Sentenza del 20/09/2022 n. 3565 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità dell'iscrizione ipotecaria perché l'immobile gravato era conferito in un fondo patrimoniale e denunciava la nullità dell'iscrizione per mancata notifica della comunicazione preventiva ex art. 77‑bis DPR 602/73. L'Ufficio eccepiva l'infondatezza della domanda.
La decisione
La Commissione d'appello ha riformato la sentenza di primo grado, accogliendo l'appello dell'Agenzia della Riscossione e rigettando la doglianza del contribuente. Il Collegio ha ritenuto che, pur trovando applicazione il divieto previsto dall'art. 170 c.c. per l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale, il contribuente non ha assolto l'onere probatorio richiesto (non ha dimostrato che il debito sia estraneo ai bisogni della famiglia né che il creditore ne fosse a conoscenza). Pertanto l'iscrizione ipotecaria è stata ritenuta legittima. Spese di lite compensate.
Norme richiamate
DPR 602/1973, art. 77
L'iscrizione ipotecaria per riscossione coattiva è ammessa anche su beni del fondo patrimoniale salvo le limitazioni di cui all'art. 170 c.c.; il Collegio ne conferma la legittimità in assenza della prova contraria da parte del debitore
DPR 602/1973, art. 77‑bis
Prevede la comunicazione preventiva: il ricorrente aveva invocato la nullità per mancata notifica, ma la decisione d'appello si fonda soprattutto sulla carenza probatoria del contribuente riguardo all'estraneità del debito ai bisogni familiari
Codice Civile, art. 170
Stabilisce che l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia; l'onere di provare costituzione, opponibilità del fondo e l'estraneità del debito (e la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore) grava sul debitore
Cassazione, sent. n. 25010/2021
Richiamata per il principio che identifica come criterio non la natura dell'obbligazione ma la relazione tra il fatto generatore del debito e i bisogni della famiglia; conferma l'onere probatorio a carico del debitore
Cassazione, sent. n. 3738/2015
Chiarisce che anche debiti tributari derivanti da attività imprenditoriale possono essere considerati volti ai bisogni familiari se servivano a soddisfare tali bisogni o a potenziare la capacità lavorativa, non essendo sufficiente la sola provenienza dell'obbligazione dall'attività d'impresa
Massime di principio
- L'iscrizione ipotecaria su beni conferiti in fondo patrimoniale è ammessa salvo che il debitore provi che il debito è estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore era a conoscenza di tale estraneità
- L'onere della prova circa la costituzione e opponibilità del fondo patrimoniale e circa la natura estranea del debito grava sul debitore; senza prove adeguate l'ipoteca si ritiene legittima
- Non rileva la mera natura tributaria o l'origine dell'obbligazione (p.e. attività d'impresa): occorre valutare il nesso tra il fatto generatore del debito e i bisogni familiari (anche finalità di potenziamento della capacità lavorativa può rientrare nei bisogni familiari)
- In caso di omissione della comunicazione prevista dall'art. 77‑bis è possibile eccepire la nullità dell'iscrizione, ma tale eccezione non sopperisce alla carenza probatoria circa l'estraneità del debito rispetto ai bisogni della famiglia
- Per difendersi efficacemente, il debitore dovrebbe produrre documentazione che dimostri lo scopo del debito (contratti, fatture, pagamenti, corrispondenza) e, se possibile, elementi che provino la conoscenza dell'estraneità da parte del creditore
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