Sentenza del 20/09/2022 n. 3980 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Iva - Operazioni soggettivamente inesistenti - Prova dell'interposizione fittizia della società cartiera.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia aveva contestato la legittimità della detrazione IVA sostenendo che le operazioni erano soggettivamente inesistenti per interposizione fittizia di una "società cartiera" (il fornitore fatturante non era il fornitore effettivo). L'Amministrazione ha fornito presunzioni gravi, precise e concordanti sull'interposizione. Il contribuente ha sostenuto la regolarità delle fatture e della documentazione e l'avvenuta fornitura/corresponsione dei pagamenti, ma non è riuscito a dimostrare che l'apparente cedente non fosse un mero soggetto fittiziamente interposto né a provare di essere all'oscuro dell'effettiva interposizione.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che, di fronte alle presunzioni dell'Amministrazione, gravasse sul contribuente l'onere di provare che l'operazione era realmente conclusa con l'apparente fornitore e che questi non fosse un mero schermo. La documentazione contabile e la prova della fornitura o del pagamento sono state ritenute insufficienti. È stato affermato che il contribuente avrebbe dovuto compiere indagini aggiuntive, ad esempio richiedere il certificato dei carichi pendenti della società fornitrice presso l'Amministrazione finanziaria; la mera iscrizione al registro delle imprese non è idonea ad escludere i sintomi di frode. Conseguenza pratica: è stata confermata la decadenza della detrazione IVA o comunque la prevalenza dell'accertamento dell'Amministrazione.
Norme richiamate
Cass. sent. n. 8132/2011
Richiama il principio che, in caso di presunzioni gravi, precise e concordanti sull'inesistenza soggettiva dell'operazione, l'onere probatorio si sposta sul contribuente e la mera documentazione contabile non è di per sé idonea a escludere l'interposizione fittizia
Cass. sent. n. 6623/2021
Conferma i criteri di prova richiesti al contribuente per dimostrare la reale conclusione dell'operazione con l'apparente cedente e sottolinea l'insufficienza di prove formali senza elementi che attestino la sostanza economica dell'operazione
Massime di principio
- Se l'Amministrazione fiscale produce presunzioni gravi, precise e concordanti di interposizione fittizia, l'onere di provare il contrario grava sul contribuente.
- Per contrastare tali presunzioni non è sufficiente esibire la mera regolarità formale della documentazione, la prova della consegna della merce o dei pagamenti; è necessaria prova idonea a dimostrare la sostanza economica dell'operazione e l'assenza di fittizia interposizione.
- La dovuta diligenza del soggetto passivo che intende detrarre l'IVA comprende verifiche di maggiore approfondimento sulla solidità e operatività del fornitore (es. acquisizione di certificati, prove di struttura organizzativa, tracciabilità dei pagamenti verso il fornitore fatturante), oltre alla semplice verifica della visura camerale.
- In pratica, per consentire la detrazione in contesti a rischio, il contribuente dovrebbe documentare rapporti contrattuali effettivi, corrispondenza commerciale, elementi logistici e finanziari che colleghino inequivocabilmente l'operazione al fornitore fatturante; in mancanza, si corre il rischio di vedersi preclusa la detrazione.
- Per le imprese è consigliabile adottare procedure di due diligence sui fornitori (check list, controlli amministrativi e fiscali, conservazione di prove aggiuntive) quando le operazioni presentano elementi di anomalia o quando i fornitori sono soggetti a rischio di frode IVA.
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