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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14704/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso di ICI asseritamente versata in eccedenza dalla società su immobili siti nel Comune di Palermo per gli anni dal 1993 al 2006, in ragione dell’attribuzione definitiva, nel 2010, di rendite catastali inferiori al valore imponibile determinato in precedenza in base ai libri contabili per fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto. La società aveva presentato istanza di rimborso nel novembre/dicembre 2012; il Comune aveva accolto solo la richiesta riferita agli anni 2007-2010, negandola per gli anni anteriori. La CTR aveva invece riconosciuto il diritto al rimborso anche per il periodo 1993-2006, ritenendo tempestiva l’istanza rispetto ai termini triennale/quinquennale. Il Comune ricorreva per cassazione deducendo: 1) violazione dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 504/1992, dell’art. 74 l. n. 342/2000 e degli artt. 3 e 53 Cost., sostenendo che il diritto al rimborso fosse decaduto per le annualità anteriori al termine di legge; 2) violazione degli artt. 13 d.lgs. n. 504/1992 e 1, commi 164 e 171, l. n. 296/2006, in tema di computo della decadenza; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la presentazione di una denuncia DOCFA nel 2011 e la rettifica della rendita, che secondo il ricorrente avrebbero potuto incidere sulla decorrenza del rimborso almeno per il singolo fabbricato.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato il ricorso originario della società contribuente, confermando il diniego di rimborso limitatamente all’ICI versata negli anni dal 1993 al 2006. Ha inoltre condannato la controricorrente alla rifusione delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 3, d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504

    Per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto e distintamente contabilizzati, la base imponibile è determinata secondo il criterio contabile fino all'iscrizione catastale; la successiva attribuzione della rendita incide sui periodi ancora suscettibili di accertamento, liquidazione o rimborso.

  • art. 13 d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504

    Il termine di decadenza per chiedere il rimborso ICI decorre dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; nel caso di rendita attribuita successivamente, la decorrenza va coordinata con la data dell'attribuzione/notifica della rendita e con il termine applicabile ratione temporis.

  • art. 74, comma 1, l. 21 novembre 2000, n. 342

    gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione

    La rendita non può essere utilizzata prima della notifica per determinare la base imponibile, ma una volta notificata può operare anche per annualità "sospese" ancora accertabili o rimborsabili.

  • art. 1, comma 164, l. 27 dicembre 2006, n. 296

    Ha introdotto il termine quinquennale per i rimborsi tributari; tale termine si applica solo se non era già maturata la precedente decadenza triennale alla data di entrata in vigore della norma.

  • art. 1, comma 171, l. 27 dicembre 2006, n. 296

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina transitoria dei termini, ma senza autonoma statuizione decisiva nel dispositivo.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma non autonomamente decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma non autonomamente decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    Consente la decisione nel merito da parte della Cassazione quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro di deduzione dei primi due motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Usato come parametro del terzo motivo per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dall'art. 74 l. n. 342/2000 per il termine di impugnazione decorrente dalla notificazione della rendita.

Massime di principio

  • In materia di ICI dei fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto, il criterio di determinazione della base imponibile fondato sulle risultanze contabili opera fino alla richiesta di attribuzione della rendita; da quel momento il contribuente entra in una situazione giuridica diversa, collegata al sistema della rendita catastale, con possibili effetti anche retroattivi sui periodi ancora non definiti.
  • L'art. 74 l. n. 342/2000 impedisce di utilizzare una rendita prima della sua notificazione per determinare la base imponibile, ma non esclude che la rendita notificata produca effetti impositivi o restitutori su annualità ancora "sospese", cioè non ancora coperte da decadenza o definitività.
  • Il termine di decadenza per il rimborso ICI va computato secondo la disciplina applicabile ratione temporis e, per le annualità anteriori alla domanda, retroagisce a ritroso rispetto alla presentazione dell'istanza; se alla data di entrata in vigore della disciplina quinquennale la decadenza triennale era già maturata, resta insuscettibile di riapertura.
  • Quando la Corte di cassazione dispone di tutti gli elementi necessari, può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito senza rinvio, rigettando l'originaria domanda della parte contribuente.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della prova

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