Cassazione Civile, Ordinanza n. 28536/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria)
La controversia
Un mutuatario ha proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. contro il precetto notificatogli per il recupero del residuo di un mutuo fondiario modulare stipulato anni prima, deducendo: violazione degli obblighi di correttezza, lealtà, buona fede e trasparenza per il mancato accoglimento della richiesta di sospensione e rinegoziazione delle rate; illegittimo passaggio a sofferenza e segnalazione alla Centrale Rischi; nullità del precetto e del contratto per indeterminatezza delle modalità di calcolo delle rate, anatocismo, interessi moratori dopo la risoluzione, indeterminatezza del tasso pattuito, mancata indicazione del TAEG ed usura. In primo e secondo grado alcune domande sono state accolte solo in parte, ma in cassazione il ricorrente ha lamentato: 1) errata valutazione della gravità dell’inadempimento della banca e mancata dichiarazione di nullità del precetto; 2) omesso riconoscimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi; 3) mancata ammissione della prova testimoniale; 4) errata esclusione della nullità delle clausole sugli interessi e del piano di ammortamento alla francese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse in realtà a una nuova valutazione di merito sulla gravità dell’inadempimento della banca, non sindacabile in cassazione; che il secondo fosse inammissibile perché il danno da segnalazione illegittima non è in re ipsa e richiede specifica allegazione e prova del pregiudizio; che il terzo difettasse di decisività, poiché il capitolo di prova indicato non sarebbe stato idoneo a incidere sul tema del danno; e che il quarto fosse in parte aspecifico e comunque volto a contestare una valutazione di merito, oltre a essere carente di autosufficienza nella parte relativa alle risultanze tecniche. Le spese sono state poste a carico del ricorrente in favore della controricorrente; nulla è stato disposto nei confronti della banca originaria rimasta intimata.
Norme richiamate
È stata la base formale dell'opposizione preventiva all'esecuzione proposta contro il precetto.
L'eccezione di inadempimento può giustificare solo il rifiuto della prestazione in relazione all'inadempimento altrui, nei limiti della gravità concreta accertata dal giudice di merito.
La liquidazione equitativa del danno presuppone comunque l'allegazione e la prova dell'esistenza del pregiudizio.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso deve essere autosufficiente quanto all'esposizione dei fatti e delle risultanze istruttorie rilevanti.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La doglianza è inammissibile se non indica con precisione l'atto processuale e la sua localizzazione nel fascicolo.
Le censure sono state ricondotte ai limiti del sindacato di legittimità; non è consentita una rivalutazione del merito sotto veste di violazione di legge o omesso esame.
Richiamato dal ricorrente in tema di anatocismo, ma la censura è stata reputata inammissibile.
Richiamato dal ricorrente in tema di determinazione degli interessi, ma la censura è stata reputata inammissibile.
Richiamato per sostenere la nullità delle clausole del mutuo, ma la censura non è stata accolta.
Richiamato per dedurre indeterminatezza dell'oggetto delle clausole sugli interessi, ma senza esito favorevole.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla trasparenza e determinatezza delle condizioni contrattuali, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato applicato il raddoppio del contributo unificato per l'inammissibilità del ricorso.
Richiamata per l'asserita usura, ma la relativa censura non ha superato il vaglio di ammissibilità.
Richiamato come fonte della disciplina bancaria e della trasparenza contrattuale.
Richiamato dal ricorrente in tema di risarcimento del danno da trattamento/segregazione dei dati, ma la domanda risarcitoria è stata respinta per difetto di prova del danno.
Richiamato dal ricorrente tra le norme risarcitorie, senza accoglimento.
Richiamato sia per i danni da segnalazione sia per la responsabilità pretesa della banca, ma la Corte ha ribadito la necessità di prova del danno e del nesso causale.
Richiamato dal ricorrente per gli obblighi di correttezza nell'esecuzione del rapporto.
Richiamato dal ricorrente per la diligenza esigibile dalla banca.
Richiamato dal ricorrente quale norma sull'inadempimento contrattuale.
Richiamato per il dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Richiamato in relazione al danno risarcibile da illegittima segnalazione e asserito inadempimento; la Corte ha escluso la risarcibilità in assenza di allegazione e prova del pregiudizio.
Richiamato nel motivo sulla prova testimoniale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
Richiamato nel motivo sulla valutazione delle prove, ma senza incidenza sull'esito.
Richiamato nel motivo sulla fase istruttoria, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione della gravità dell'inadempimento contrattuale, perché tale apprezzamento appartiene al giudice di merito ed è sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale e nei ristretti confini oggi consentiti.
- L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. può giustificare il rifiuto della prestazione solo in misura proporzionata all'inadempimento altrui e non legittima automaticamente la sospensione integrale di prestazioni successive né la risoluzione del contratto.
- In tema di illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, il danno all'immagine o alla reputazione non si presume in re ipsa: chi lo invoca deve allegarlo specificamente e provarlo, anche quando ne chieda la liquidazione equitativa.
- La liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. non esonera dall'onere di provare l'esistenza del pregiudizio; serve solo quando la quantificazione sia difficile ma il danno sia già dimostrato.
- Un motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità o autosufficienza quando non indica con precisione gli atti processuali rilevanti o non consente alla Corte di valutare la decisività della censura dalla sola lettura del ricorso.
- La censura sulla nullità di un mutuo per indeterminatezza delle clausole sugli interessi non può essere accolta se si risolve in una contestazione della valutazione di merito del giudice di appello e non dimostra, in modo autosufficiente, l'effettiva indeterminatezza o invalidità delle pattuizioni.
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