Sentenza del 20/09/2022 n. 291 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
IMU - Immobili destinati alla vendita dall'impresa costruttrice inutilizzati e non locati Esenzione - Non spetta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente impugnava avvisi di accertamento IMU per il 2013 (2° semestre), 2014 e 2015 chiedendo l'esenzione prevista dall'art. 2 d.l. 102/2013 per "fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati". Gli immobili erano stati costruiti decenni prima con destinazione industriale e, dopo la cessazione dell'attività produttiva, riclassificati in bilancio e posti in vendita nel 2011; non risultano locati. In subordine la ricorrente chiedeva la disapplicazione delle sanzioni.
La decisione
La Commissione ha confermato che l'esenzione non spetta: il requisito è unitario e richiede che l'immobile sia stato "costruito e destinato" alla vendita fin dalla sua origine, sicché una destinazione alla vendita successiva (riclassificazione nel 2011) non consente di beneficiare dell'agevolazione. Tuttavia è stata accolta la richiesta di disapplicazione delle sanzioni per l'esistenza di obiettive condizioni di incertezza interpretativa della norma; le imposte sono quindi dovute, ma le sanzioni sono revocate e le spese compensate.
Norme richiamate
art. 2 D.L. n. 102/2013 (modifica art. 13 D.L. 201/2011, comma 9-bis)
A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
La Sezione interpreta la locuzione come vincolo temporale e di origine: l'immobile deve essere stato costruito con la destinazione alla vendita dall'impresa costruttrice (requisito che deve sussistere ab origine) e l'esenzione permane solo mentre quella destinazione rimane, escludendo conseguenti destinazioni successive per ottenere l'agevolazione.
Massime di principio
- L'esenzione IMU ex art. 2 D.L. 102/2013 richiede che l'immobile sia stato sia costruito sia destinato alla vendita dall'impresa costruttrice fin dall'origine; una successiva riclassificazione a fini di vendita non è sufficiente.
- La formula "fintanto che permanga tale destinazione" implica che la destinazione alla vendita è un requisito preesistente che deve perdurare; non vale per beni posti in vendita a seguito di cessazione dell'attività o di semplice scelta imprenditoriale successiva.
- La ratio della norma è agevolare il mercato delle costruzioni (particolarmente residenziali); dunque l'interpretazione favorevole al contribuente è limitata quando il fatto storico (origine costruttiva e destinazione) contraddice tale finalità.
- Per evitare contestazioni, chi intende avvalersi dell'agevolazione deve poter provare documentalmente l'origine costruttiva e la destinazione alla vendita sin dalla costruzione (progetti, concessioni, bilanci costitutivi, piani di impresa).
- In caso di ambiguità normativa o di dubbia portata applicativa, il giudice può disapplicare le sanzioni se sussistono obiettive condizioni di incertezza interpretativa, pur confermando il recupero dell'imposta quando il requisito sostanziale manca.
- Non rileva che il soggetto abbia presentato la dichiarazione di variazione IMU: l'agevolazione non si ottiene con mera successiva annotazione amministrativa se manca il requisito temporale/originario.
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