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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17396/2024 del 24/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

L'associazione sportiva dilettantistica ha impugnato la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva rigettato il ricorso contro un estratto di ruolo riferito a un avviso di accertamento esecutivo per IRES, IVA e IRAP relative al periodo d'imposta 2011. La doglianza proposta in Cassazione era centrata sulla dedotta invalidità della notificazione dell'avviso di accertamento, censura già riproposta in appello. Nel corso del giudizio di legittimità è intervenuta la modifica normativa che ha introdotto il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, limitando l'impugnabilità del ruolo e della cartella non validamente notificata ai soli casi in cui il debitore dimostri uno specifico pregiudizio per partecipazione ad appalti pubblici, riscossione di somme da soggetti pubblici o perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione. La ricorrente non aveva allegato uno di tali pregiudizi concreti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile ai giudizi pendenti la disciplina sopravvenuta introdotta dal d.l. n. 146 del 2021, conv. nella l. n. 215 del 2021, come interpretata dalle Sezioni Unite, osservando che l'impugnazione immediata del ruolo o della cartella non notificata è oggi consentita solo nei casi tassativi previsti dalla legge e previa dimostrazione di un concreto interesse ad agire. Poiché nel caso concreto non risultava allegato alcun pregiudizio rientrante nelle ipotesi tipizzate, il ricorso è stato reputato inammissibile. Non sono state liquidate spese per difetto di difesa delle amministrazioni intimate ed è stato dato atto dell'obbligo del contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    La precedente lettura costituzionalmente orientata consentiva di far valere l'invalidità della notifica dell'atto presupposto anche prima dell'atto successivo, non essendo l'impugnazione differita l'unica via di tutela.

  • d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, art. 3-bis

    Ha introdotto una limitazione alla tutela immediata contro il ruolo e la cartella non notificata o invalidamente notificata, subordinandola alla prova di specifici pregiudizi.

  • l. 17 dicembre 2021, n. 215

    Ha convertito il d.l. n. 146 del 2021, rendendo stabile la modifica al d.P.R. n. 602 del 1973.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri..."

    La norma rende inammissibile l'impugnazione del mero estratto di ruolo e ammette l'azione diretta solo in ipotesi tassative e previa dimostrazione del concreto pregiudizio.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016

    È richiamato come una delle ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo può pregiudicare la partecipazione a procedure di appalto.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973

    È richiamato come base delle verifiche che possono incidere sulla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici.

  • art. 3 Cost.

    Le questioni di legittimità costituzionale sono state ritenute manifestamente infondate o comunque non decisive nel giudizio.

  • art. 24 Cost.

    La limitazione introdotta dalla norma non è stata ritenuta lesiva del diritto di azione, perché non elimina la tutela giurisdizionale ma la conforma a un interesse concreto.

  • art. 101 Cost.

    Richiamato nel perimetro delle questioni di costituzionalità esaminate e ritenute infondate.

  • art. 104 Cost.

    Richiamato nel perimetro delle questioni di costituzionalità esaminate e ritenute infondate.

  • art. 113 Cost.

    Richiamato nel perimetro delle questioni di costituzionalità esaminate e ritenute infondate.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1, senza ravvisare incompatibilità costituzionale.

  • art. 6 CEDU

    La disciplina non è stata ritenuta in contrasto con il diritto a un equo processo.

  • art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    La disciplina non è stata ritenuta in contrasto con la tutela del pacifico godimento dei beni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo, in quanto atto interno e non lesivo di per sé, non è autonomamente impugnabile salvo i casi tassativi previsti dalla legge.
  • La tutela immediata contro il ruolo o la cartella non validamente notificata richiede la dimostrazione di un concreto interesse ad agire, non potendo fondarsi sulla sola contestazione della notifica dell'atto presupposto.
  • La disciplina sopravvenuta che limita l'impugnazione immediata del ruolo si applica anche ai giudizi pendenti, perché specifica l'interesse alla tutela giurisdizionale senza introdurre una compressione irragionevole del diritto di difesa.
  • Le ipotesi di pregiudizio che consentono l'azione diretta sono tassative e non suscettibili di interpretazione analogica o estensiva.
  • L'assenza di allegazione di uno dei pregiudizi tipizzati comporta l'inammissibilità del ricorso avverso l'estratto di ruolo o l'atto equiparato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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