Cassazione Civile, Ordinanza n. 10870/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente della riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta da una società avverso l'estratto di ruolo e le cartelle di pagamento sottese, conosciute solo a seguito di un controllo informale presso gli sportelli dell'Agente della riscossione. In primo grado il tribunale aveva accolto solo parzialmente l'opposizione, ritenendo maturata la prescrizione per alcuni crediti previdenziali; la corte d'appello ha invece dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo sulla base dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, come interpretato dalle Sezioni Unite. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto tre motivi: 1) violazione dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la norma non si applicherebbe ai procedimenti aventi ad oggetto sanzioni amministrative di natura contributiva e previdenziale; 2) violazione della medesima disposizione, per avere la corte d'appello ricondotto alla fattispecie prevista dal comma 4-bis anche l'ipotesi di inesistenza della notifica; 3) violazione dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, per avere ravvisato nel giudizio di opposizione a sanzioni contributive e assistenziali un interesse ad agire analogo a quello del processo tributario impugnatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto tutti e tre i motivi congiuntamente inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., perché la questione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo da parte del debitore che scopra tardivamente l'esistenza della pretesa è stata già risolta dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26283/2022, ed è ormai consolidata. La Corte ha ribadito che l'estratto di ruolo non è, in linea generale, autonomamente impugnabile; la tutela diretta è ammessa soltanto nei casi tassativi indicati dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, ipotesi che nel caso concreto non risultavano dedotte. Poiché la società non aveva allegato alcuno dei pregiudizi tipizzati dalla norma, è stato escluso ab origine l'interesse ad agire contro il solo estratto di ruolo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di cassazione, al pagamento dell'ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
"L'estratto di ruolo non è impugnabile"; "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi..."
La disposizione è stata interpretata come norma che esclude, in via generale, l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo e consente l'azione diretta solo in presenza dei casi tassativi di pregiudizio specificamente indicati dal legislatore. Si applica anche ai giudizi pendenti perché incide sulla decisione ancora da adottare e non su effetti già consolidati.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato dalla ricorrente per denunciare la violazione di legge nei singoli motivi di ricorso.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la questione di diritto era già stata risolta in modo conforme dalla giurisprudenza di legittimità consolidata.
La decisione è intervenuta nell'ambito del procedimento accelerato; la definizione conforme alla proposta ha comportato anche la valutazione presupposta per le condanne pecuniarie ulteriori.
La Corte ha applicato la disciplina sulla condanna a una somma equitativa in favore delle controparti e a una ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende, in presenza di definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dichiarato dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo è un mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella e, di regola, non costituisce un autonomo atto impositivo o riscossivo immediatamente impugnabile.
- L'impugnazione diretta del ruolo o della cartella presuppone la ricorrenza di uno dei casi tassativi in cui la legge riconosce un pregiudizio attuale e specifico; fuori da tali ipotesi, manca l'interesse ad agire contro il solo estratto di ruolo.
- La disciplina sopravvenuta che limita l'impugnabilità dell'estratto di ruolo si applica ai giudizi pendenti quando incide sulla decisione ancora da emettere e non su effetti ormai esauriti.
- Quando una questione di diritto è già stata risolta dalle Sezioni Unite e si è consolidata nella giurisprudenza successiva, il ricorso che la ripropone in modo non conforme può essere dichiarato inammissibile ex art. 360-bis c.p.c.
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