Cassazione Civile, Ordinanza n. 21052/2021 del 22/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno 1999 nei confronti di una società poi cancellata dal registro delle imprese, con recupero a tassazione di costi ritenuti indebitamente dedotti ai fini IRAP e di IVA detratta in relazione ad acquisti di prodotti hi-tech reputati soggettivamente inesistenti, sulla base di una fattura emessa da una società ritenuta cartiera. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo non dimostrata dall'Agenzia la indetraibilità dell'IVA per simulazione soggettiva e valorizzando la documentazione prodotta dal contribuente, tra cui il pagamento mediante bonifico alla fatturante e al trasportatore. L'Agenzia ricorre per cassazione con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., deducendo violazione dell'art. 2697 c.c. e sostenendo che l'onere di provare la correttezza dell'operazione gravasse sul contribuente. Il resistente eccepisce anche la tardività del ricorso e la Corte disattende tale eccezione, rilevando che il valore della lite, determinato sulla sola imposta contestata al netto di interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia prevista per la definizione agevolata richiamata.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di tardività del ricorso e ha dichiarato inammissibile l'unico motivo proposto dall'Agenzia delle entrate. In particolare, ha affermato che la dedotta violazione dell'art. 2697 c.c. non sussiste quando il giudice di merito abbia soltanto valutato le prove e ritenuto assolto l'onere probatorio dalla parte gravata; in tal caso si tratta, al più, di un vizio di valutazione della prova non deducibile sotto il profilo dell'art. 2697 c.c. Inoltre, il motivo è stato ritenuto astratto e non specificamente diretto contro le effettive rationes decidendi della sentenza impugnata. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e l'Agenzia condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
La violazione della norma si configura solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio a una parte diversa da quella gravata secondo le regole legali; non quando si contesti il modo in cui il giudice ha valutato il materiale probatorio e ritenuto assolto l'onere.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso era formalmente incardinato sul vizio di violazione di legge, ma la censura mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove, dunque era inammissibile nel perimetro del n. 3.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte richiama che l'eventuale erronea valutazione dell'esito probatorio è sindacabile, se del caso, solo nei limiti del vizio motivazionale, non come violazione dell'art. 2697 c.c.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Indica il rito camerale seguito per la decisione del ricorso.
Indica la trattazione in camera di consiglio secondo il procedimento semplificato previsto dalla norma.
art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011 n. 98
La Corte richiama la disposizione sulla definizione delle liti fiscali pendenti e la soglia di valore per la rilevanza della lite ai fini della sospensione/definizione agevolata.
art. 16, comma 3, lett. c), L. 27 dicembre 2002 n. 289
È richiamato per la determinazione del valore della lite, identificato nell'importo del tributo contestato in primo grado al netto di interessi, indennità di mora e sanzioni collegate.
È menzionato dal resistente per il deposito della memoria, nel contesto del rito camerale.
art. 39, comma 12, lett. e), d.l. 6 luglio 2011 n. 98
È evocato dall'eccezione di tardività, ma la Corte la respinge perché il valore della lite rientra nel limite previsto dalla disciplina richiamata.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia invertito l'onere della prova; non basta contestare che il giudice abbia male apprezzato le risultanze istruttorie o ritenuto provato un fatto.
- Quando la censura in cassazione riguarda, sostanzialmente, la valutazione delle prove, essa non può essere convertita in una denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c.; il corretto veicolo di doglianza, se ricorrono i presupposti, è quello del vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- Il motivo di ricorso deve colpire specificamente le rationes decidendi della sentenza impugnata; una censura astratta o riferita a una pronuncia diversa è inammissibile.
- Ai fini della disciplina sul valore della lite tributaria, il parametro è l'imposta contestata in primo grado al netto di interessi, sanzioni e accessori, non il valore complessivo comprensivo di tali voci.
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