Cassazione Civile, Ordinanza n. 33852/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società a responsabilità limitata, già cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta, aveva presentato istanza di rimborso IVA per una dichiarazione del 2015; il diniego dell'Amministrazione finanziaria era stato impugnato in primo grado dall'ex liquidatore della società, indicato come ex legale rappresentante. La C.T.P. aveva accolto il ricorso e la C.T.R. aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo il diniego carente di motivazione. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per improponibilità del ricorso introduttivo, sostenendo che l'azione fosse stata proposta da soggetto non legittimato, perché la società era già estinta al momento dell'istanza e del ricorso. Con il secondo motivo, rimasto assorbito, la ricorrente contestava ulteriori profili della decisione di merito. Il controricorrente ha difeso la legittimazione, richiamando anche il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione previsto dall'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 e una pretesa delega dei soci all'ex liquidatore per la richiesta di rimborso.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo manifestamente fondato il rilievo secondo cui il giudizio di primo grado era stato promosso da un soggetto privo di legittimazione processuale, poiché la società era già stata cancellata dal registro delle imprese ed era quindi estinta. Ha affermato che la cancellazione di una società di capitali determina il venir meno della capacità processuale dell'ente e della legittimazione dell'ex liquidatore a rappresentarlo in giudizio. Ha escluso che potesse operare, in senso processuale, il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione previsto dall'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014, trattandosi di norma sostanziale. Ha altresì ritenuto non dirimente una pretesa delega dei soci all'ex liquidatore, anche perché nuova e comunque non idonea a conferire rappresentanza processuale. La questione della carenza di capacità processuale è stata considerata rilevabile d'ufficio anche in cassazione. È stato quindi disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ex art. 382 c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta; il secondo motivo è stato assorbito. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è stato invocato quale vizio di nullità della sentenza per improponibilità del ricorso introduttivo proposto da soggetto privo di legittimazione
è richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per la proposta del relatore
è applicato per l'annullamento senza rinvio, perché la causa non poteva essere proposta
fondamento dell'annullamento senza rinvio in ragione del difetto originario di legittimazione processuale
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014
è norma sostanziale, non processuale; il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione non modifica le regole sulla capacità processuale o sulla legittimazione dell'ex liquidatore
non è citato espressamente nel testo della motivazione, ma non emerge alcun principio specifico su onere della prova; pertanto non viene valorizzato
Massime di principio
- La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese ne determina l'estinzione e, con essa, la cessazione della capacità processuale dell'ente.
- Dopo l'estinzione della società, l'ex liquidatore non è legittimato a promuovere un giudizio in nome e per conto della società, salvo che risulti una distinta e specifica spendita di poteri processuali nei limiti consentiti dall'ordinamento.
- Il difetto originario di capacità processuale o di legittimazione attiva è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
- La disciplina del differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione di cui all'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 ha natura sostanziale e non incide, di per sé, sulle regole processuali relative alla rappresentanza e alla legittimazione in giudizio.
- Quando la causa sia stata introdotta da soggetto privo di legittimazione per estinzione della società, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, poiché la causa non poteva essere proposta.
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