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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28204/2024 del 31/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2009 con cui l’Ufficio gli contestava un maggior reddito di capitale da partecipazione in una società di capitali a ristretta base partecipativa. Secondo l’Ufficio, la società aveva realizzato maggiori utili non dichiarati perché aveva acquistato merci da operatori unionali per rivenderle, omettendo di dichiarare i relativi redditi; per conseguenza, tali utili extracontabili venivano imputati al socio. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione del D.Lgs. n. 546/1992, art. 1, e dell’art. 295 c.p.c., prospettando una questione di pregiudizialità/sospensione del giudizio; 2) violazione dell’art. 2279 c.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115, comma 1, c.p.c., in relazione alla prova e agli effetti dell’accertamento societario presupposto. Il contribuente ha resistito e ha depositato memoria, richiamando una precedente ordinanza della Corte che aveva rigettato il ricorso dell’Agenzia contro la sentenza, passata in giudicato, con cui era stato annullato nel merito l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto decisivo che l’accertamento tributario emesso nei confronti della società, presupposto rispetto a quello emesso verso il socio, fosse già stato annullato con giudicato per vizi attinenti al merito della pretesa erariale. In applicazione del principio secondo cui, nelle società a ristretta base partecipativa, la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili presuppone la validità dell’avviso societario, la caducazione nel merito dell’atto presupposto rende illegittimo anche l’avviso emesso al socio. La Corte ha quindi confermato l’annullamento dell’accertamento verso il contribuente e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità. Ha inoltre escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, poiché l’Agenzia è amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    norma invocata dall’Agenzia per denunciare violazioni di legge e vizi processuali nel ricorso per cassazione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1

    richiamato congiuntamente all’art. 295 c.p.c. per sostenere una questione di pregiudizialità nel processo tributario.

  • art. 295 c.p.c.

    invocato per la sospensione necessaria del giudizio in presenza di una questione pregiudiziale.

  • art. 2279 c.c.

    richiamato nel secondo motivo, ma la Corte non ne ha tratto una diversa conclusione rispetto all’effetto pregiudicante del giudicato sull’accertamento societario.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come norma sull’onere della prova, senza che ciò scalfisse il principio della necessaria validità dell’atto presupposto.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    richiamato dall’Agenzia in tema di valutazione delle prove e dei fatti non contestati.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    la Corte esclude la sua applicazione al caso, richiamando il regime delle amministrazioni pubbliche difese dall’Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’avviso emesso al socio di una società di capitali a ristretta base partecipativa presuppone la validità dell’accertamento emesso nei confronti della società; se quest’ultimo è stato annullato con giudicato per ragioni di merito, viene meno il presupposto per l’imputazione al socio degli utili extracontabili.
  • L’annullamento dell’avviso societario per vizi sostanziali produce un effetto pregiudicante nel giudizio relativo al socio, mentre l’annullamento per meri vizi procedurali determina solo giudicato formale e non incide necessariamente sulla pretesa erariale sostanziale.
  • Quando il giudicato formatosi sull’atto presupposto riguarda la fondatezza nel merito della pretesa tributaria, l’Amministrazione non può utilmente fondare il recupero a carico del socio sulla medesima base accertativa.
  • Nel processo di legittimità, la deduzione di norme sull’onere della prova o sulla valutazione delle risultanze processuali non può superare il dato decisivo costituito dall’intervenuto giudicato sostanziale sull’accertamento presupposto.
  • Per le amministrazioni pubbliche difese dall’Avvocatura dello Stato, non opera il raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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