Cassazione Penale, Sentenza n. 18861/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna per il delitto di truffa aggravata (art. 640, comma 2, n.2 c.p.) confermata in appello, deducendo: per Gizzi, travisamento dei fatti e manifesta illogicità della motivazione, assenza di prove oltre l'indizio dell'intestazione della carta postepay e erronea applicazione dell'aggravante del "timore di un pericolo immaginario"; mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e irragionevolezza della pena; per Cavallo, carenza di prova del pericolo immaginario e mancanza di motivazione sull'aggravante "più persone riunite".
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza o per mancanza dei presupposti di legge. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello letta congiuntamente con la sentenza di primo grado (c.d. "doppia conforme"), ha ritenuto legittima la valutazione indiziaria circa la partecipazione di Gizzi (intestatario della carta postepay beneficiaria dei versamenti) e ha confermato la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 640, comma 2, n.2 c.p. in quanto il pericolo immaginario, anche se riferito alla figura della truffatrice e della sua presunta figlia malata, era idoneo a ingenerare timore nella vittima e a indurla a compiere atti dispositivi (versamenti). Ha inoltre ritenuto corretta la motivazione circa il diniego delle attenuanti generiche e ha chiarito che l'aggravante "più persone riunite" era stata contestata solo rispetto all'originaria imputazione di estorsione poi derubricata. Per questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
La Corte ha confermato che l'aggravante per "aver ingenerato timore di un pericolo immaginario" ricorre anche quando il pericolo prospettato riguarda terzi affettivamente rilevanti per la vittima (es. la presunta figlia), purché la prospettazione sia idonea a ingannare la vittima e a determinare atti dispositivi come versamenti di denaro
art. 606 cod. proc. pen.
La modifica normativa limita il sindacato della Corte di legittimità sul travisamento della prova: il ricorso per cassazione non può rivedere la valutazione probatoria dei giudici di merito salvo macroscopiche evidenze o travisamenti specificamente indicati
art. 29 cod. pen.
Riferimento alle pene accessorie originariamente comminate in primo grado; in appello tali pene sono state eliminate
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende per responsabilità nella determinazione dell'inammissibilità del ricorso
art. 3 Cost.
Invocato dai ricorrenti in relazione al principio di ragionevolezza della pena; la Corte ha ritenuto che il giudizio di congruità della pena e delle attenuanti è di merito e insindacabile in Cassazione salvo vizio motivazionale
art. 27 Cost.
Richiamato rispetto alla finalità rieducativa della pena; la Corte ha osservato che la valutazione sui benefici penitenziari e sulla congruità della pena compete al giudice di merito
art. 133 cod. pen.
Richiamato come criterio che il giudice del merito deve considerare nella concessione delle attenuanti generiche; la Cassazione ha ritenuto la motivazione di merito non censurabile
Massime di principio
- In caso di "doppia conforme" (stesse conclusioni in primo grado e in appello) la Cassazione compie un sindacato molto limitato: non può rivedere liberamente la valutazione delle prove di merito, salvo travisamenti della prova di macroscopica evidenza ben documentati nel ricorso
- L'aggravante per "timore di un pericolo immaginario" ex art. 640, comma 2, n.2 c.p. può ricorrere anche quando il pericolo prospettato riguarda terzi legati alla vittima (es. familiari), se tale prospettazione è idonea a ingenerare nella vittima il timore sufficiente a compiere atti dispositivi
- La mera intestazione di un conto o carta (postepay) sul beneficiario dei versamenti costituisce elemento indiziario rilevante: spetta alla difesa produrre versioni alternative o elementi di discolpa concreti per contrastare la valutazione indiziaria
- Le contestazioni sulla mancata concessione delle attenuanti generiche sono valutazioni di merito: la Cassazione le dichiara insindacabili se la motivazione del giudice di merito è logica e non contraddittoria
- Se una circostanza aggravante è stata contestata solo rispetto a un'imputazione poi derubricata, il giudice non è tenuto a motivare nuovamente quell'aggravante nella nuova fattispecie, purché la decisione di merito abbia chiarito gli elementi ritenuti rilevanti
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