Sentenza del 20/09/2022 n. 3979 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Processo Tributario - Omessa indicazione dei motivi di appello.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità dei motivi di gravame. Di conseguenza la sentenza di primo grado è rimasta integra nei suoi effetti. Il collegio ha ritenuto che la mera ripetizione, anche se schematica, delle doglianze iniziali non costituisce adeguata motivazione d'appello perché non mostra in modo concreto e circostanziato il vizio logico-giuridico della decisione impugnata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appello è stato dichiarato inammissibile in quanto non conteneva motivi specifici diretti a contestare la ratio decidendi della sentenza di primo grado. L'atto di gravame si è limitato a riprodurre in forma schematica e non puntuale le doglianze già prospettate nel ricorso o nell'atto impositivo, senza indicare argomentazioni contrapposte mirate a incrinare il fondamento logico-giuridico della decisione impugnata. Per la giurisprudenza richiamata, i motivi d'appello devono essere formulati con sufficiente specificità e riferirsi chiaramente ai punti decisivi della sentenza che si intendono censurare.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546/1992, art. 53
L'art. 53 disciplina i termini e le forme dell'impugnazione nel processo tributario; l'interpretazione adottata indica che il requisito formale della motivazione dell'appello non è mero adempimento stilistico ma condizione di ammissibilità: l'appello deve contenere censure specifiche e riferite alla motivazione della sentenza impugnata.
Cass. SS.UU., sent. n. 16/2000
La Suprema Corte a sezioni unite ha chiarito che i motivi d'appello devono tradursi in argomentazioni contrapposte alla sentenza impugnata, atte a mettere in crisi il suo fondamento logico‑giuridico; la mera riproduzione delle doglianze del ricorso o dell'atto impositivo è inadeguata ai fini dell'ammissibilità.
Massime di principio
- L'appello deve contenere motivi specifici e dettagliati che indicano chiaramente quali parti della motivazione della sentenza si ritengono errate e perché; non è sufficiente una ripetizione generica delle doglianze già svolte in primo grado.
- I motivi d'appello devono collegarsi alla ratio decidendi della sentenza impugnata: occorre spiegare in che modo la decisione sia errata sotto profili di fatto o di diritto, mettendo in luce il nesso tra censura e decisione.
- La mancanza di specificità nella formulazione dei motivi può comportare l'inammissibilità dell'appello e il mantenimento della decisione di primo grado.
- Per evitare l'inammissibilità è utile: (a) indicare i passaggi motivazionali della sentenza contestati; (b) spiegare le ragioni dell'errore logico‑giuridico; (c) riferire norme e/o elementi di fatto nuovi o mal valutati e (d) proporre chiara richiesta di pronuncia alternativa.
- Nel processo tributario occorre considerare sia i profili formali (rispetto di termini e contenuti minimi) sia i profili sostanziali (attuare argomentazioni che realmente mettano in crisi la decisione impugnata).
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