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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10870/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente della riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta da una società avverso l'estratto di ruolo e le cartelle di pagamento sottese, conosciute solo a seguito di un controllo informale presso gli sportelli dell'Agente della riscossione. In primo grado il tribunale aveva accolto solo parzialmente l'opposizione, ritenendo maturata la prescrizione per alcuni crediti previdenziali; la corte d'appello ha invece dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo sulla base dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, come interpretato dalle Sezioni Unite. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto tre motivi: 1) violazione dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la norma non si applicherebbe ai procedimenti aventi ad oggetto sanzioni amministrative di natura contributiva e previdenziale; 2) violazione della medesima disposizione, per avere la corte d'appello ricondotto alla fattispecie prevista dal comma 4-bis anche l'ipotesi di inesistenza della notifica; 3) violazione dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, per avere ravvisato nel giudizio di opposizione a sanzioni contributive e assistenziali un interesse ad agire analogo a quello del processo tributario impugnatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto tutti e tre i motivi congiuntamente inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., perché la questione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo da parte del debitore che scopra tardivamente l'esistenza della pretesa è stata già risolta dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26283/2022, ed è ormai consolidata. La Corte ha ribadito che l'estratto di ruolo non è, in linea generale, autonomamente impugnabile; la tutela diretta è ammessa soltanto nei casi tassativi indicati dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, ipotesi che nel caso concreto non risultavano dedotte. Poiché la società non aveva allegato alcuno dei pregiudizi tipizzati dalla norma, è stato escluso ab origine l'interesse ad agire contro il solo estratto di ruolo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di cassazione, al pagamento dell'ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    "L'estratto di ruolo non è impugnabile"; "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi..."

    La disposizione è stata interpretata come norma che esclude, in via generale, l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo e consente l'azione diretta solo in presenza dei casi tassativi di pregiudizio specificamente indicati dal legislatore. Si applica anche ai giudizi pendenti perché incide sulla decisione ancora da adottare e non su effetti già consolidati.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato dalla ricorrente per denunciare la violazione di legge nei singoli motivi di ricorso.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la questione di diritto era già stata risolta in modo conforme dalla giurisprudenza di legittimità consolidata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è intervenuta nell'ambito del procedimento accelerato; la definizione conforme alla proposta ha comportato anche la valutazione presupposta per le condanne pecuniarie ulteriori.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte ha applicato la disciplina sulla condanna a una somma equitativa in favore delle controparti e a una ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende, in presenza di definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dichiarato dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo è un mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella e, di regola, non costituisce un autonomo atto impositivo o riscossivo immediatamente impugnabile.
  • L'impugnazione diretta del ruolo o della cartella presuppone la ricorrenza di uno dei casi tassativi in cui la legge riconosce un pregiudizio attuale e specifico; fuori da tali ipotesi, manca l'interesse ad agire contro il solo estratto di ruolo.
  • La disciplina sopravvenuta che limita l'impugnabilità dell'estratto di ruolo si applica ai giudizi pendenti quando incide sulla decisione ancora da emettere e non su effetti ormai esauriti.
  • Quando una questione di diritto è già stata risolta dalle Sezioni Unite e si è consolidata nella giurisprudenza successiva, il ricorso che la ripropone in modo non conforme può essere dichiarato inammissibile ex art. 360-bis c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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