Cassazione Penale, Sentenza n. 27682/2024 del 11/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta che, dopo un processo basato su intercettazioni, videoregistrazioni, perquisizioni e sommarie dichiarazioni, ha confermato condanne per associazione mafiosa, estorsioni, incendio doloso e reati connessi agli stupefacenti. Gran parte degli imputati avevano però rinunciato ai motivi di appello e concordato il trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.; le censure rimaste riguardano in generale: qualificazione giuridica dei reati ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, difetto di motivazione circa la sussistenza dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 c.p.p., e la congruità della pena concordata. In particolare La Delia deduce l'insufficienza probatoria (afferma che le dichiarazioni principali sono de relato e contraddittorie), la mancata verifica delle aggravanti (art. 628 comma 2 n.3 e art. 416-bis.1 cod. pen.) e un aumento di pena per continuazione ritenuto non adeguatamente motivato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Per la maggior parte dei ricorrenti l'inammissibilità è stata fondata sul fatto che, essendo stati accettati i concordati ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e avendo gli imputati rinunciato ai motivi di appello, le questioni relative a valutazione delle prove, ricostruzione dei fatti o verifiche ex art. 129 c.p.p. non sono deducibili in sede di legittimità. Quanto a La Delia, la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze perché esse miravano a rievaluare attendibilità e congruità probatoria o si basavano su motivi già inammissibili in appello per manifesta infondatezza; inoltre la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione della valutazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni e ritenuto adeguata la determinazione della pena. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, secondo quanto liquidato dalla Corte d'appello.
Norme richiamate
La procedura di concordato o patteggiamento e la sua incidenza sull'impugnabilità: se l'imputato rinuncia ai motivi di appello e concorda la pena ai sensi dell'art. 599-bis, in Cassazione sono deducibili solo i profili relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del PM e alla eventuale difformità della pronuncia del giudice; non sono deducibili questioni di merito sulle prove o questioni già rinunciate.
Norma sulle cause di proscioglimento che può essere valutata in sede di merito, ma le doglianze relative alla mancata applicazione delle cause di proscioglimento sono inammissibili in Cassazione se il motivo è stato rinunciato in appello o se l'impugnazione riguarda una sentenza emessa ex art. 599-bis.
Riguarda il tipo penale relativo al traffico di stupefacenti; la contestazione della qualificazione giuridica del reato rientra tra i motivi di merito che, se rinunciati in appello o decisi nell'ambito di un concordato, non sono normalmente riapribili in Cassazione.
art. 628 comma 2 n. 3 cod. pen.
Aggravante dell'estorsione commessa in qualità di appartenente a un'associazione mafiosa; la Corte ricorda che l'applicazione dell'aggravante richiede elementi che dimostrino la qualità mafiosa nell'azione dell'agente e l'eventuale utilizzo della forza intimidatrice del sodalizio.
art. 416-bis comma 1 cod. pen.
Definizione e rilevanza dell'associazione mafiosa e degli effetti intimidatori collegati; la Corte sottolinea che l'aggravante connessa all'art. 416-bis.1 richiede che l'agente si sia avvalso della forza intimidatrice del vincolo associativo, fatto che deve emergere nella motivazione.
Principi direttivi per la determinazione della pena; la Corte ricorda che la graduazione della pena è discrezionale ma deve essere motivata con riferimento ai criteri degli artt. 132 e 133 c.p., e la motivazione si attenua quando la pena si avvicina al minimo edittale.
artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002
artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002
Norme relative al patrocinio a spese dello Stato e alla liquidazione delle spese a favore delle parti civili ammesse al gratuito patrocinio; utilizzate per disporre la rifusione delle spese in favore delle parti civili.
Massime di principio
- Se l'imputato accetta la determinazione della pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e rinuncia ai motivi di appello, in Cassazione non è possibile dedurre questioni di merito riguardanti la valutazione delle prove, la ricostruzione fattuale o l'eventuale applicazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; sono ammissibili soltanto i motivi relativi alla formazione della volontà dell'imputato, al consenso del pubblico ministero e a eventuali difformità formali della pronuncia.
- I ricorsi che chiedono una mera rivalutazione dell'attendibilità dei testi, la comparazione delle prove o la riconsiderazione dell'interpretazione delle intercettazioni sono, di regola, inammissibili in Cassazione salvo profili di illogicità o manifesta carenza della motivazione.
- Le doglianze basate su motivi che erano già inammissibili o manifestamente infondati in sede di appello possono essere dichiarate prive di interesse attuale e pertanto inammissibili in Cassazione.
- Sulla sussistenza e applicazione di aggravanti collegate alla mafia (art. 628 n.3 o art. 416-bis) il giudice deve indicare elementi concreti che colleghino il fatto alla qualità mafiosa o all'uso della forza intimidatrice del sodalizio; contestazioni generiche sull'assenza di imputazione per associazione mafiosa difficilmente convincono se il giudice di merito ha motivato con elementi specifici.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e sarà sindacabile in Cassazione solo se emergano vizi di illegittimità, illogicità o mancanza di motivazione; una pena prossima al minimo edittale richiede motivazione meno articolata ma comunque presente.
- In casi futuri, se si intende preservare spunti per eventuale controllo in Cassazione, conviene non rinunciare genericamente ai motivi di appello e, se si aderisce al concordato, segnalare espressamente eventuali vizi procedurali della formazione del consenso o difformità normative nella pronuncia.
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