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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28785/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da tre avvisi di accertamento notificati dall'Ufficio di Varese: il primo alla società in fallimento, per accertamento induttivo ex art. 41 d.P.R. n. 600/1973 relativo all'anno d'imposta 2008 per omessa presentazione della dichiarazione; gli altri ai soci persone fisiche e agli eredi del socio accomandatario deceduto, per il recupero dell'IRPEF imputata per trasparenza e pro quota. La C.T.P. aveva annullato gli atti, ritenendo che l'omessa dichiarazione fosse conseguenza della morte del socio accomandatario e che l'adempimento da parte del socio accomandante avrebbe esposto quest'ultima a responsabilità ex art. 2320 c.c. e a fallimento in proprio ex art. 147 l.fall.; aveva inoltre ritenuto eccessiva la redditività induttiva del 25%. La C.T.R. aveva rigettato l'appello dell'Agenzia con motivazione che si limitava a richiamare la decisione di primo grado, senza confrontarsi con i motivi di gravame. In cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, e 61 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., deducendo che la C.T.R. aveva reso una motivazione solo apparente e quindi nulla.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso: la sentenza d'appello era affetta da nullità per motivazione meramente apparente, perché la C.T.R., dopo avere disatteso un profilo preliminare, si era limitata ad affermare di condividere la sentenza di primo grado senza spiegare il percorso logico-giuridico e senza confrontarsi con le censure dell'appellante. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata in relazione e rinviato alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, affinché riesamini l'appello dell'Agenzia e provveda anche sulle spese di legittimità. È stato precisato che solo la questione sulla carenza di legittimazione attiva non era investita dal ricorso e restava ferma; il resto del merito non era coperto da giudicato.

Norme richiamate

  • art. 41 d.P.R. n. 600/1973

    Consente l'accertamento induttivo nei confronti del soggetto passivo in caso di omessa presentazione della dichiarazione fiscale.

  • art. 2320 c.c.

    Richiamato per evidenziare che l'adempimento fiscale del socio accomandante avrebbe potuto comportare estensione di responsabilità nei suoi confronti.

  • art. 147 l.fall.

    Richiamato per sostenere che la responsabilità del socio accomandante avrebbe potuto esporlo a fallimento in proprio.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    Norma invocata per censurare la carenza di motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato insieme alle norme processuali sulla motivazione delle decisioni del processo tributario.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato come parametro della necessaria esposizione della motivazione della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Parametro del vizio di nullità della sentenza per error in procedendo derivante da motivazione apparente.

  • Cass., Sez. Un., n. 8053/2014

    Richiamata quale precedente sul c.d. minimo costituzionale della motivazione e sulla nullità della motivazione meramente apparente.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la sentenza di appello è nulla quando si limiti a un richiamo apodittico della decisione di primo grado senza confrontarsi con i motivi di gravame e senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • La motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice di appello dimostra di avere effettivamente valutato le censure dedotte e di condividere la decisione richiamata per ragioni intellegibili; in mancanza, la motivazione è solo apparente.
  • La nullità per motivazione apparente integra un vizio denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto viola il minimo costituzionale della motivazione.
  • Il giudice di rinvio deve riesaminare il merito della controversia nei limiti devoluti e non coperti da giudicato, restando ferme le sole statuizioni non impugnate dalla parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRicorso per cassazione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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