Cassazione Civile, Ordinanza n. 15372/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 per saldi IRAP e IRES relativi all'anno d'imposta 2014. In primo e secondo grado aveva dedotto difetto di motivazione, mancato invio dell'avviso bonario, illegittimità dell'utilizzo del controllo automatizzato e infondatezza della pretesa, sostenendo di non essere una società di comodo e di aver dichiarato l'imposta solo per effetto del mancato accoglimento dell'interpello disapplicativo. La CTR aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo illegittimo il ricorso al controllo automatizzato e, nel merito, escludendo la natura di società di comodo sulla base di una precedente sentenza favorevole riferita all'anno 2013. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 36-bis d.P.R. 600/1973, sostenendo che la cartella era legittima perché fondata su importi dichiarati come dovuti dalla stessa società e quindi liquidabili senza avviso di accertamento; 2) violazione dell'art. 7 d.P.R. 917/1986, deducendo che la CTR aveva fatto propria una sentenza relativa a un diverso anno d'imposta, in violazione dell'autonomia dei periodi d'imposta; 3) violazione dell'art. 30 l. 724/1994, assumendo che non fossero stati allegati e provati eventi oggettivi, straordinari e imprevedibili idonei a giustificare la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo, ma solo una generica inerzia imprenditoriale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi nei limiti indicati in motivazione. Ha affermato che era legittimo il controllo automatizzato ex art. 36-bis perché l'Amministrazione aveva richiesto somme già dichiarate dalla società come dovute. Ha però censurato la CTR perché non aveva svolto un autonomo accertamento in fatto sull'anno 2014, limitandosi di fatto a richiamare una precedente decisione relativa al 2013. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CGT di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, affinché verifichi se, per l'annualità 2014, la società abbia provato le condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società di comodo e provveda anche alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È utilizzabile il controllo automatizzato quando l'Ufficio si limita a liquidare somme risultanti dalla dichiarazione del contribuente, senza necessità di un avviso di accertamento autonomo.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il principio di autonomia dei periodi d'imposta e la necessità di valutazione autonoma dell'annualità controversa.
La disciplina sulle società di comodo richiede la verifica, anno per anno, del superamento o meno del test di operatività e, in difetto, la prova di condizioni oggettive per la disapplicazione.
Un giudicato formatosi su una pronuncia di rito non produce giudicato sostanziale e non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio.
Richiamato per il deposito della memoria in vista della trattazione camerale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- La cartella emessa ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 è legittima quando l'Ufficio si limita a iscrivere a ruolo importi che il contribuente ha già indicato in dichiarazione come dovuti; in tale ipotesi non è necessario un autonomo avviso di accertamento.
- L'impugnazione della cartella derivante da controllo automatizzato non è limitata ai vizi formali dell'atto: poiché la dichiarazione fiscale è dichiarazione di scienza, il contribuente può contestare anche il merito della pretesa tributaria, essendo la cartella il primo atto impositivo notificato.
- Lo status di società di comodo non ha carattere permanente e deve essere verificato anno per anno, perché la condotta imprenditoriale e i presupposti di operatività possono mutare nel tempo.
- Il giudicato formatosi su una pronuncia in rito non produce effetti sostanziali idonei a vincolare un diverso giudizio sul merito della medesima pretesa.
- Il richiamo a una sentenza relativa a un diverso periodo d'imposta non può sostituire l'accertamento autonomo richiesto per l'annualità oggetto di controversia, specie quando il fatto rilevante è suscettibile di variare nel tempo.
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