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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13184/2025 del 18/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore, già dipendente della società privata concessionaria del servizio di autolinee poi fallita, ha agito per ottenere: in via principale, l'accertamento della prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato con l'ente subentrato nella gestione del servizio dal febbraio 1998; in subordine, l'accertamento di un obbligo di assunzione ex novo derivante da accordi collettivi e da un verbale stipulato presso la Direzione provinciale del lavoro, anche alla luce di comportamenti concludenti (invito a visita medica, comunicazioni sull'assunzione e sulle mansioni). Ha chiesto inoltre il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per la mancata assunzione e per i contributi volontari versati. La Corte d'appello ha escluso l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. ritenendo che la gestione temporanea da parte di un ente pubblico non consentisse il passaggio automatico dei dipendenti privati e che la natura pubblicistica dell'affidataria imponesse il concorso pubblico. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti, tra gli altri, errori sulla cosa giudicata e sul thema decidendum, violazione dell'art. 2112 c.c. e di varie norme sul trasporto pubblico e sul lavoro pubblico, omessa o apparente motivazione sul mancato esame di domande subordinate, nonché violazione delle norme sulla formazione del contratto e sull'obbligo risarcitorio; la doglianza centrale verteva sulla configurabilità del trasferimento d'azienda anche nella fase ponte di gestione pubblica temporanea in attesa del nuovo concessionario privato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo perché non pertinente alla reale ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo: ha ritenuto che la gestione pubblica temporanea del servizio di trasporto in attesa del nuovo concessionario privato non escluda, in sé, l'applicabilità dell'art. 2112 c.c., dovendosi verificare in concreto se vi sia stata continuità dell'entità economica e passaggio di elementi materiali significativi anche attraverso la gestione ponte. Ha considerato assorbiti tutti gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello in diversa composizione per il riesame del merito, comprese le domande retributive e risarcitorie e la regolazione delle spese di tutti i gradi.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo per dedurre violazione del giudicato interno, ma la censura è stata ritenuta inconferente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata

  • art. 436 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo insieme all'art. 324 c.p.c. per contestare il perimetro del devolutum in appello

  • art. 2909 c.c.

    richiamato nel primo motivo in tema di giudicato sostanziale

  • art. 2112 c.c.

    la Corte ne afferma la potenziale applicabilità anche nel caso di gestione temporanea pubblica del servizio, se vi sia continuità dell'entità economica e passaggio di elementi materiali significativi

  • art. 47, comma 5, L. n. 428/1990

    richiamato dalla Corte d'appello come disciplina non decisiva; la Cassazione considera assorbita la questione nella verifica dell'applicabilità dell'art. 2112 c.c.

  • art. 31 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato per il confronto con il lavoro pubblico e il trasferimento di rapporti di lavoro; la Cassazione valorizza il diverso contesto della gestione temporanea

  • art. 97 Cost.

    principio di accesso concorsuale ai pubblici uffici

    la Corte d'appello lo aveva posto a base dell'esclusione dell'art. 2112 c.c.; la Cassazione lo ritiene non ostativo nella gestione ponte temporanea

  • art. 184 r.d. n. 1447/1912

    indicato come norma che qualifica la gestione pubblica del servizio come misura temporanea e funzionale alla continuità del servizio

  • art. 7, comma 1, d.lgs. C.p.S. n. 787/1947

    richiamato come norma che prevede l'assunzione temporanea in esercizio da parte dello Stato o della gestione governativa in attesa della nuova concessione

  • art. 18 L. n. 1221/1952

    richiamato per sottolineare la temporaneità della gestione diretta pubblica del servizio in attesa del nuovo concessionario

  • art. 35, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 165/2001

    richiamato per delimitare l'obbligo del concorso pubblico all'assunzione a tempo indeterminato presso un ente pubblico

  • art. 3 Cost.

    invocato in funzione del canone di ragionevolezza per evitare un'interpretazione discriminatoria dell'art. 2112 c.c.

