Cassazione Civile, Ordinanza n. 10817/2026 del 23/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione di una società a un avviso di addebito con cui l’INPS ha richiesto la restituzione di somme pari a circa euro 77.050,36 per la revoca di benefici contributivi fruiti in relazione all’assunzione, nel 2015, di sei dipendenti a tempo indeterminato. Secondo l’INPS e la sentenza d’appello, la società non era in regola con gli obblighi contributivi al momento dei controlli: dopo un primo invito a regolarizzare del 26 gennaio 2018, alcune somme sono state pagate tempestivamente, ma altri importi sono stati versati oltre il termine di quindici giorni o comunque dopo il secondo invito. La società ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: (1-2) omesso esame e motivazione illogica/insufficiente per non avere valorizzato la scansione cronologica dei pagamenti; (3) violazione dell’art. 4, comma 4, d.m. 30 gennaio 2015, sostenendo che l’irregolarità sarebbe stata sanata tempestivamente e che il pagamento integrale costituirebbe fatto estintivo; (4) violazione dell’art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006 e della circolare INPS n. 3/2017, sostenendo che il debito riguardasse solo sanzioni e interessi, quindi estranei alla posizione contributiva dei lavoratori agevolati; (5-6) ulteriori censure di violazione dell’art. 1, commi 1175 ss., l. n. 296/2006, degli artt. 3 e 8 d.m. 30 gennaio 2015 e del principio iura novit curia; (7) violazione dell’art. 6, comma 10, l. n. 338/1989, invocando un criterio di proporzionalità della sanzione; (8) violazione dell’art. 1, comma 1175 ss., l. n. 296/2006 e dell’art. 1, commi 118 ss., l. n. 190/2014, assumendo che l’esonero per nuove assunzioni non rientrasse nei benefici contributivi soggetti al regime generale di regolarità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché sollecitavano una rivalutazione del merito, già compiuta dalla Corte territoriale, che aveva accertato il tardivo pagamento di parte delle somme rispetto al termine di regolarizzazione e quindi la legittimità della revoca del beneficio. Ha poi dichiarato infondati i motivi successivi, affermando che l’esonero contributivo per nuove assunzioni rientra tra i benefici normativi e contributivi disciplinati dall’art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006; che la regolarità contributiva deve essere complessiva e continua, senza necessità di collegamento tra l’irregolarità e i lavoratori agevolati; che sono rilevanti anche debiti per sanzioni e accessori; che il DURC non ha valore costitutivo e non impedisce all’INPS il recupero degli sgravi indebitamente fruiti; e che il criterio di proporzionalità richiamato dalla società non era applicabile al regime previgente, essendo stato introdotto solo successivamente dal legislatore. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato per le censure di violazione e falsa applicazione di legge, poi ritenute in parte inammissibili e in parte infondate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto decisivo, non consente la rivalutazione del merito; non rileva la mera insufficienza della motivazione
non è consentito contestare in cassazione il convincimento formato dal giudice di merito sulla base della valutazione delle prove
art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006
subordina la fruizione dei benefici normativi e contributivi alla regolarità contributiva complessiva del datore di lavoro; il requisito è generale, continuo e non dipende dal collegamento tra irregolarità e specifici lavoratori agevolati
art. 1, comma 118, l. n. 190/2014
prevede l’esonero contributivo per nuove assunzioni a tempo indeterminato; tale esonero è qualificato come beneficio contributivo soggetto alla disciplina generale dell’art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006
art. 4, comma 4, d.m. 30 gennaio 2015
richiamato dalla ricorrente come norma sul procedimento di regolarizzazione, ma la Corte reputa decisivo il mancato rispetto del termine con conseguente irregolarità persistente
artt. 3 e 8 d.m. 30 gennaio 2015
invocati per sostenere l’assenza di una causa ostativa, ma non idonei a sovvertire il principio della regolarità contributiva complessiva
art. 6, comma 10, l. n. 338/1989
invocato per sostenere un criterio di proporzionalità della sanzione, ritenuto non decisivo nel regime applicabile alla fattispecie
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
l’esonero per nuove assunzioni è considerato una forma di beneficio contributivo
contiene la disciplina generale dei benefici normativi e contributivi, applicabile anche agli esoneri contributivi
d.m. 30 gennaio 2015
regolamenta la regolarità e la procedura di regolarizzazione ai fini del DURC
prevede il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In materia di benefici contributivi, la regolarità contributiva richiesta dalla legge deve essere complessiva e costante, e la sua mancanza comporta la perdita dell’agevolazione anche se l’irregolarità riguarda importi modesti, sanzioni o accessori, oppure posizioni previdenziali diverse da quelle dei lavoratori agevolati.
- Il DURC ha funzione certificativa e non costitutiva: il suo eventuale rilascio non preclude all’ente previdenziale il recupero di benefici indebitamente fruiti quando, in sede giudiziale, emerga una reale situazione di irregolarità contributiva.
- L’esonero contributivo per nuove assunzioni va qualificato come beneficio contributivo e, come tale, è soggetto alla disciplina generale che subordina la fruizione alla regolarità contributiva del datore di lavoro.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non consente una nuova valutazione dei fatti o delle prove, ma solo la denuncia dell’omesso esame di un fatto storico decisivo o di anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti.
- Quando la sentenza di appello è conforme a quella di primo grado, la deduzione del vizio di omesso esame richiede l’indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, altrimenti il motivo è inammissibile.
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