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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18867/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le ricorrenti impugnavano il decreto che aveva rigettato la loro richiesta di applicazione del controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dopo aver ricevuto un'informazione antimafia interdittiva. Denunciavano: 1) carenza e motivazione apparente del decreto d'appello, che avrebbe travisato le loro censure (sostenendo non l'assenza di agevolazione ma l'occasionalità della stessa e la sussistenza dei presupposti per il controllo giudiziario); 2) errata applicazione della preclusione derivante dall'effetto devolutivo dell'appello, estesa indebitamente alle argomentazioni invece che ai soli punti della decisione impugnata; 3) interpretazione erronea dell'art. 34-bis comma 6, ritenendo che il giudice debba verificare in sede volontaria anche il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose già accertato in sede amministrativa; 4) valutazione sbagliata dell'idea di 'agevolazione inattuale' e della natura meno afflittiva del controllo giudiziario rispetto all'interdittiva antimafia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo (assorbendo gli altri) e ha annullato il decreto della Corte d'appello di Napoli con rinvio per nuovo esame in diversa composizione. La Cassazione ha censurato l'errata estensione della preclusione derivante dall'effetto devolutivo ai meri argomenti delle ricorrenti invece che ai punti di decisione, indicando che ciò rende la motivazione meramente apparente. Ha inoltre chiarito l'interpretazione corretta dell'art. 34-bis comma 6: nel controllo giudiziario chiesto dall'impresa il giudice non deve riesaminare il prerequisito del pericolo concreto di infiltrazioni (già accertato dall'atto amministrativo), ma deve valutare a) l'occasionalità dell'agevolazione mafiosa in prospettiva prognostica e b) la concreta possibilità di riallineamento dell'impresa al mercato sano. Il procedimento è quindi rinviato alla Corte d'appello per una nuova decisione conforme ai criteri indicati.

Norme richiamate

  • art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    ove ne ricorrano i presupposti

    Il comma 6 disciplina il controllo giudiziario chiesto dall'impresa destinataria dell'informazione antimafia; il giudice, in sede volontaria, non deve riesaminare il pericolo concreto di infiltrazioni già accertato dall'atto amministrativo ma deve valutare l'occasionalità dell'agevolazione e la possibilità di riallineamento dell'impresa.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    L'effetto devolutivo dell'appello preclude la riesamina dei punti della decisione non impugnati; non si estende però alle argomentazioni svolte dalla parte nell'ambito dei motivi.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

    Fondamentali per la censura in cassazione di violazione di legge e vizio di motivazione del decreto impugnato.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Richiamato in riferimento all'obbligo di motivazione delle decisioni giurisdizionali.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato in rapporto alla motivazione e al contraddittorio nell'istruttoria e nella decisione.

  • art. 84, comma 4, d.lgs. n. 159/2011

    Rilevante come riferimento all'informazione antimafia interdittiva che ha dato avvio al contenzioso.

  • Giurisprudenza citata (Ricchiuto, Gruppo Samir, Timpanaro, Repaci, ecc.)

    Richiami giurisprudenziali che precisano: la distinzione tra controllo prescrittivo (a iniziativa pubblica) e controllo volontario (a richiesta di parte), la limitazione dell'ambito valutativo del giudice nel caso di istanza di parte e il principio per cui la preclusione dell'effetto devolutivo riguarda i punti della decisione e non le argomentazioni.

Massime di principio

  • L'effetto devolutivo dell'appello (art. 597 c.p.p.) preclude la riesamina dei punti della decisione non impugnati, ma non impedisce al giudice di appello di articolare proprie argomentazioni nell'ambito dei motivi proposti: la preclusione non si estende alle argomentazioni svolte dalla parte.
  • In caso di controllo giudiziario chiesto dall'impresa destinataria dell'informazione antimafia (art. 34-bis, comma 6), il giudice deve partire dall'accertamento amministrativo già compiuto e non riesaminare il prerequisito del pericolo concreto di infiltrazioni mafiose; il giudice valuta invece: a) l'occasionalità dell'agevolazione in prospettiva prognostica; b) la concreta possibilità di 'riallineamento' dell'impresa al mercato sano.
  • La verifica dell'occasionalità non è un dato meramente statico ma ha natura prognostica e deve considerare se gli strumenti di controllo previsti possano effettivamente rimuovere l'infiltrazione o se questa sia cronica.
  • La Corte deve rispondere specificamente alle censure delle parti: omessa o meramente apparente motivazione costituisce vizio di violazione di legge e può determinare l'annullamento con rinvio.
  • Distinguere tra 'assenza' e 'inattualità' dell'agevolazione è rilevante: dichiarare che un'agevolazione è inattuale non equivale automaticamente a negare che vi sia stata agevolazione, e la valutazione della sua occasionalità resta essenziale per la concessione del controllo giudiziario volontario.
  • In sede di screening dei ricorsi, se il giudice di merito travisa le censure o applica erroneamente la regola della preclusione, la Corte di Cassazione può annullare il provvedimento e rinviare perché il merito sia esaminato secondo i corretti criteri normativi e giurisprudenziali.

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