ambito del mandato di arresto europeo, poiché il relativo riferimento è stato eliminato dall'art. 17, comma 4, della legge n. 69/2005. In relazione alle esigenze cautelari, ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte territoriale, fondata sulla presenza precaria e occasionale del ricorrente in Italia e sull'elevato rischio di irreperibilità, incompatibile con la consegna all'autorità austriaca. Ha inoltre precisato che il ricorso cautelare in materia di mandato di arresto europeo è ammesso soltanto per violazione di legge, inclusi i casi di motivazione inesistente o apparente, ma non per vizi logici della motivazione. Il profilo relativo al rischio di reiterazione è stato ritenuto assorbito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 182, comma 2, c.p.p.
L'eventuale nullità derivante dalla mancata traduzione deve ritenersi sanata quando la parte e il difensore assistono al compimento dell'atto senza eccepirla.
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
La nullità relativa alla mancata traduzione è ricondotta al regime delle nullità a regime intermedio concernenti l'intervento e l'assistenza dell'imputato.
art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69
Dopo l'eliminazione del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza da parte del d.lgs. n. 10/2021, la loro mancata indicazione non costituisce motivo di rifiuto della consegna, neppure facoltativo.
art. 9, comma 7, legge 22 aprile 2005, n. 69
Il provvedimento relativo alla misura cautelare nella procedura di mandato di arresto europeo è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 9, legge 22 aprile 2005, n. 69
Il pericolo di fuga deve essere valutato in relazione alle caratteristiche della procedura di consegna, sulla base di elementi concreti e attuali riferiti alla situazione del consegnando.
art. 719 c.p.p.
Concorre a delimitare l'ambito del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari adottati nella procedura di consegna, escludendo il sindacato sui meri vizi logici della motivazione.
Massime di principio
- Nella procedura di mandato di arresto europeo, il diritto di difesa della persona alloglotta non impone necessariamente la traduzione scritta degli atti della procedura di consegna quando la comprensione del loro contenuto sia assicurata dall'assistenza di un interprete.
- La nullità derivante dall'omessa traduzione, riconducibile al regime delle nullità a regime intermedio, è sanata se la parte e il difensore assistono al compimento dell'atto senza formulare tempestiva eccezione.
- Nella procedura di mandato di arresto europeo, il giudice italiano non è tenuto a verificare nel merito la gravità degli indizi o la riferibilità della condotta alla persona richiesta, poiché la mancata indicazione dei gravi indizi non costituisce motivo di rifiuto della consegna ai sensi della disciplina vigente.
- Il pericolo di fuga rilevante ai fini dell'applicazione delle misure coercitive nella procedura di mandato di arresto europeo deve essere valutato in rapporto alle esigenze proprie della consegna, mediante un giudizio prognostico fondato su elementi concreti e attuali della situazione del consegnando.
- In materia di misure cautelari collegate a un mandato di arresto europeo, il ricorso per cassazione è limitato alla violazione di legge e può denunciare l'inesistenza o l'apparenza della motivazione, ma non i suoi meri vizi logici.
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