Cassazione Penale, Sentenza n. 31910/2026 del 26/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputati)
La controversia
Gli imputati sono stati condannati per il reato previsto dall'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, in continuazione e concorso, per avere trasferito vari rami d'azienda dalla società Progetto Vita Onlus alla Alba Cooperativa Sociale Onlus, amministrata da uno degli imputati, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi e sanzioni per complessivi euro 2.409.418,93. La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado. Il primo imputato ha dedotto la violazione degli artt. 2560 c.c. e 14 d.lgs. n. 472 del 1997, nonché il vizio di motivazione, sostenendo la neutralità delle cessioni dei rami aziendali rispetto alla concreta esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato dall'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000. Ha inoltre dedotto che le operazioni erano subordinate al gradimento degli enti pubblici appaltanti i servizi di assistenza sociale e che, non essendo stato espresso tale gradimento, i rami d'azienda erano stati retrocessi il 29 marzo 2018. È stato altresì richiamato il ravvedimento operoso effettuato negli anni 2016 e 2017, con il pagamento di 400.000 euro per debiti relativi al 2014. Il secondo motivo riguardava la violazione di legge e il vizio di motivazione sull'accertamento del dolo specifico di evasione, anche alla luce del ravvedimento operoso. Il terzo motivo, proposto dal primo imputato, riguardava il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il secondo imputato ha lamentato la mancata risposta ai motivi di appello concernenti la configurabilità sia dell'elemento oggettivo sia dell'elemento soggettivo del reato. La Corte di cassazione ha ritenuto gravemente lacunosa la motivazione della sentenza di appello, apparente quanto alla condotta fraudolenta e inesistente quanto al dolo specifico, perché non aveva esaminato le specifiche critiche relative all'esistenza del debito tributario dopo il ravvedimento operoso, all'idoneità fraudolenta delle cessioni e alla successiva retrocessione dei rami aziendali.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i ricorsi, rilevando che la sentenza impugnata non aveva risposto ai motivi di appello relativi agli elementi oggettivo e soggettivo del reato. In particolare, la motivazione non aveva adeguatamente valutato la neutralità o l'idoneità fraudolenta delle cessioni dei rami d'azienda, la loro subordinazione al gradimento degli enti pubblici, la successiva retrocessione e gli effetti del ravvedimento operoso. La Corte ha inoltre ribadito che il dolo specifico deve essere accertato puntualmente e non coincide automaticamente con la condotta fraudolenta né con eventuali finalità ulteriori. Tuttavia, poiché il reato si era estinto per prescrizione il 6 febbraio 2026, la Corte non ha disposto il rinvio per riesaminare i vizi motivazionali e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Richiamato quale fondamento della contestazione della continuazione tra i reati.
art. 110 c.p.
Richiamato quale fondamento della contestazione del concorso di persone nel reato.
art. 11, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000
La norma incriminatrice contestata riguarda la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. La Corte evidenzia che devono essere autonomamente verificati sia l'elemento oggettivo della condotta fraudolenta sia il dolo specifico di sottrarsi al pagamento delle imposte.
art. 2560 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in relazione agli effetti della cessione d'azienda e alla prospettata neutralità dell'operazione rispetto all'offesa tutelata dalla norma tributaria.
art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina della responsabilità tributaria nella cessione d'azienda.
art. 157 c.p.
Applicato, secondo quanto emerge dalla decisione, per dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione maturata il 6 febbraio 2026.
Massime di principio
- Nel reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, la motivazione deve esaminare specificamente l'idoneità concreta degli atti dispositivi a rendere inefficace la riscossione coattiva, non potendo limitarsi ad affermare in modo apodittico che l'operazione celava un intento fraudolento.
- Il dolo specifico di sottrarsi al pagamento delle imposte deve essere accertato autonomamente e puntualmente; esso non coincide né si esaurisce nella mera condotta fraudolenta e non può essere desunto automaticamente dalla presenza di finalità ulteriori o concorrenti.
- Il giudice d'appello deve confrontarsi con i motivi di gravame che incidono sull'elemento oggettivo e soggettivo del reato, inclusi gli effetti del ravvedimento operoso, l'esistenza e l'entità del debito tributario e l'eventuale successiva retrocessione dei beni o rami aziendali.
- Quando il reato è estinto per prescrizione, in sede di legittimità non sono rilevabili i vizi di motivazione della sentenza impugnata che avrebbero comportato un annullamento con rinvio, poiché il giudice del rinvio dovrebbe comunque dichiarare immediatamente la causa estintiva; ne consegue l'annullamento senza rinvio per prescrizione.
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