Sentenza del 20/09/2022 n. 27543 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per il periodo d'imposta (---) emesso con metodologia induttiva a causa dell'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali. L'avviso, notificato in costanza del raddoppio dei termini di decadenza, accertava redditi d'impresa e volume d'affari determinati dall'Ufficio sulla base di PVC e bonifici bancari; il contribuente deduceva che l'atto sostituiva un precedente avviso annullato in autotutela senza nuovi elementi, contestava l'uso dell'accertamento induttivo nonostante la disponibilità di ampia documentazione contabile, lamentava duplicazioni nelle riprese relative a bonifici e invocava il principio di affidamento in relazione alla richiesta di documentazione da parte dell'Ufficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. È stato confermato che: (i) l'Amministrazione poteva validamente annullare in autotutela il precedente atto e sostituirlo con un nuovo avviso purché non fosse formato giudicato e non fosse decorso il termine di decadenza; (ii) il principio della 'perennità' dell'azione amministrativa consente l'esercizio dell'autotutela anche per vizi sostanziali, non solo formali; (iii) l'accertamento induttivo è legittimo in presenza di omessa presentazione delle dichiarazioni, potendo l'Ufficio utilizzare presunzioni semplici (c.d. "supersemplici") e determinare i ricavi in base agli elementi rilevabili (es. bonifici), con inversione dell'onere probatorio a carico del contribuente; (iv) il principio di affidamento non impedisce l'adozione dell'accertamento induttivo e non crea una legittima aspettativa sull'uso di una specifica metodologia accertativa; (v) le censure relative a valutazioni probatorie e ad eventuali duplicazioni di pagamenti sono questioni di fatto riservate al giudice del merito e non attengono a vizio di diritto idoneo ad essere accolto in Cassazione. Spese compensate; riconosciuto l'onere di eventuale contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, comma 3
Riferimento al raddoppio dei termini di decadenza: la notifica dell'atto entro tale termine rende l'accertamento tempestivo e quindi valido.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 2
Richiamata in relazione al principio di unicità dell'accertamento: la Corte precisa che il principio non impedisce l'esercizio dell'autotutela e la sostituzione dell'atto se non è formato giudicato né è intervenuta la decadenza.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41, comma 2
Norma collegata alle modalità di accertamento: la Corte conferma che l'accertamento induttivo è legittimo in presenza di omessa dichiarazione.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55, comma 2
Riferimento alla disciplina IVA: l'omessa presentazione della dichiarazione IVA legittima l'uso di metodi induttivi per determinare la base imponibile.
D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2-quater, comma 1 (conv. L. 30 novembre 1994, n. 656)
Attribuisce all'Amministrazione la possibilità di esercitare il potere di annullamento d'ufficio (autotutela) anche in pendenza di contenzioso, demandando criteri a decreti ministeriali.
D.M. 11 febbraio 1997, n. 37
D.M. 11 febbraio 1997, n. 37
Regolamenta i criteri e i limiti dell'autotutela amministrativa e specifica condizioni di esercizio in presenza di contenzioso (es. esclusione dell'autotutela se esiste giudicato favorevole all'Amministrazione).
D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, art. 68, comma 1
Norma richiamata in relazione ai poteri amministrativi; utilizzata dal ricorrente nella censura sull'autotutela, ma la Corte la interpreta alla luce del D.L. 564/1994 e del DM 37.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53
Richiamato in relazione all'inammissibilità di nuovi motivi in appello; la Corte ha ritenuto inammissibile la novità sollevata in appello riguardo alla decadenza.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10 (Statuto del contribuente)
Richiamata dal ricorrente in tema di affidamento; la Corte precisa che l'affidamento non può creare una aspettativa circa la metodologia d'accertamento dell'Amministrazione e non incide sulla dovuta imponibilità.
Cost., artt. 53 e 97
Principi costituzionali (capacità contributiva e buon andamento/ imparzialità dell'Amministrazione) posti a fondamento del principio di perennità dell'azione amministrativa e della legittimità dell'autotutela.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione annulla un atto impositivo in autotutela e non è intervenuto giudicato né è decorso il termine di decadenza, può legittimamente emettere un atto sostitutivo anche per vizi sostanziali del precedente atto.
- L'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali legittima l'Ufficio a procedere con accertamenti induttivi; in tale ipotesi l'Amministrazione può utilizzare presunzioni semplici (supersemplici) e l'onere della prova si inverte a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che il reddito non è stato prodotto o è inferiore.
- Il principio di affidamento del contribuente non impedisce l'esercizio dei poteri impositivi né vincola l'Amministrazione nella scelta della metodologia accertativa; l'affidamento può riguardare solo aspetti sanzionatori ma non l'obbligazione tributaria stessa.
- Le contestazioni relative a valutazioni aritmetiche o alla duplicazione di elementi probatori (es. bonifici considerati due volte) sono questioni di fatto riservate al giudice del merito: devono essere sollevate tempestivamente e supportate da prova documentale precisa per essere efficaci.
- La notifica viziata di un atto può essere sanata dalla partecipazione e difesa impartita dall'Avvocatura dello Stato o da atteggiamenti processuali che escludono il pregiudizio; eccezioni sulla valida notifica devono essere tempestivamente sollevate.
- In caso di contenzioso tributario, il contribuente che intende opporsi a un avviso induttivo deve fornire prova documentale chiara e puntuale (es. riconciliazione dei bonifici, fatture, conti) per superare le presunzioni utilizzate dall'Ufficio.
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