Cassazione Civile, Ordinanza n. 10755/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il dipendente aveva ottenuto in sede di giudizio amministrativo l’annullamento della delibera di nomina della vincitrice di un concorso per vice-segretario comunale e sosteneva che da tale esito derivasse il suo diritto all’assunzione e, soprattutto, al riconoscimento automatico della posizione organizzativa corrispondente alla responsabilità dell’area amministrativa in un comune privo di dirigenti. In sede di rinvio la corte territoriale aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per mancata assunzione, ma aveva negato l’indennità di posizione organizzativa e gli straordinari, rilevando che non risultava provata l’istituzione di una specifica posizione organizzativa né un formale conferimento dell’incarico. Con il ricorso per cassazione il lavoratore denunciava violazione dell’art. 109, comma 2, d.lgs. 267/2000 e degli artt. 11, comma 1, CCNL 31.3.1999 e 15 CCNL 22.1.2004, sostenendo che nei comuni privi di dirigenza la responsabilità di struttura apicale comporterebbe ex lege ed ex contractu la titolarità della posizione organizzativa, senza bisogno di una scelta discrezionale dell’ente o di un incarico ad hoc. Contestava inoltre l’impostazione della corte d’appello, che aveva ritenuto necessario un atto organizzativo istitutivo della posizione e aveva escluso il diritto anche al risarcimento per tale voce.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della corte territoriale, osservando che il diritto del dipendente alle indennità collegate alla posizione organizzativa nasce solo se l’amministrazione abbia previamente istituito la relativa posizione con un atto organizzativo discrezionale. Ha escluso che la qualifica di responsabile di area o l’assenza di personale dirigenziale comportino automaticamente il riconoscimento della posizione organizzativa, in mancanza di un formale atto costitutivo e di conferimento. Ha inoltre ritenuto inammissibile, per difetto di rilevanza, la censura sulla quantificazione del danno, essendo stato respinto il motivo principale. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dalla corte territoriale per fondare la responsabilità contrattuale dell’ente per l’inadempimento dell’obbligo di procedere all’assunzione
art. 109, comma 2, d.lgs. 267/2000
invocato dal ricorrente per sostenere l’attribuzione delle funzioni ai responsabili degli uffici o servizi nei comuni privi di dirigenti; la Corte ha escluso che tale norma determini automaticamente il diritto alla posizione organizzativa
art. 11, comma 1, CCNL Enti locali 31.3.1999
richiamato dal ricorrente per affermare che le posizioni organizzative nei comuni senza dirigenza si applicano ai dipendenti responsabili di uffici e servizi formalmente individuati
art. 15 CCNL Enti locali 22.1.2004
richiamato dal ricorrente in collegamento con la disciplina delle posizioni organizzative e degli incarichi di alta responsabilità
artt. 8 e 9 CCNL Enti locali 31.3.1999
la Corte li interpreta nel senso che l’istituzione della posizione organizzativa e il conferimento dell’incarico sono atti necessari e rimessi all’organizzazione dell’ente
art. 10 CCNL Enti locali 22.1.2004
ritenuto applicabile in continuità con la disciplina delle posizioni organizzative, ma solo in presenza degli atti organizzativi presupposti
richiamato per aderire a precedente conforme della Corte di cassazione
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Le indennità e i benefici economici connessi alla posizione organizzativa spettano solo se la pubblica amministrazione abbia previamente istituito la relativa posizione con un atto organizzativo valido e discrezionale.
- Nei comuni privi di personale dirigenziale, la preposizione a una struttura apicale o l’attribuzione di funzioni di responsabilità non comportano automaticamente il conferimento di una posizione organizzativa, occorrendo un formale incarico ad hoc.
- In tema di posizioni organizzative e incarichi analoghi, il giudice non può sostituirsi all’amministrazione nella valutazione organizzativa, né riconoscere il diritto valorizzando solo l’attività concretamente svolta se difettano gli atti presupposti.
- La mancata istituzione della posizione organizzativa esclude anche pretese risarcitorie fondate sulla perdita della relativa chance o sull’assimilazione di fatto delle mansioni svolte a quelle della posizione non istituita.
- Quando il motivo principale di ricorso è infondato, le doglianze sulla quantificazione del danno restano prive di rilievo e non possono condurre all’accoglimento del ricorso.
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