Cassazione Civile, Ordinanza n. 22769/2021 del 12/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente impugnava un avviso di accertamento sintetico emesso per il 2007, fondato su movimentazioni ritenute indice di maggior capacità contributiva, tra cui donazioni di denaro, somme per l'acquisto di una casa e mutui fruttiferi. Nei giudizi di merito sosteneva di aver aderito alla procedura di emersione/rientro di capitali dall'estero (c.d. scudo fiscale) e deduceva anche vizi di notifica e di motivazione dell'atto. In cassazione proponeva due motivi: con il primo denunciava falsa applicazione dell'art. 32 d.lgs. n. 546/1992, lamentando che la CTR avesse sostanzialmente recepito la decisione di primo grado senza adeguata motivazione e avesse omesso di pronunciarsi su specifiche doglianze già riproposte in appello, in particolare sulla carenza di motivazione e dei presupposti dell'accertamento e sull'uso congiunto di prelievi e versamenti bancari come indici di ricchezza anche per chi non è tenuto alle scritture contabili; con il secondo denunciava violazione dell'art. 13-bis, comma 4, d.l. n. 78/2009, contestando il potere dell'Ufficio di procedere ad accertamento su capitali "scudati".
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte infondato e in parte inammissibile: infondato nella parte in cui lamentava un difetto di motivazione della sentenza d'appello, poiché la CTR aveva comunque affrontato il nucleo della controversia; inammissibile nella parte in cui denunciava omessa pronuncia, perché nel ricorso non era stato trascritto compiutamente il motivo d'appello e non era quindi possibile verificare la novità o la fondatezza delle doglianze senza accedere ai fascicoli. Il secondo motivo è stato rigettato perché la CTR aveva correttamente applicato il principio per cui lo scudo fiscale preclude l'accertamento solo per la parte di somme effettivamente rimpatriate/regolarizzate e oggettivamente collegabili al reddito accertato, mentre resta possibile l'accertamento sull'eccedenza non giustificata da tali somme. Il ricorso è stato complessivamente rigettato. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata difesa dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Viene richiamato come parametro di censura per falsa applicazione di legge.
È invocato dalla ricorrente per sostenere che la sentenza d'appello avrebbe recepito senza adeguata motivazione la decisione di primo grado e omesso di esaminare specifiche doglianze.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla se priva dell'esposizione dei motivi o se la motivazione è solo apparente, cioè non consente di ricostruire la ratio decidendi.
d.l. n. 78/2009, art. 13-bis, comma 4
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'accertamento sui capitali "scudati"; la Corte afferma che la preclusione opera solo nei limiti delle somme effettivamente rimpatriate e oggettivamente collegate al reddito accertato.
d.l. n. 350/2001, art. 14, comma 1, lett. a)
La Corte ribadisce che la preclusione al potere di accertamento ha natura eccezionale e costituisce una misura di agevolazione per il contribuente, che deve provare i presupposti e la correlazione tra somme rimpatriate e redditi accertati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Viene dato atto dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La deduzione del vizio di omessa pronuncia o di motivazione apparente richiede che il ricorrente indichi in modo specifico e completo le questioni sottoposte al giudice di merito; in mancanza, il controllo di legittimità non può essere svolto sulla base del solo ricorso.
- La sentenza d'appello non è nulla per motivazione apparente quando, pur sinteticamente, affronta il nucleo decisivo della controversia e consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- Quando si censura in cassazione l'interpretazione di un avviso di accertamento, occorre riportarne testualmente i passaggi rilevanti, poiché l'atto amministrativo non può essere ricostruito dalla Corte attraverso l'esame dei fascicoli di merito.
- Lo scudo fiscale preclude l'accertamento tributario solo per gli imponibili concretamente rappresentati dalle somme o attività estere effettivamente rimpatriate o regolarizzate; il contribuente deve dimostrare una correlazione oggettiva, almeno di compatibilità cronologica, quantitativa e causale, tra tali somme e il reddito accertato.
- La mera emersione o regolarizzazione di una parte del patrimonio non impedisce l'accertamento per la quota eccedente o per componenti reddituali non riconducibili alle attività "scudate".
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