Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 20/09/2022 n. 2801 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria

MISURE CAUTELARI - IPOTECA E AVVISO DI ISCRIZIONE - Imposta di registro - Prescrizione ordinaria decennale - Sanzioni - Prescrizione quinquennale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (n. 0947620150000 06 81000) per un debito presunto di euro 117.266,66. Il ricorrente deduceva l'omessa notifica delle cartelle esattoriali prodromiche all'iscrizione ipotecaria, la prescrizione dei crediti tributari e la violazione delle norme sullo statuto del contribuente e degli artt. 50, comma 2 e 77, comma 1-bis, del d.P.R. 602/1973 per mancata notifica dell'avviso previsto.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha parzialmente accolto l'appello del ricorrente riducendo il valore dell'iscrizione ipotecaria: ha dichiarato non prescritte le cartelle indicate in P.Q.M. e ha dichiarato la prescrizione delle ulteriori cartelle richiamate nell'atto impugnato. In particolare, per le cartelle notificate oltre il quinquennio rispetto alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 8/5/2015, ha dichiarato la prescrizione limitatamente alle sanzioni e agli interessi, mantenendo invece l'esigibilità del solo tributo principale. Le cartelle per le quali sono stati cancellati sanzioni e interessi (resta dovuto il tributo) sono: 0942006002721415600 (notificata 11/01/2007), 0942008003798584500 (13/02/2009), 09420090004150500 (24/02/2009), 0942009001761741400 (30/06/2009). Le cartelle ritenute non ancora prescritte e quindi pienamente rilevanti ai fini dell'iscrizione sono: 0942011001411521900, 0942012001353627100 (più volte richiamata), 0942013002069998100, 0942014001270358000. Sono compensate le spese del doppio grado di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 2948 n. 4 c.c.

    Stabilisce il termine di prescrizione quinquennale per interessi e, in applicazione giurisprudenziale, per gli interessi con decorrenza dalla data in cui il credito principale è divenuto esigibile; qui usato per dichiarare prescritti gli interessi sulle cartelle notificate oltre il quinquennio rispetto alla comunicazione preventiva del 8/5/2015.

  • art. 20 D.lgs. 472/1997

    Attribuisce alle sanzioni tributarie il termine di prescrizione quinquennale; la Corte territoriale lo applica per dichiarare prescritte le sanzioni relative alle cartelle notificate oltre il quinquennio precedente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.

  • d.P.R. 602/1973 artt. 50 comma 2 e 77 comma 1-bis

    Norme richiamate dal ricorrente in tema di avviso e delle modalità di notifica; il giudice ha rilevato che Equitalia ha prodotto le ricevute postali che provano la notifica delle cartelle, motivo per cui le eccezioni relative a mancata notifica dell'avviso non hanno avuto esito favorevole oltre quanto riconosciuto per prescrizione parziale.

  • Cassazione, ordinanza n. 8120/2021

    Giurisprudenza richiamata per la distinzione tra prescrizione decennale del credito tributario principale (Iva, Irpef, Irap, imposta di registro) e prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi; la Corte territoriale la segue per risolvere il caso.

  • Cassazione, sentenza n. 5577/2019

    Giurisprudenza richiamata a sostegno dell'applicazione dell'art. 20 D.lgs. 472/1997 alla prescrizione delle sanzioni tributarie.

Massime di principio

  • I crediti tributari principali (es. Irpef, Iva, Irap, imposta di registro) soggiacciono alla prescrizione ordinaria decennale; le sanzioni tributarie e gli interessi seguono invece un termine di prescrizione quinquennale.
  • Il termine quinquennale per sanzioni e interessi decorre dalla data in cui il credito principale è divenuto esigibile o in relazione alla notifica dell'atto: se tra la notifica della cartella e l'atto esecutivo (es. comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) sono trascorsi oltre cinque anni, è possibile che siano prescritti sanzioni e interessi pur restando dovuto il tributo principale entro il decennio.
  • Nelle impugnazioni è fondamentale verificare le date di notifica di ciascuna cartella e rapportarle alla data dell'atto esecutivo per determinare se operi la prescrizione quinquennale sulle sanzioni/interessi o la prescrizione decennale sul tributo.
  • La prova della notifica delle cartelle a cura dell'agente della riscossione (es. ricevute postali) è decisiva e, se non disconosciuta, viene ritenuta valida dal giudice; l'eccezione di mancata notifica richiede prova contraria.
  • In caso di esito parziale favorevole per entrambe le parti (reciproca soccombenza parziale) il giudice può compensare le spese di lite.
  • Nelle situazioni simili conviene contestare separatamente la prescrizione di tributo, interessi e sanzioni, allegando e richiedendo l'esibizione delle date di notifica e degli atti esecutivi per calcolare i termini applicabili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.