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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34518/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica avverso il decreto con cui il Tribunale aveva liquidato i compensi spettanti a un difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha dichiarato l’opposizione inammissibile per tardività, ritenendo che la comunicazione del provvedimento risultasse dal registro informatico e che non fosse provato il rispetto del termine di trenta giorni. In cassazione la Procura ha dedotto, con due motivi connessi, l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione degli artt. 136 c.p.c. e 2697 c.c.: da un lato, ha sostenuto di non avere mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto, non essendo sufficiente la mera schermata SICID a provare la comunicazione nelle forme di legge; dall’altro, ha censurato la mancata considerazione dell’attestazione del direttore amministrativo che escludeva qualunque comunicazione telematica o cartacea, affermando che non poteva gravare sul Pubblico Ministero la prova della data di effettiva conoscibilità dell’atto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato innanzitutto un vizio formale del ricorso per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., per mancanza di una sommaria esposizione dei fatti di causa. Nel merito, ha comunque escluso che il ricorso potesse superare il controllo ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché il Tribunale aveva deciso in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità: per l’opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia si applica il rito sommario, con termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in mancanza di una valida comunicazione/notificazione, opera il termine lungo ex art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione del decreto. Sulla base di questo criterio, l’opposizione della Procura era comunque tardiva. Non sono state liquidate spese, per la natura del ricorrente e la mancata costituzione dell’intimato; è stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Rimedio di opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il decreto di pagamento del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio va comunicato anche alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è opponibile nei modi di legge.

  • art. 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150

    Le opposizioni ai decreti in materia di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario.

  • art. 702-quater c.p.c.

    Il decreto di liquidazione è assimilato, quanto al regime impugnatorio, all’ordinanza resa nel rito sommario e appellabile con termini brevi dalla comunicazione o notificazione.

  • art. 327 c.p.c.

    In assenza di comunicazione o notificazione del provvedimento, opera il termine lungo di impugnazione dalla pubblicazione per i provvedimenti decisori e definitivi.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile se manca la sommaria esposizione dei fatti di causa.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso non è scrutinabile favorevolmente se la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 136 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per contestare la ritualità della comunicazione del decreto.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dal ricorrente per contestare l’onere probatorio posto a suo carico in ordine alla conoscibilità dell’atto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato segue il rito sommario e deve essere proposta entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
  • Se manca una valida comunicazione o notificazione del decreto, il termine applicabile per impugnarlo è quello lungo di cui all’art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione.
  • Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, è indispensabile una sommaria esposizione dei fatti di causa idonea a consentire la comprensione della vicenda processuale.
  • Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità quando si limita a contestare una decisione conforme all’orientamento consolidato della Corte di cassazione.
  • La mera contestazione della ritualità della comunicazione non consente di eludere la verifica della tardività dell’opposizione, se comunque risulta decorso il termine lungo di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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