Sentenza del 20/09/2022 n. 3977 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Irpef - Omessa indicazione redditi da fabbricati - Immobile sottoposto a sequestro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeil giudice ha ritenuto applicabile la sospensione del versamento delle imposte per l'immobile oggetto di sequestro/confisca. Poiché l'amministrazione finanziaria non ha dimostrato l'esistenza della comunicazione di revoca del sequestro, il compendio immobiliare è stato considerato ancora gravato dal provvedimento di sequestro e le imposte relative all'immobile non sono dovute.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
contestazione di omessa indicazione dei redditi da fabbricati (IRPEF) relativi a un immobile; il contribuente ha dedotto che l'immobile era sottoposto a provvedimento di sequestro/confisca e che, durante la vigenza di tali provvedimenti e fino all'assegnazione o destinazione, è sospeso il versamento delle imposte dovute in relazione alla titolarità del diritto di proprietà o possesso
Norme richiamate
d.lgs. n. 917/1986, art. 26
la norma è richiamata in quanto disciplina il trattamento fiscale dei redditi fondiari e la determinazione del reddito da fabbricati; applicata insieme alla disciplina sulla sospensione in caso di sequestro, supporta l'argomento che l'imponibile relativo alla titolarità del diritto di proprietà è soggetto alla sospensione del versamento
d.lgs. n. 159/2011, art. 51, comma 3-bis
stabilisce che durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e fino all'assegnazione o destinazione dei beni, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti in relazione agli immobili oggetto di sequestro quando il presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o possesso; la sentenza applica questa disposizione e richiede che l'amministrazione dimostri la revoca del sequestro per esigere le imposte
Massime di principio
- Se un immobile è sottoposto a sequestro o confisca, è sospeso il pagamento delle imposte che hanno come presupposto la titolarità del diritto di proprietà o possesso (es. redditi da fabbricati ai fini IRPEF) fino all'assegnazione/destinazione o alla revoca del provvedimento.
- Spetta all'amministrazione finanziaria provare che il provvedimento di sequestro è stato revocato (o che il contribuente è stato comunicato della revoca) per poter richiedere le imposte relative all'immobile.
- In assenza di prova documentale della revoca/comunicazione, l'immobile deve essere considerato ancora gravato dal sequestro e le imposte non sono dovute.
- La sospensione vale solo per tributi il cui presupposto è la titolarità del diritto di proprietà o possesso; occorre valutare caso per caso per tributi diversi (es. tributi basati su rendite diverse o prestazioni), che potrebbero non essere sospesi.
- Per tutelarsi, il contribuente dovrebbe ottenere e conservare documentazione ufficiale che attesti lo stato del sequestro (provvedimenti del giudice, certificati del custode giudiziario o simili) e, se necessario, opporre tale documentazione in sede amministrativa o giudiziaria.
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