  • art. 26 r.d. n. 148/1931

    richiamato dal ricorrente per fondare il diritto al mantenimento del rapporto presso il nuovo gestore

  • art. 5 L. n. 1054/1960

    richiamato dal ricorrente tra le norme speciali poste a fondamento della pretesa di continuità del rapporto

  • art. 18, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 422/1997

    richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto alla prosecuzione del rapporto nel servizio di trasporto pubblico locale

  • art. 24, lett. b), l.r. n. 152/1998

    richiamato dal ricorrente a supporto della domanda di mantenimento in servizio

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per denunciare omessa o apparente motivazione su vari capi di domanda e di gravame

  • art. 111 Cost.

    richiamato congiuntamente all'art. 132 c.p.c. in tema di obbligo di motivazione

  • art. 1362 c.c.

    richiamato nel motivo relativo all'interpretazione degli accordi collettivi e del verbale del 2 febbraio 1998

  • art. 1363 c.c.

    richiamato nel motivo relativo all'interpretazione sistematica degli accordi

  • art. 1366 c.c.

    richiamato nel motivo relativo a buona fede interpretativa degli accordi

  • art. 1173 c.c.

    richiamato per individuare la fonte dell'obbligazione di assunzione o di risarcimento

  • art. 1321 c.c.

    richiamato nei motivi sull'accordo negoziale e sulla conclusione del contratto di lavoro

  • art. 1411 c.c.

    richiamato nel motivo sull'efficacia di impegni assunti a favore del lavoratore

  • art. 2932 c.c.

    richiamato nei motivi sulla tutela dell'obbligo di assumere e sulla conclusione del contratto

  • art. 1326 c.c.

    richiamato per sostenere la conclusione del contratto per reciproca manifestazione di volontà

  • art. 1375 c.c.

    richiamato per fondare obblighi di esecuzione secondo buona fede

  • art. 1218 c.c.

    richiamato per la responsabilità contrattuale da mancata assunzione

  • art. 2043 c.c.

    richiamato per la responsabilità aquiliana in relazione alla mancata assunzione

  • art. 8 L. n. 223/1991

    richiamato per sostenere un obbligo di assunzione entro un anno

  • art. 31 L. n. 144/1999

    richiamato dal ricorrente nel novero delle norme sul trasporto pubblico locale e sul subentro nella gestione

  • art. 1 DPCM n. 127/1989

    richiamato dal ricorrente nella ricostruzione del quadro normativo del servizio

  • artt. 36 d.lgs. n. 29/1993, 22 d.lgs. n. 80/1993, 36 d.lgs. n. 165/2001

    richiamati dal ricorrente nella doglianza relativa al pubblico impiego e al trasferimento di funzioni

Massime di principio

  • L'art. 2112 c.c. può trovare applicazione anche quando il subentro nella gestione di un servizio pubblico avvenga mediante un ente pubblico che operi come gestione temporanea "ponte" in attesa dell'individuazione del nuovo concessionario privato, purché sia verificata in concreto la conservazione dell'identità dell'entità economica e il passaggio di elementi materiali significativi.
  • La mera natura pubblica del gestore subentrante non esclude automaticamente il trasferimento del rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c., se la gestione pubblica è solo temporanea e funzionale alla continuità del servizio e non comporta un ordinario ingresso a tempo indeterminato nel pubblico impiego.
  • Il principio del pubblico concorso all'accesso ai pubblici uffici non opera come ostacolo assoluto al trasferimento dei lavoratori in situazioni di gestione provvisoria del servizio, quando il passaggio non realizza un'assunzione stabile ma una prosecuzione funzionale collegata al trasferimento dell'entità produttiva.
  • In cassazione è inammissibile la censura che non si confronti con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e attribuisca al giudice di merito una statuizione diversa da quella effettivamente resa.
  • Una volta riconosciuta la possibile applicabilità dell'art. 2112 c.c. nella fattispecie concreta, restano assorbite le ulteriori domande subordinate fondate su accordi collettivi, impegni all'assunzione, conclusione del contratto per comportamenti concludenti e pretese risarcitorie collegate alla mancata assunzione.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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