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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18862/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 12/06/2023, deducendo violazioni di norme processuali (art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p. e artt. 178, comma 1, lett. c), 179, 185, 420‑bis e 420‑ter c.p.p.), per avere la Corte dichiarato l'assenza dell'imputato all'udienza del 12/06/2023 e pronunciato la sentenza in sua assenza nonostante il difensore avesse comunicato via PEC il 09/06/2023 che il Marcucci era "attualmente sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari presso il SERT di Ascoli Piceno con fine pena fissato al 29 luglio 2024". Il ricorrente lamentava che, se l'affidamento comportava la prescrizione di non allontanarsi dal comune di Ascoli Piceno senza autorizzazione (cioè una restrizione della libertà personale), la Corte avrebbe dovuto disporre la traduzione dell'imputato; per l'omessa traduzione e per la celebrazione del processo in sua assenza sarebbe dunque intervenuta nullità assoluta o comunque annullabilità tempestivamente deducibile in cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'affidamento in prova al servizio sociale sia, in linea di principio, una misura in regime di libertà e non una misura restrittiva della libertà personale, salvo che il provvedimento non imponga specificamente l'obbligo di soggiorno in un determinato comune (art. 47, comma 6, legge 26 luglio 1975, n. 354). Nel caso di specie la comunicazione inviata dal difensore via PEC segnalava soltanto l'esistenza dell'affidamento, ma non indicava che fosse stato imposto il divieto di allontanarsi dal comune di Ascoli Piceno senza autorizzazione; pertanto non risultava dagli atti una condizione impeditiva alla comparizione. Applicando il principio delle Sezioni Unite (sentenza Costantino), la sussistenza di una condizione di restrizione impeditiva della partecipazione deve essere comunicata al giudice all'apertura del dibattimento; in mancanza di tale immediata comunicazione o della rilevabilità dagli atti, il successivo accertamento della predetta condizione non invalida gli atti processuali anteriori. Perciò la Corte d'appello aveva correttamente dichiarato l'assenza del Marcucci e non doveva ordinare la traduzione. Ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c), codice di procedura penale

    Norma richiamata come criterio di censura nel ricorso per cassazione: motivazione e violazione di norme e principi di diritto nei provvedimenti impugnati.

  • art. 178, comma 1, lett. c), codice di procedura penale

    Norma citata in rapporto alle ipotesi di nullità e alle formalità di apertura del dibattimento; la Cassazione valuta la necessità di comunicazione immediata di impedimenti.

  • art. 179, codice di procedura penale

    Citato tra le norme processuali rilevanti per la validità del dibattimento e per le nullità; la Corte esamina la rilevabilità di condizioni impeditiva dalla documentazione e dalle comunicazioni tempestive.

  • art. 185, codice di procedura penale

    Richiamato in tema di nullità e atti processuali; la sentenza applica i principi relativi alla tempestiva deduzione di vizi procedurali.

  • art. 420‑bis, codice di procedura penale

    Norma sul procedimento istruttorio; citata tra le disposizioni di riferimento ma la decisione si fonda soprattutto sui principi di comunicazione dell'impedimento.

  • art. 420‑ter, codice di procedura penale

    Richiamata nell'insieme delle norme processuali oggetto della censura; la Corte non rileva violazioni tali da invalidare il procedimento.

  • sentenza Sezioni Unite n. 7635 del 30/09/2021 (Costantino)

    Principio centrale: la condizione di "restrizione della libertà per altra causa" che impedisce la partecipazione deve essere comunicata al giudice dall'imputato o dal difensore entro le formalità di apertura del dibattimento; in mancanza la scoperta successiva non invalida gli atti precedenti.

  • sentenza Sez. 2, n. 11265 del 27/01/2022 (Ostinato)

    Conferma che l'obbligo di soggiorno in un determinato comune, imposto nell'ambito dell'affidamento in prova, integra restrizione della libertà e può costituire legittimo impedimento alla partecipazione al processo.

  • art. 47, comma 6, legge 26 luglio 1975, n. 354

    Prevede che il provvedimento di affidamento in prova possa imporre, tra le prescrizioni, l'obbligo di soggiornare in un determinato comune; la Corte osserva che solo tale prescrizione specifica determina una restrizione della libertà personale idonea a costituire legittimo impedimento.

  • art. 616, comma 1, codice di procedura penale

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso per cassazione.

  • sentenza Sezioni Unite n. 37483 del 26/09/2006 (Arena)

    Richiamata dal ricorrente tra le precedenti giurisprudenziali pertinenti; la Corte ha considerato il quadro giurisprudenziale nella valutazione del motivo.

Massime di principio

  • L'affidamento in prova al servizio sociale è, di per sé, una misura in regime di libertà e non costituisce automaticamente una restrizione della libertà personale idonea a costituire legittimo impedimento alla comparizione in udienza.
  • Solo quando il provvedimento di affidamento impone espressamente l'obbligo di soggiornare in un determinato comune (o analoga prescrizione impeditiva) sussiste una reale restrizione della libertà personale che può legittimare l'assenza dell'imputato e imporre la traduzione da parte dell'autorità giudiziaria.
  • La condizione di "restrizione della libertà per altra causa" che impedisce la partecipazione al processo deve essere comunicata immediatamente al giudice, preferibilmente entro le formalità di apertura del dibattimento, dal soggetto interessato o dal suo difensore; una comunicazione successiva o generica può non essere sufficiente per invalidare atti già compiuti.
  • Una comunicazione difensiva che segnala genericamente l'esistenza dell'affidamento in prova senza specificare l'imposizione del divieto di allontanarsi dal comune non è sufficiente a costituire un legittimo impedimento e non obbliga il giudice a disporre la traduzione dell'imputato.
  • Per evitare il rischio di procedere in assenza e la conseguente perdita del rimedio, il difensore deve, in caso di misura che limiti la mobilità, fornire prova documentale tempestiva e chiedere formalmente il rinvio o la traduzione al giudice prima o all'apertura dell'udienza.
  • La mancata tempestiva eccezione di impedimento implica che un successivo accertamento della preesistente condizione impeditiva, se non risultante dagli atti, difficilmente potrà portare all'annullamento degli atti processuali già compiuti.

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