Cassazione Civile, Ordinanza n. 17875/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso/atto impositivo in tema di reddito d'impresa, concernente la deducibilità di interessi passivi iscritti dalla società contribuente come debiti verso la controllante in relazione a un finanziamento infruttifero. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto le ragioni della contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva confermato tale esito. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, deducendo violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 e degli artt. 132, comma 2, n. 4 e 112 c.p.c., per asserita carenza del percorso argomentativo; (2) violazione/falsa applicazione degli artt. 109 e 96 del d.P.R. 917/1986 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere deducibili gli interessi passivi senza un giudizio di inerenza, mentre per gli interessi passivi dei soggetti IRES la deducibilità sarebbe regolata dalle specifiche norme dell'art. 96 TUIR e non dall'inerenza ex art. 109, comma 5.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la censura sulla motivazione apparente non individuasse in modo specifico in che cosa la motivazione della CTR fosse davvero carente o inidonea a rappresentare il ragionamento decisorio. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando il principio secondo cui gli interessi passivi, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, sono deducibili secondo la disciplina speciale dell'art. 96 TUIR, senza necessità di un autonomo giudizio di inerenza, ma nel caso concreto la CTR aveva comunque applicato in modo non corretto tali principi alla fattispecie del finanziamento infruttifero e dei "debiti verso la controllante". La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR per la Sicilia - Catania, in diversa composizione, per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
censura per motivazione apparente e nullità della sentenza
Il motivo di ricorso per cassazione può denunciare la nullità della sentenza per vizi della motivazione, ma deve comunque essere specifico e riferito al decisum impugnato.
art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. 546/1992
La sentenza tributaria deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La decisione deve essere sorretta da una motivazione idonea; la doglianza di motivazione apparente richiede di individuare la concreta carenza del percorso argomentativo.
Il ricorso richiamava la corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte ha concentrato il ragionamento sulla specificità della censura e sulla motivazione della sentenza.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferiti alla decisione impugnata; altrimenti il motivo è un "non motivo" e risulta inammissibile.
art. 109, comma 5 d.P.R. 917/1986
Per la Corte, la norma generale sulla deducibilità dei componenti negativi non richiede un giudizio di inerenza per gli interessi passivi, che seguono una disciplina speciale.
Gli interessi passivi sono deducibili nei limiti e secondo le modalità previste dalla disciplina speciale del TUIR; la loro deducibilità non dipende da una verifica di inerenza al singolo ricavo.
La censura evocava l'onere della prova, ma la Corte ha richiamato la giurisprudenza per cui, in tema di interessi passivi, non è necessario dimostrare la riferibilità a specifici ricavi.
La Corte richiama la disciplina previgente per evidenziare il diverso regime normativo, in cui la regola generale sull'inerenza riguardava i costi e oneri in modo unitario.
art. 75, comma 5 d.P.R. 917/1986
La Corte lo richiama come antecedente dell'attuale art. 109 TUIR, per affermare il trattamento differenziato degli interessi passivi rispetto agli altri componenti negativi.
Norma richiamata come antecedente dell'attuale art. 96 TUIR, che disciplina misura e modalità di deduzione degli interessi passivi.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica, completa e direttamente riferita alla decisione impugnata: la mera affermazione di motivazione apparente è inammissibile se non indica in concreto il vizio del ragionamento decisorio.
- Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, gli interessi passivi seguono una disciplina speciale di deducibilità e non richiedono, a differenza di altri costi, un autonomo giudizio di inerenza al singolo ricavo o alla singola operazione.
- La deducibilità degli interessi passivi va valutata alla luce delle norme speciali del TUIR che ne regolano misura e modalità, non attraverso l'applicazione della regola generale dell'inerenza prevista per gli altri componenti negativi.
- In materia tributaria, la contestazione dell'Amministrazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza di merito; se la motivazione impugnata è comprensibile e articolata, il vizio di motivazione apparente non sussiste solo perché la parte la reputi errata.
- Nel caso degli interessi passivi, non è corretto ricondurre la deducibilità alla loro riferibilità a specifici ricavi o a un singolo ciclo produttivo, poiché essi attengono alla funzione finanziaria complessiva dell'impresa.
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