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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07175/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La controversia nasce dalla notificazione di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, con allegati richiami a più cartelle di pagamento. In primo grado la comunicazione era stata annullata solo in relazione ad alcune cartelle, mentre per le altre era stata ritenuta valida. La società ha proposto appello, poi rigettato dalla CTR, e quindi ricorso per cassazione con tre censure: 1) violazione dell’art. 10 del d.m. 4.10.2015, sostenendo che l’atto di costituzione in giudizio del funzionario dell’agente della riscossione non fosse stato firmato digitalmente, ma depositato in modalità analogica; 2) violazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 16-ter d.l. n. 179/2012, deducendo l’invalidità della notifica via PEC della cartella perché il documento allegato era in formato PDF e non P7M e perché il messaggio proveniva da un indirizzo non inserito nei pubblici registri; 3) violazione degli artt. 50, 76 e 77 d.P.R. n. 602/1973, lamentando che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non fosse stata preceduta da intimazione di pagamento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché il ricorrente non aveva adeguatamente riprodotto o riassunto il contenuto dell’atto di costituzione, impedendo alla Corte di valutarne la decisività. Ha poi dichiarato infondato il secondo motivo, affermando che la cartella notificata via PEC non richiede necessariamente la firma digitale dell’allegato cartaceo convertito in PDF, e che la notifica è valida anche se proveniente da indirizzo PEC non tratto dai registri pubblici, purché l’indirizzo sia certo e riferibile al mittente e la notifica raggiunga lo scopo. Infine, ha respinto il terzo motivo, ribadendo che l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 non è atto di espropriazione forzata e non richiede la previa intimazione ex art. 50, comma 2; è sufficiente la comunicazione preventiva con termine di trenta giorni per osservazioni o pagamento, contraddittorio che nel caso era stato effettivamente garantito.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere un’esposizione specifica dei fatti e degli atti rilevanti; la mancata riproduzione o riassunto dell’atto censurato integra difetto di specificità e inammissibilità del motivo.

  • art. 10 d.m. 4.10.2015

    Richiamato dal ricorrente; la Corte non ne entra nel merito perché il motivo è dichiarato inammissibile per carenza di specificità.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    La notifica della cartella di pagamento via PEC è valida senza necessità, in assenza di una diversa previsione, che la copia informatica dell’atto cartaceo sia sottoscritta con firma digitale.

  • art. 16-ter d.l. n. 179/2012

    Ai fini della notifica PEC, la provenienza da indirizzo non inserito nei pubblici elenchi non invalida di per sé la notificazione se l’indirizzo è certo e riferibile al mittente.

  • art. 50 d.P.R. n. 602/1973

    La previa intimazione di pagamento non è necessaria per l’iscrizione ipotecaria, poiché tale attività non costituisce espropriazione forzata.

  • art. 76 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato dal ricorrente in collegamento con la disciplina dell’esecuzione e dell’iscrizione ipotecaria.

  • art. 77 d.P.R. n. 602/1973

    L’iscrizione ipotecaria non è atto esecutivo in senso stretto; deve però essere preceduta da comunicazione preventiva e da concessione di un termine di trenta giorni per pagamento o osservazioni, a tutela del contraddittorio endoprocedimentale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Cass. n. 30948/2019

    In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento originariamente cartacea non deve necessariamente essere firmata digitalmente, salvo diversa previsione normativa.

  • Cass., Sez. Un., n. 15979/2022

    Per la notifica a mezzo PEC, anche se proveniente da indirizzo non inserito nei pubblici elenchi, rileva la certezza e riferibilità dell’indirizzo al mittente.

  • Cass. n. 2961/2021

    La costituzione del destinatario che dimostri di essersi difeso compiutamente può escludere rilevanza all’eventuale irregolarità della notifica.

  • Cass. S.U. n. 23620/2018

    La notifica è valida quando ha raggiunto il suo scopo, in assenza di incertezza sulla provenienza e sull’oggetto.

  • Cass. n. 23875/2015

    L’iscrizione ipotecaria non richiede la previa intimazione ex art. 50, comma 2; il giudice deve qualificare giuridicamente i fatti secondo la norma effettivamente applicabile, anche se il ricorso abbia invocato una disposizione non pertinente.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo è inammissibile se non contiene un’esposizione sufficiente degli atti e dei fatti rilevanti per consentire alla Corte di verificarne la decisività.
  • La notificazione a mezzo PEC della cartella di pagamento è valida anche se la copia informatica dell’atto originariamente cartaceo è in formato PDF e non firmata digitalmente, salvo diversa prescrizione normativa.
  • Ai fini della validità della notificazione PEC, la mancanza di iscrizione dell’indirizzo del mittente nei pubblici registri non comporta invalidità quando l’indirizzo sia certo e riferibile al mittente e la notifica abbia raggiunto lo scopo.
  • L’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 non è un atto di espropriazione forzata e non richiede la previa intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973.
  • Prima dell’iscrizione ipotecaria è necessario il contraddittorio endoprocedimentale, assicurato dalla comunicazione preventiva con concessione di un termine di trenta giorni per il pagamento o per presentare osservazioni.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneSpese di liteOpposizioni esecutive
RamiTributiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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