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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18864/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Un unico motivo articolato: violazione di legge e vizio della motivazione per omissione nella valutazione di fatti e circostanze rilevanti (artt. 192 e 546 cod. proc. pen.). La difesa ha sostenuto che la Corte di appello non ha considerato la relazione di consulenza tecnica della Dott.ssa Di Bartolo e non ha valutato la buona fede del ricorrente e la pronta restituzione di circa 100.000 euro. Si è dedotta la possibilità di una parziale compensazione in assenza di volontà appropriativa e si è contestata la logica della sentenza, che a detta della difesa riconoscerebbe il dolo ma assolverebbe sul piano penale sostanziale pur condannando civilmente al risarcimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo non consentito e manifestamente infondato: la difesa si è limitata a proporre una diversa lettura del merito senza un'effettiva confutazione della motivazione della Corte d'appello, già sorretta da una 'doppia conforme'. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione sull'impossibilità di compensare le somme dovute alla parte civile con il credito professionale invocato dal ricorrente, sottolineando che il credito non risultava certo, liquido ed esigibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.) e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (liquidate in euro 3.592,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • Codice penale - art. 646

    Articolo che disciplina il reato di appropriazione indebita, ossia il fatto contestato al ricorrente.

  • Codice penale - artt. 81 e 61 n.7) e n.11)

    art. 81; art. 61 n.7) e n.11) cod. pen.

    Norme richiamate nella qualificazione e nella valutazione delle circostanze che incidono sulla responsabilità penale e sulla misura della pena.

  • Codice di procedura penale - artt. 192 e 546

    artt. 192 e 546 cod. proc. pen.

    Richiamati dalla difesa come base per lamentare omissione di allegati o elementi probatori e vizio della motivazione; la Corte ha ritenuto che tali doglianze non dimostrino un reale travisamento delle risultanze istruttorie.

  • Disposizioni di attuazione cod. proc. pen. - art. 173

    art. 173 disp.att. cod. proc. pen.

    Limita la forma della riproduzione del motivo in cassazione, consentendo la motivazione nel rispetto dei limiti richiesti; richiamato per segnalare la sintesi del motivo riprodotta in sede di cassazione.

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma in favore della cassa delle ammende per ricorsi ritenuti infondati o inammissibili; applicata per la sanzione pecuniaria di euro 3.000.

  • Giurisprudenza sul principio di compensazione

    Sez. 2, Sentenza n. 27884 del 01/06/2022 (Cottone); Sez. 2, n. 293 del 04/12/2013 (Silvano) e altre pronunce citate

    Costante principio secondo cui, in tema di appropriazione indebita, la compensazione invocata a titolo di difesa è ammessa solo se il credito invocato è certo, liquido ed esigibile; la sola prestazione lavorativa non è sufficiente a integrare tali requisiti senza elementi contrattuali o provvedimenti che ne attestino la liquidità/esigibilità.

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammesso limitarsi a proporre una diversa valutazione del merito: occorre dimostrare un vizio di diritto o un travisamento delle prove che superi il sindacato limitato della Corte.
  • In ipotesi di appropriazione indebita, la difesa basata sulla compensazione con un credito preesistente ha efficacia solo se il credito è certo, liquido ed esigibile (provato da contratto, titolo esecutivo o altro atto che ne stabilisca la liquidità).
  • La mera produzione di una consulenza tecnica (CTU) non determina automaticamente l'annullamento della motivazione: bisogna indicare in che modo la CTU sia decisiva e come la Corte non l'abbia adeguatamente considerata.
  • La restituzione di somme e la buona fede possono essere elementi attenuanti o rilevanti per la valutazione del dolo, ma non bastano di per sé ad escludere la responsabilità civile o a giustificare la compensazione senza prova del credito certo e liquidabile.
  • Quando la decisione di merito è sorretta da valutazioni coerenti e da precedenti giurisprudenziali (effetto di conformità), le possibilità di successo in cassazione si riducono notevolmente e il ricorrente rischia la declaratoria di inammissibilità con condanna alle spese.

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