Cassazione Penale, Sentenza n. 31908/2026 del 26/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità richiedente)
La controversia
La Corte di appello di Milano aveva disposto la consegna del ricorrente all'Austria in esecuzione di due mandati di arresto processuale: il primo relativo all'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati e ai reati-fine inizialmente indicati; il secondo, integrativo, relativo a ulteriori tre episodi di furto commessi tra il 18 e il 21 luglio 2026. La difesa ha proposto quattro motivi. Con il primo ha dedotto la violazione degli artt. 143 c.p.p. e 6 e 12 della legge n. 69 del 2005 per l'omessa traduzione in lingua georgiana dei mandati di arresto e della sentenza impugnata. Con il secondo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sulla verifica dell'identità della persona ricercata, sostenendo che la Corte avrebbe dovuto acquisire rilievi dattiloscopici, profilo genetico e immagini fotografiche. Con il terzo ha contestato l'esame del secondo mandato senza una precedente fase cautelare, la conseguente asserita compressione del diritto di difesa e la violazione del principio di specialità, lamentando anche l'insufficiente delimitazione dei reati per i quali era stata disposta la consegna. Con il quarto ha denunciato l'omessa verifica del rischio di trattamenti inumani o degradanti nelle carceri austriache.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il motivo sulla traduzione perché il ricorrente era stato assistito da un interprete durante le fasi procedurali e aveva potuto esercitare pienamente i diritti difensivi; inoltre, l'eventuale nullità relativa alla mancata traduzione del mandato sarebbe stata sanata per mancata tempestiva eccezione. Quanto alla sentenza, il dispositivo ne aveva disposto la traduzione e il ricorrente non aveva dimostrato che essa non fosse stata eseguita; il ricorso era stato comunque depositato prima della scadenza del termine assegnato all'interprete. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorso contro la decisione di consegna è limitato ai motivi previsti dall'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), ciononostante la Corte di appello aveva motivato sull'identità della persona richiesta. La Corte ha inoltre precisato che nella procedura di consegna si verifica soltanto l'identità tra la persona ricercata e quella arrestata, non la sua responsabilità per i reati contestati; perciò non dovevano essere acquisiti ulteriori elementi probatori diretti ad accertare la colpevolezza. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la procedura di consegna non richiede necessariamente una precedente misura cautelare e, poiché il ricorrente era già stato arrestato in esecuzione del primo mandato, l'esame del mandato integrativo poteva avvenire direttamente nella fase di merito, nel pieno contraddittorio. Non è stata ravvisata violazione del principio di specialità, poiché i due mandati indicavano i reati per i quali era richiesta la consegna e il ricorrente avrebbe potuto essere perseguito in Austria soltanto per tali fatti. Anche la delimitazione della consegna risultava sufficientemente determinata dalla sentenza, che richiamava i reati oggetto dei due mandati. Il quarto motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: in forza del principio di reciproco affidamento, la verifica delle condizioni detentive nello Stato richiedente è necessaria soltanto in presenza di elementi concreti e fondati sul rischio di trattamenti inumani o degradanti. Tali elementi non erano stati dedotti né risultavano d'ufficio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 143 c.p.p.
La tutela linguistica dell'imputato o della persona sottoposta alla procedura è assicurata secondo le regole applicabili; nella procedura di consegna, la comprensione degli atti può essere garantita dall'assistenza di un interprete senza necessità generale di traduzione scritta.
art. 182, comma 2, c.p.p.
L'eventuale nullità derivante dalla mancata traduzione del mandato di arresto europeo è sanata se non viene eccepita tempestivamente nel corso dell'udienza.
art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), c.p.p.
Il ricorso per cassazione contro la sentenza che dispone la consegna è ammesso esclusivamente per i motivi indicati da tali lettere, con esclusione del vizio di motivazione, salvo che l'omessa motivazione integri una violazione di legge.
art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69
La disposizione limita i motivi deducibili con ricorso per cassazione contro la decisione di consegna nell'ambito del mandato di arresto europeo.
art. 6 della legge 22 aprile 2005, n. 69
Disciplina gli elementi e le garanzie della richiesta di consegna nell'ambito del mandato di arresto europeo.
art. 12 della legge 22 aprile 2005, n. 69
È richiamato in relazione alle garanzie procedurali e linguistiche della persona richiesta in consegna.
Massime di principio
- Nella procedura relativa al mandato di arresto europeo, la tutela del diritto di difesa della persona alloglotta non richiede necessariamente la traduzione scritta degli atti quando la comprensione del loro contenuto è assicurata dall'assistenza di un interprete e la persona può esercitare concretamente le proprie facoltà difensive.
- L'eventuale nullità derivante dalla mancata traduzione del mandato di arresto europeo deve essere eccepita tempestivamente; in mancanza, può risultare sanata ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.p.
- Nel giudizio di consegna, il controllo sull'identità riguarda esclusivamente la corrispondenza tra la persona ricercata dallo Stato emittente e quella arrestata nello Stato di esecuzione; non comprende l'accertamento probatorio della responsabilità della persona per i reati contestati.
- Il giudice dello Stato di esecuzione non deve acquisire rilievi dattiloscopici, profili genetici, fotografie o altri elementi destinati a dimostrare che la persona richiesta è l'autore dei reati, poiché tale valutazione appartiene al giudizio di merito dello Stato emittente.
- La procedura di consegna non presuppone necessariamente l'adozione o la verifica di una misura cautelare; quando la persona è già arrestata in esecuzione di un primo mandato, il mandato integrativo può essere esaminato direttamente nella fase relativa alla sussistenza dei requisiti della consegna, purché sia garantito il contraddittorio.
- L'emissione di un secondo mandato integrativo, contenente ulteriori reati specificamente indicati, non viola il principio di specialità; la violazione sussiste soltanto se, dopo la consegna, la persona viene sottoposta a procedimento per fatti ulteriori e diversi da quelli indicati nei mandati posti a fondamento della consegna.
- Il principio di reciproco affidamento tra gli Stati membri dell'Unione europea esclude un obbligo generalizzato di verifica d'ufficio delle condizioni detentive nello Stato richiedente; tale verifica è necessaria quando siano dedotti o emergano elementi concreti e fondati sul rischio di trattamenti inumani o degradanti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31905/2026 del 26/08/2026
- Sentenza penale · 26 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31906/2026 del 26/08/2026
- Sentenza penale · 26 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31907/2026 del 26/08/2026
- Sentenza penale · 26 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31910/2026 del 26/08/2026
- Sentenza penale · 26 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31911/2026 del 26/08/2026
- Sentenza penale · 26 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31912/2026 del 26/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →