Cassazione Penale, Sentenza n. 31906/2026 del 26/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Milano, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità austriaca, convalidava l'arresto e applicava la custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente, richiesto per procedimenti relativi ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati e per un ulteriore reato il cui testo non è determinabile dal provvedimento trascritto. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo deduceva la nullità dell'intera procedura per l'omessa traduzione scritta del mandato di arresto europeo, nonché della notifica e dell'esecuzione della misura cautelare, sostenendo di comprendere esclusivamente la lingua georgiana. Con il secondo denunciava violazione di legge in relazione all'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari: contestava di essere autore dei reati, rilevando che la sua presenza con un coindagato e la disponibilità di una torcia e di un cannocchiale non dimostrerebbero la partecipazione criminosa; negava inoltre il pericolo di fuga e il rischio di reiterazione, richiamando la volontà di partecipare al giudizio in Austria, l'assenza di precedenti e la mancanza di legami stabili con l'Italia.
La decisione
La Corte di cassazione dichiarava il ricorso manifestamente infondato e, conseguentemente, inammissibile. Quanto alla traduzione, rilevava che durante l'udienza di convalida era stato nominato un interprete e che l'interessato aveva potuto esercitare compiutamente le proprie facoltà difensive. La traduzione scritta degli atti della procedura di consegna non è necessaria quando la comprensione del contenuto sia assicurata dall'interprete. Inoltre, la mancata traduzione del mandato non era stata eccepita all'udienza di convalida e l'eventuale nullità doveva ritenersi sanata ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.p.; la censura relativa alla traduzione della notifica e dell'esecuzione della misura era generica e non dimostrava che una specifica richiesta di traduzione fosse stata disattesa. Quanto al secondo motivo, la Corte affermava che, nel procedimento relativo a un mandato di arresto europeo, la Corte d'appello non deve verificare nel merito i gravi indizi di colpevolezza, poiché il riferimento a tali indizi è stato eliminato dall'art. 17, comma 4, della legge n. 69/2005 dal d.lgs. n. 10/2021 e la loro mancata indicazione non costituisce motivo di rifiuto della consegna. In ordine alle esigenze cautelari, riteneva adeguata la motivazione fondata sulla presenza precaria e occasionale del ricorrente in Italia e sull'elevato rischio di irreperibilità, tale da compromettere la consegna. Precisava che il ricorso per cassazione avverso le misure cautelari nella procedura di mandato di arresto europeo è limitato alla violazione di legge e non consente di dedurre vizi logici della motivazione, salvo i casi di motivazione inesistente o meramente apparente. Ritenuto assorbito il profilo del rischio di reiterazione, condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'eventuale nullità derivante dalla mancata traduzione deve ritenersi sanata se la parte e il difensore assistono al compimento dell'atto senza formulare tempestiva eccezione.
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
La nullità relativa alla mancata assistenza linguistica è ricondotta al regime delle nullità a regime intermedio.
art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69
A seguito della soppressione del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, la loro mancata indicazione non costituisce motivo, neppure facoltativo, di rifiuto della consegna.
art. 9 legge 22 aprile 2005, n. 69
Disciplina il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi alle misure cautelari personali nella procedura di mandato di arresto europeo; il controllo è limitato alla violazione di legge.
Concorre a individuare il rimedio e i limiti del ricorso per cassazione in materia di misure cautelari collegate alla procedura di consegna.
Ha eliminato dall'art. 17, comma 4, della legge n. 69/2005 il riferimento ai gravi indizi di colpevolezza.
Massime di principio
- Nel procedimento di consegna fondato su un mandato di arresto europeo, il diritto di difesa della persona alloglotta non impone necessariamente la traduzione scritta degli atti quando la comprensione del loro contenuto sia concretamente assicurata mediante l'assistenza di un interprete.
- La nullità derivante dalla mancata traduzione di un atto processuale è sanata quando la parte e il difensore assistono al suo compimento senza formulare tempestiva eccezione nei casi previsti dal regime delle nullità a regime intermedio.
- Dopo l'eliminazione del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza dall'art. 17, comma 4, della legge n. 69/2005, la Corte d'appello investita della procedura di mandato di arresto europeo non deve svolgere una verifica di merito sulla riferibilità dei reati alla persona richiesta e la mancata indicazione dei gravi indizi non costituisce motivo di rifiuto della consegna.
- Nel procedimento cautelare collegato a un mandato di arresto europeo, il pericolo di fuga deve essere valutato in rapporto alle specifiche finalità della procedura di consegna, considerando elementi concreti della situazione personale del consegnando e il rischio che egli si renda irreperibile impedendo la consegna.
- Nel ricorso per cassazione contro le misure cautelari personali applicate nell'ambito di una procedura di mandato di arresto europeo sono deducibili violazioni di legge, nonché l'inesistenza o l'apparenza della motivazione, ma non i meri vizi logici della motivazione.
- Una volta accertato il pericolo di fuga quale presupposto sufficiente della misura cautelare nella procedura di mandato di arresto europeo, le deduzioni relative al rischio di reiterazione di reati analoghi non assumono rilievo ai fini dell'applicazione della misura.
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