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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18889/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione delle ordinanze che hanno confermato il sequestro preventivo di complessive Euro 84.370 (Euro 79.670 + Euro 4.700) rinvenuti nel camion in uso al ricorrente, contestato nell'ambito di un procedimento per detenzione di stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309/1990). Il ricorrente ha censurato la mancata dimostrazione del nesso eziologico tra il danaro e l'attività di spaccio, la provenienza dichiarata delle somme (redditi da commercio ambulante in nero), la possibile applicabilità dell'ipotesi lieve (comma 5 art. 73) e l'insufficiente motivazione in ordine al periculum in mora

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Salerno avesse motivato in modo ampio e analitico la conferma dei decreti di sequestro, i quali erano stati disposti non come sequestro diretto del provento del reato ma ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p. e dell'art. 85-bis d.P.R. 309/1990, con finalità di confisca per sproporzione ai sensi dell'art. 240-bis c.p. La Corte ha considerato irrilevanti le censure sul nesso di pertinenzialità (poiché la misura era stata adottata nella prospettiva della confisca per sproporzione), ha ritenuto fondate le considerazioni del Tribunale circa l'assenza di spiegazioni sulla provenienza della somma e la sua sproporzione rispetto ai redditi dichiarati, e ha escluso rilevanza alla possibile qualificazione come ipotesi lieve in ragione della recente modifica legislativa che estende l'art.85-bis a tutti i reati di cui all'art.73. Ha altresì ritenuto adeguata la motivazione sul periculum in mora (insufficienza dei redditi dichiarati e concreto rischio di dispersione). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen., comma 2

    Base procedurale utilizzata dal Tribunale per confermare il sequestro con finalità di tutela della futura confisca per sproporzione; il Tribunale ha escluso l'applicazione del comma 1 (sequestro impeditivo).

  • art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990

    Norma richiamata quale collegamento alla disciplina della confisca per sproporzione prevista dall'art. 240-bis c.p.: la recente formulazione estende l'ambito applicativo anche ai reati di cui all'art. 73, permettendo il sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Istituto della confisca per sproporzione richiamato come finalità della misura reale: consente la confisca di beni sproporzionati rispetto ai redditi del soggetto, anche in assenza di prova che siano provento diretto dell'illecito.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (commi 1, 4 e 5 richiamati)

    Articolato che punisce reati in materia di stupefacenti; la sentenza rileva che, pur essendo contestata la detenzione (e non la cessione), la qualificazione come 'ipotesi lieve' prevista dal comma 5 è divenuta irrilevante ai fini della confisca per sproporzione dopo la modifica normativa richiamata.

  • d.l. 15/09/2023 n. 123, art. 4 comma 3-bis (conv. L. 13/11/2023 n. 159)

    Novella che ha modificato l'art. 85-bis estendendo l'applicazione della confisca per sproporzione anche all'ipotesi lieve di cui all'art. 73, rendendo in tal modo irrilevante, ai fini della confisca per sproporzione, la diversa qualificazione del reato successiva alla modifica.

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che consente il riesame; il ricorso al Tribunale di Salerno è stato esperito ai sensi di questa disposizione.

Massime di principio

  • Quando un sequestro è disposto ai fini della confisca per sproporzione (art. 240-bis richiamato da art. 85-bis d.P.R. 309/1990), non è necessario dimostrare un nesso di pertinenzialità diretto tra i beni sequestrati e l'attività di spaccio: rileva l'insufficiente giustificazione della provenienza rispetto ai redditi dichiarati.
  • Nel contestare un sequestro preventivo, è essenziale verificare e contestare la precisa base giuridica della misura (sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1 oppure sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione ex art. 321, comma 2 e art. 85-bis); le contestazioni vanno calibrate sulla base scelta dal giudice.
  • La prova documentale della provenienza lecita delle somme (movimenti bancari, fatture, contabilità, documenti di vendita) è determinante per contrastare la presunzione di sproporzione; mere dichiarazioni informali del ricorrente hanno scarso rilievo se non supportate da elementi concreti.
  • Dopo modifiche legislative che estendono l'applicabilità della confisca per sproporzione, la diversa qualificazione del reato (es. ipotesi lieve) può risultare irrilevante ai fini della misura: occorre verificare la data del fatto rispetto all'entrata in vigore della norma.
  • Per contrastare l'assunto sul periculum in mora è utile dimostrare con elementi concreti l'impossibilità di dispersione delle somme (es. sequestri concomitanti, vincoli già esistenti, affidamento a terzi affidabile), oltre a prospettare misure meno afflittive proporzionate alla tutela degli interessi investigativi.

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