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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20299/2025 del 20/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (possessore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda possessoria di reintegra proposta per il ripristino del passaggio interno a un fabbricato, passaggio che la parte attrice assumeva di esercitare da sempre per raggiungere un appartamento di sua proprietà e una cantina. La convenuta sosteneva che i lavori eseguiti nell'immobile non avessero impedito il transito, che fosse rimasto un accesso alternativo e che, in ogni caso, il passaggio non fosse più esercitato da anni. Il Tribunale, in sede di reclamo, aveva inizialmente accordato tutela possessoria; poi il giudice di primo grado aveva revocato la reintegra e rigettato la domanda, ritenendo insussistenti spoglio e lesione del possesso. La Corte d'appello ha invece riformato integralmente, accogliendo l'appello e ordinando la reintegra nel possesso della servitù di passaggio sui corridoi e sulla scala dell'immobile. La ricorrente per cassazione ha proposto sei motivi: 1) nullità per partecipazione di giudici ausiliari al collegio d'appello; 2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 705 c.p.c., sostenendo che la reintegra avrebbe pregiudicato irreparabilmente il diritto di proprietà fatto valere dalla convenuta; 3) violazione degli artt. 1168 e 1170 c.c., per avere la Corte ritenuto sussistente lo spoglio nonostante l'avviso dei lavori e la loro esecuzione alla luce del sole; 4) violazione degli artt. 1168 e 1170 c.c. e dell'art. 2729 c.c., deducendo che gli immobili risultavano in stato di abbandono e che ciò escluderebbe il possesso; 5) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. per asserita introduzione di nuove domande e allegazioni in appello; 6) violazione degli artt. 1160-1170 c.c., dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132 c.p.c., per motivazione apparente e omesso esame del percorso alternativo predisposto. La controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione sulla procura speciale; ha escluso l'illegittimità della partecipazione dei giudici ausiliari al collegio d'appello; ha ritenuto inconferente il richiamo all'art. 705 c.p.c. perché non risultavano domande petitorie della ricorrente; ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come spoglio clandestino e tempestiva l'azione possessoria; ha escluso l'esistenza di un giudicato interno sulla natura del possesso o sul preavviso dei lavori; ha osservato che il fulcro della lite era il passaggio e non lo stato di manutenzione degli immobili; ha reputato inammissibile la censura sulle nuove allegazioni, trattandosi sempre di azione di spoglio e non di diversa domanda; infine ha negato vizi motivazionali e ha ribadito che non è consentita in cassazione una rivalutazione del merito. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese, con distrazione in favore del difensore della controricorrente, e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1168 c.c.

    norma invocata per la reintegrazione nel possesso in caso di spoglio; la Corte ne ha confermato l'applicazione al caso concreto, ritenendo integrato lo spoglio del passaggio.

  • art. 1170 c.c.

    norma richiamata dalla ricorrente e utilizzata nel ragionamento sulla tutela possessoria; la Corte ha ricondotto la vicenda alla lesione del possesso del percorso di passaggio.

  • art. 703 c.p.c.

    richiamato come base procedurale della domanda possessoria.

  • art. 669-terdecies c.p.c.

    richiamato nel riepilogo della fase cautelare/reclamatoria possessoria.

  • art. 705 c.p.c.

    la censura è stata respinta perché la declaratoria di incostituzionalità parziale riguarda il divieto di proporre domande petitorie dopo l'esecuzione del provvedimento possessorio; nel caso concreto non risultavano proposte domande petitorie.

  • art. 106 Cost.

    richiamato nel motivo sulla partecipazione dei giudici ausiliari al collegio d'appello.

  • l. n. 98 del 2013, artt. 62-72

    normativa sulla partecipazione dei giudici ausiliari alla composizione dei collegi d'appello, ritenuta compatibile in via temporanea con la Costituzione.

  • art. 32 d.lgs. n. 116 del 2017

    richiamato come termine del riordino della magistratura onoraria nel quadro della tollerabilità costituzionale temporanea.

  • art. 360 c.p.c.

    norma sui motivi di ricorso per cassazione, utilizzata per qualificare le singole censure della ricorrente.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura perché non attinente alla ratio decidendi.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto che la domanda restasse immutata, essendo sempre azione di spoglio.

  • art. 345 c.p.c.

    invocato per il divieto di nuove domande e nuove eccezioni in appello; la Corte ha escluso che vi fosse mutamento della domanda.

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione al vizio di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza; la Corte ha escluso la motivazione apparente.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    comma 1-quater e comma 1-bis

    applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia possessoria, ciò che rileva è la lesione del potere di fatto esercitato sul bene o sul percorso funzionale all'utilizzazione del bene stesso; la tutela può essere accordata anche quando il godimento residuo sia reso più scomodo o meno diretto, se l'originaria utilità possessoria risulta significativamente compromessa.
  • Lo spoglio può sussistere anche se l'autore dell'intervento abbia agito nel rispetto di autorizzazioni amministrative o senza un confronto formale con la controparte: ciò che conta, ai fini possessori, è l'alterazione della situazione di fatto e la sottrazione o compressione del possesso.
  • Non ogni affermazione della sentenza di merito diventa giudicato interno: il giudicato si forma solo su una statuizione minima autonoma, costituita da fatto, norma ed effetto; se l'impugnazione investe la decisione nel suo complesso, non vi è una parte irrevocabile su singoli passaggi argomentativi.
  • In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ricostruzione dei fatti; sono scrutinabili solo errori di diritto, omesso esame di fatti decisivi nei limiti di legge e vizi motivazionali effettivi, non una diversa lettura delle prove.
  • La censura di violazione dell'art. 112 o dell'art. 345 c.p.c. è infondata quando, al di là della diversa qualificazione tecnica o dell'ampliamento descrittivo, il petitum e la causa petendi restano immutati.
  • La declaratoria di incostituzionalità parziale dell'art. 705 c.p.c. opera solo rispetto al divieto di proporre domande petitorie prima dell'esecuzione del provvedimento possessorio; se non vi sono domande petitorie, il rilievo è inconferente.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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