Cassazione Penale, Sentenza n. 31907/2026 del 26/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Milano, in esecuzione di due mandati di arresto processuale emessi dall'autorità austriaca, aveva disposto la consegna del ricorrente, sottoposto a procedimento per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati e per ulteriori reati-fine indicati in un secondo mandato integrativo. Il primo mandato era stato emesso il 7 luglio 2026 e aveva comportato anche l'arresto del ricorrente; il secondo, emesso il 27 luglio 2026, aveva aggiunto tre episodi di furto commessi tra il 18 e il 21 luglio 2026. La Corte di appello aveva esaminato congiuntamente i due mandati nell'udienza del 5 agosto 2026. La difesa ha proposto quattro motivi. Con il primo ha dedotto la violazione delle norme sul diritto all'assistenza linguistica, lamentando l'omessa traduzione in georgiano dei mandati e della sentenza di consegna. Con il secondo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'identificazione della persona ricercata, sostenendo che la Corte di appello avrebbe dovuto acquisire rilievi dattiloscopici, profilo genetico e fotografie dell'autore dei fatti. Con il terzo ha contestato l'esame del secondo mandato, assumendo che l'assenza di una distinta fase cautelare avesse leso il diritto di difesa e che l'emissione di due mandati violasse il principio di specialità. Con il quarto ha lamentato l'omessa verifica del rischio di trattamenti inumani o degradanti nelle carceri austriache.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto alla traduzione, ha rilevato che il ricorrente era stato assistito da un interprete sia nella fase cautelare sia nell'udienza di merito, potendo così comprendere gli atti ed esercitare le proprie facoltà difensive. Ha inoltre osservato che l'eventuale nullità per mancata traduzione del mandato sarebbe stata sanata per mancata tempestiva eccezione e che l'omessa traduzione della sentenza non era dimostrata, poiché la sentenza ne aveva disposto la traduzione entro cinque giorni e il ricorso era stato presentato prima della scadenza del termine. Il motivo sull'identificazione è stato dichiarato inammissibile nella parte relativa al vizio di motivazione, non essendo tale vizio deducibile contro la sentenza di consegna ai sensi dell'art. 22 della legge n. 69 del 2005. La Corte ha comunque precisato che la procedura di consegna verifica soltanto l'eventuale errore di persona tra soggetto ricercato e persona arrestata, non la sussistenza delle prove della responsabilità dell'interessato per i reati contestati. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché la consegna non presuppone necessariamente una distinta fase cautelare e il ricorrente aveva potuto difendersi nell'udienza relativa alla richiesta di consegna. Non è stata ravvisata neppure violazione del principio di specialità, poiché i due mandati indicavano i reati per i quali la consegna era richiesta e l'autorità austriaca non avrebbe potuto procedere per fatti ulteriori e diversi. Infine, la Corte ha escluso l'obbligo di una verifica d'ufficio delle condizioni detentive in Austria in assenza di elementi concreti sul rischio di trattamenti inumani o degradanti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 143 c.p.p.
La tutela linguistica dell'imputato o della persona sottoposta alla procedura è assicurata, secondo la decisione, anche mediante l'assistenza di un interprete, senza necessità generalizzata di traduzione scritta degli atti quando la comprensione e l'esercizio della difesa siano comunque garantiti.
art. 182, comma 2, c.p.p.
L'eventuale nullità derivante dalla mancata traduzione del mandato deve essere eccepita tempestivamente; in difetto, può ritenersi sanata.
art. 22, legge 22 aprile 2005, n. 69
Il ricorso per cassazione contro la sentenza che dispone la consegna è limitato ai motivi di cui all'art. 606, lettere a), b) e c), c.p.p.; è quindi esclusa la deducibilità autonoma del vizio di motivazione.
art. 606, lettere a), b) e c), c.p.p.
Individua i motivi di ricorso per cassazione ammessi nel procedimento di consegna, nei limiti richiamati dall'art. 22 della legge n. 69 del 2005.
art. 6, legge 22 aprile 2005, n. 69
art. 12, legge 22 aprile 2005, n. 69
Massime di principio
- Nel procedimento di consegna in esecuzione di un mandato di arresto europeo, la traduzione scritta degli atti non è necessaria quando la comprensione del contenuto e l'esercizio effettivo dei diritti difensivi siano garantiti dall'assistenza di un interprete.
- L'eventuale nullità per mancata traduzione del mandato di arresto europeo deve essere eccepita tempestivamente; in mancanza, può essere sanata ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.p.
- Nel ricorso per cassazione contro la sentenza che dispone la consegna, il vizio di motivazione non è deducibile autonomamente, poiché l'art. 22 della legge n. 69 del 2005 limita i motivi a quelli previsti dall'art. 606, lettere a), b) e c), c.p.p.
- Nella procedura di consegna, la verifica dell'identità riguarda esclusivamente la corrispondenza tra la persona ricercata dall'autorità estera e quella arrestata nello Stato richiesto; non comprende la valutazione degli elementi probatori diretti a stabilire se la persona sia l'autore dei reati contestati.
- La procedura di consegna non richiede necessariamente una preventiva o distinta fase cautelare rispetto a ogni mandato integrativo, purché la persona ricercata sia posta in condizione di esercitare pienamente il diritto di difesa nell'udienza sulla richiesta di consegna.
- L'emissione di un secondo mandato che integri il primo mediante l'indicazione di ulteriori reati non viola di per sé il principio di specialità, quando i reati per i quali la consegna è richiesta siano specificamente indicati nei mandati e nella decisione di consegna.
- Il principio del reciproco affidamento nell'ambito del mandato di arresto europeo non impone una verifica automatica delle condizioni detentive nello Stato richiedente; tale verifica è necessaria solo in presenza di elementi concreti e fondati che facciano emergere un rischio di trattamenti inumani o degradanti.
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